Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28497 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28497 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24188/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO n. 1485/2017 depositata il 21/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 1485/2017 depositata in data 21/03/2017, ha accolto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 16708/2015, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva respinto l’appello proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento, con il quale erano state effettuate riprese a titolo di IVA per l’anno d’imposta 2010.
Contro la sentenza della CTR l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione con due motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
…
Considerato che:
Il collegio ha appreso che, di recente, è deceduto l’AVV_NOTAIO, legale della parte controricorrente.
1.1. Questa Corte ha precisato che in caso di morte dell’unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, sebbene non operi l’interruzione del processo, tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, la Corte ha il potere di differire l’udienza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore, salvo il caso in cui la stessa parte risulti essere stata già informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass., 08/04/2020, n. 7751).
Il collegio -riscontrato che non risulta depositata memoria ex art. 378 cod. proc. civ. con la nomina di un nuovo legale – ritiene, quindi, di disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alla controricorrente l’individuazione un nuovo difensore.
Considerato, infine, che da altra causa trattata nell’ambito della medesima adunanza camerale risulta che la società controricorrente sia stata sottoposta alla procedura di fallimento, dispone che il presente provvedimento sia comunicato sia alla parte personalmente che alla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
…
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo; manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte controricorrente personalmente e alla curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
La Presidente NOME COGNOME