Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8952 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
RAGIONE_SOCIALE AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26955/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in CataniaINDIRIZZO in persona di NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata all’indirizzo pec EMAIL,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA, SEZIONE STACCATA CATANIA n. 1081/2019, depositata il 21/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE il 7 novembre 2008 notificava al curatore della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 21 aprile 2006, avviso di accertamento con il qual e, per l’anno di imposta 2003, recuperava a tassazione, ai fini Irpeg ed Irap, maggiori ricavi non contabilizzati.
Il curatore non impugnava l’atto impositivo nei termini. Vi provvedeva, invece, l’amministratore volontario della società fallita cui l’avviso di accertamento veniva notificato in data 1° dicembre 2012.
La RAGIONE_SOCIALEt.p. rigettava l’ecc ezione di inammissibilità del ricorso e nel merito lo accoglieva parzialmente.
La sentenza veniva appellata da entrambe le parti.
RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello principale dell’Ufficio e dichiarava inammissibile l’appello incidentale della contribuente.
Considerato che:
Con il primo motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione del l’art 43 legge fall., dell’art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
L ‘avviso di fissazione dell’ odierna adunanza è stato comunicato in data 7 dicembre 2023 all’indirizzo pec del difensore AVV_NOTAIO. Ciononostante, risulta all’ ufficio il decesso del difensore, in data anteriore alla comunicazione. Alla odierna adunanza, infatti, è chiamato anche il ricorso n. 2281 del 2016 in cui si è costituito in
sostituzione dell’AVV_NOTAIO l’AVV_NOTAIO la quale ha comunicato il decesso del precedente difensore in data 18 ottobre 2022.
Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di cassazione la morte dell’unico difensore della parte costituita prima dell’udienza di discussione (o dell’adunanza in camera di consiglio), non determina l’interruzione del processo. Tuttavia, la Corte ha il potere di differire l’udienza (o l’adunanza), disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentirle di nominare un nuovo difensore, salvo il caso, non risultante nella fattispecie in esame, in cui la stessa parte risulti già essere stata informata del detto evento e, nonostante il congruo tempo a sua disposizione, non abbia provveduto ad effettuare tale nomina (Cass. Sez. U. 23/01/2006, n. 1206 e, tra le più recenti, Cass. 06/03/2024, n. 6074, Cass. 17/01/2023, n. 1175, Cass. 24/05/2023, n. 14278)
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e manda alla Cancelleria disponendo che della presente ordinanza e della nuova udienza sia data comunicazione personalmente alla controricorrente.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024.