Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32135 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7263/2016 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in CosenzaINDIRIZZO, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c.,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 162/03/2015, depositata il 25 febbraio 2015;
INTIMAZIONE DI
PAGAMENTO
–
TRIBUTI
VARI
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del l’11 settembre 2024 dal consigliere relatore dottAVV_NOTAIO COGNOME;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE‘agente della riscossione RAGIONE_SOCIALE notificava, in data 5 novembre 2005, all’AVV_NOTAIO n. 8 intimazioni di pagamento (numeri 2005/0010406; 2005/0010408; 2005/0010413; 2005/0010414; 2005/0010430; 2005/0010444; 2005/0010446; 2005/0010460), con le quali richiedeva il pagamento di tributi vari relativi agli anni 19921997.
Avverso tali atti di intimazione l’AVV_NOTAIO proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza 305/05/2012, in accoglimento dei ricorsi riuniti nn. 5231/2005 R.G.R., 5232/2005 R.G.R., 5233/2005 R.G.R., 5234/2005 R.G.R., 5235/2005 R.G.R., 5237/2005 R.G.R., 5238/2005 R.G.R., annullava gli atti con ciascuno di essi impugnati, dichiarando invece inammissibile il ricorso n. 5236/2005 R.G.R., e compensando le spese.
Interposto gravame dal contribuente, con riferimento all’intimazione di pagamento n. NUMERO_DOCUMENTO/0010408 (per il quale il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile), e dalla RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con sentenza n. 162/03/2015, pronunciata il 20 marzo 2014 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, accoglieva l’appello proposto dal concessionario per la riscossione, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. NUMERO_DOCUMENTO/0010460, NUMERO_DOCUMENTO/0010430, 2005/0010414,
2005/0010413 e 2005/0010444, delle quali confermava la legittimità; rigettava l’appello proposto da COGNOME NOME, compensando infine le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di due motivi (ricorso notificato il 15 aprile 2016).
Resiste con controricorso il concessionario per la riscossione RAGIONE_SOCIALE
Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 c.p.c.
– Considerato che:
In via preliminare, si dà atto che il ricorrente AVV_NOTAIO, difeso in proprio, risulta deceduto in data 1° luglio 2018; conseguentemente, la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza non è andata a buon fine.
Va quindi disposto il rinvio a nuovo ruolo, con notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza , nel rispetto dei termini a comparire, agli eredi COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, posto che la notificazione per l’udienza odierna già effettuata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME non è avvenuta nel rispetto del termine a comparire ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c., mentre la notificazione nei confronti di COGNOME NOME, NOME NOME e NOME non si è perfezionata.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Manda alla cancelleria per la notificazione dell’avviso di fissazione della prossima udienza agli eredi del ricorrente COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nei termini indicati in premessa.
Così deciso in Roma, l’11 settembre 2024.