Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21602 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
Oggetto: tempestività dell’appello – morte del difensore del contribuente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20137/2016 R.G. proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME tutti rappresentati e difesi come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL) con domicilio eletto presso il prof. AVV_NOTAIO in Roma, nel suo studio in INDIRIZZO (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
–
contro
ricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore pro tempore
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell ‘Umbria n. 110/01/16 depositata in data 08/03/2016 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
-i contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento notificati loro e alla società RAGIONE_SOCIALE, da costoro partecipata quali soci, a seguito di verifica della GdF i cui risultati, anche a seguito di indagini finanziarie, conducevano alla rideterminazione del reddito e dell’iva dovuti anche in capo ai soci COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in forza della presunzione di distribuzione degli utili societari sottratti a imposizione in proporzione alla quota di riferimento;
-la CTP rigettava i ricorsi;
-appellavano i contribuenti;
-con la sentenza qui impugnata la CTR ha confermato la statuizione di primo grado, fondandosi sia sulla rilevanza RAGIONE_SOCIALE circostanze relative sia all’impiego di lavoratori irregolari, sia alla presenza di documentazione extracontabile contenente corrispettivi non dichiarati; sono stati poi rilevati, in sede di indagini finanziarie, prelevamenti e versamenti sui conti personali del socio COGNOME NOME, legale rappresentante della società, non giustificati dai contribuenti;
-ricorrono a questa Corte i contribuenti COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME con atto affidato a cinque motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE finanziaria resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a un solo motivo;
-il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, che nelle more parte ricorrente individua come sottoposta a tale procedura concorsuale, è rimasto intimato;
Considerato che:
-va preliminarmente affrontato e risolto, in quanto dirimente, il motivo di ricorso incidentale dall’RAGIONE_SOCIALE con il quale si deduce la violazione degli artt. 153 c.p.c. e 40 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere la sentenza impugnata erroneamente disatteso le eccezioni in punto a tardività dell’appello dei contribuenti ritenendo che operassero nei confronti degli stessi le circostanze straordinarie relative al decesso del difensore dei ricorrenti in primo grado (avvenuto il 9 ottobre 2012, giorno successivo al deposito della sentenza della CTP), ai fini della rimessione in termini per la proposizione dell’appello avverso detta pronuncia di primo grado;
-il motivo è fondato;
-in tema di contenzioso tributario, l’istituto della rimessione in termini, prima previsto dall’art. 184 bis c.p.c., abrogato dall’art. 46 della L. n. 69 del 2009, e sostituito dalla norma generale di cui all’art. 153, comma 2, c.p.c., è applicabile al rito tributario, operando sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali “interni” al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione dei provvedimenti sostanziali (Cass.12544/2015);
Cons. Est. AVV_NOTAIO -3 -nel caso che ci occupa, la CTR non ha tenuto conto del fatto che la morte del difensore in primo grado dei contribuenti non era idonea ad incidere sull’osservanza di termine perentorio per la proposizione dell’appello e ha quindi fatto applicazione della disciplina della rimessione in termini, inapplicabile nella
fattispecie. Questa Corte ha affermato che la morte del difensore che aveva rappresentato la parte nel giudizio -in questo caso di primo grado – intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza che ha definito il primo grado di merito, non determina l’interruzione del processo;
-invero, l’ampiezza del termine per la proposizione dell’appello -un anno dal deposito della sentenza oggetto di gravame – esclude infatti la configurabilità di una lesione del diritto di difesa, consentendo agevolmente alle parti di assolvere l’onere su di esse gravante di informarsi e di attivarsi con diligenza; tanto è ad esse imposto dalla disciplina del processo al fine di assicurarne la ragionevole durata (in termini, Cass. n. 2329/14; Cass 4242/2017);
-ne deriva quindi che
-ne consegue che i contribuenti non potevano essere rimessi in termini per la proposizione dell’appello;
Cons. Est. NOME COGNOME -4 -decidendo diversamente, quindi, la CTR ha commesso l’errore di diritto denunciato in ricorso incidentale;
-il solo motivo di ricorso incidentale deve essere pertanto accolto; la sentenza emessa all’esito del relativo giudizio d’appello deve, dunque, essere annullata senza rinvio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62, comma 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992, e 382, comma terzo, secondo periodo, c.p.c. in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello e la Commissione regionale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992;
-il che, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., travolge anche il successivo ricorso per cassazione;
-l’ impugnazione principale è quindi assorbita nella decisione che precede;
-le spese seguono la soccombenza;
p.q.m.
accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile l’appello dei contribuenti; dichiara assorbito il ricorso principale; cassa senza rinvio la sentenza di appello emessa all’esito del relativo giudizio; condanna i ricorrenti principali in solido tra loro al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte ricorrente incidentale che liquida in euro 4.300,00 oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024.