Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5964 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5964 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.13358/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente -controricorrente incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.306/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 11 dicembre 2015, depositata in data 20 gennaio 2016 e non notificata.
tributi
RILEVATO CHE:
1.1. NOME COGNOME ricorre, con sei motivi, nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, avverso la sentenza n.306/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata in data 11 dicembre 2015, depositata in data 20 gennaio 2016 e non notificata, che ha rigettato l’appello dell’ufficio e quello incidentale della contribuente avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di irrogazione di sanzioni connesse alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale ex art.4, comma 1, d.l. n. 167/1990, conv. dalla legge n.227/1990 per aver omesso l’indicazione nel quadro RW della consistenza degli investimenti ovvero RAGIONE_SOCIALE attività di natura finanziaria detenute all’estero dal 2004 al 2008 al termine di ciascun periodo di imposta.
1.2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., dopo aver rilevato che l’appello dell’ufficio era meramente ripetitivo RAGIONE_SOCIALE argomentazioni ed eccezioni avanzate in primo grado, riteneva nel merito la correttezza RAGIONE_SOCIALE conclusioni dei giudici di primo grado, che avevano ridotto le sanzioni in misura del 50 per cento in considerazione del fatto che i conti correnti svizzeri erano cointestati alla contribuente ed al marito, con firma congiunta.
La C.t.r. rigettava anche l’appello incidentale della contribuente, perché le doglianze erano generiche, già esposte nel ricorso introduttivo e ritenute infondate dal giudice di prime cure.
1.3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 13 aprile 2023, all’esito della quale, previa riunione del procedimento recante il n.13358/2016 R.G. al procedimento n.13357/2016 R.G., veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo dei ricorsi riuntiti, per consentire alla parte diligente l’integrazione della documentazione relativa alla definizione agevolata.
In particolare, la Corte, con l’ordinanza interlocutoria, rilevava la necessità di verificare l’oggetto della definizione agevolata, in quanto NOME aveva depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, avendo aderito alla rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle, provvedendo all’integrale pagamento del dovuto.
I ricorsi riuniti venivano nuovamente fissati per la camera di consiglio del 26 gennaio 2024.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Preliminarmente va disposta la separazione del procedimento recante il n.13358/2016 R.G. dal procedimento n.13357/2016 R.G., in quanto l’ istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere riguarda solo il ricorso avanzato da NOME COGNOME, come attestato dall’RAGIONE_SOCIALE, che ha depositato istanza di estinzione per l’avvenuta definizione, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, ex art.46, comma 3, d.lgs. n.546/1992, riconoscendo la regolarità della definizione della controversia in relazione all’atto di irrogazione di sanzioni T9DIR3C00001/2013, oggetto del procedimento n. 13357/2016 R.G.
Pertanto, solo tale ultimo giudizio deve ritenersi estinto per l’intervenuta definizione della controversia, ai sensi dell’art.1 d.l. n. 148/2017, come disposto da questo collegio con separata ordinanza emessa in pari data.
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale, parte contribuente denunzia la violazione degli artt.13bis , comma 4, d.l. 1 luglio 2009 n.78, 14, comma 1, lett.b), d.l. 25 settembre 2001, n.350, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel ritenere che le sanzioni non fossero integralmente estinte per il rimpatrio dei capitali
detenuti all’estero, per i quali l’importo da corrispondere doveva essere parametrato alle disponibilità della contribuente al 31 dicembre 2008.
Ritiene la contribuente che un regolare scudo fiscale, che abbia utilizzato come parametro per gli importi da corrispondere il valore RAGIONE_SOCIALE somme al 31 dicembre 2008, estingue le sanzioni relative alle pregresse violazioni del quadro RW per tutte le disponibilità estere non dichiarate, restando irrilevante che per gli anni precedenti tale valore fosse maggiore.
La diversa tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, accolta dalla sentenza della C.t.r., secondo cui colui che dichiara le disponibilità esistenti al 31 dicembre 2008, ai sensi di legge, andrebbe sanzionato per le eccedenze degli anni precedenti non dichiarate ed andate perdute, sarebbe irragionevole.
2.2. Il motivo è infondato.
La dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all’estero, prevista dall’art.4, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 227 del 1990) ha l’esclusiva finalità di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva; la sua omissione determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 5 del d.l.n.167/1990 e le relative violazioni restano sanzionate in modo specifico ed autonomo.
Ai sensi dell’art.14, comma 1, d.l. n.350/2001 lett. b), tali sanzioni sono estinte se relative alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie dichiarate ai fini della regolarizzazione o il rimpatrio.
Dunque, l’effetto estintivo dello scudo fiscale, quanto alle sanzioni, riguarda solo le disponibilità oggetto della dichiarazione riservata con conseguente perdurare RAGIONE_SOCIALE sanzioni collegate alle ulteriori somme detenute nelle annualità interessate e non indicate nella dichiarazione ai fini della regolarizzazione o il rimpatrio.
Oltre che sull’elemento letterale della norma, tale interpretazione si basa sulla considerazione del carattere opzionale dello scudo fiscale e sulla non irragionevolezza dell’applicabilità della sanzione per la parte non dichiarata degli investimenti all’e stero ed andata perduta nel corso degli anni, in quanto tale sanzione risulta legata comunque ad un’omissione dell’obbligo dichiarativo, secondo la disposizione normativa dell’epoca, non più sanabile.
3.1. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt.12, comma 2ter , d.l. 1 luglio 2009 n.78, 20 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Secondo la contribuente, la notifica dell’atto di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sarebbe avvenuta in data 21 marzo 2012, cioè oltre i termini previsti dall’art.20 citato, che scadevano il 31 dicembre 2010.
Né alla fattispecie sarebbe applicabile il raddoppio dei termini, di cui all’art.12, comma 2 -ter , d.l. n.78/2009, riferibile unicamente all’ipotesi prevista dal comma 2 della medesima disposizione, a mente del quale si presume che le disponibilità detenute all’estero siano costituite da redditi sottratti a tassazione, salva prova contraria.
Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza della C.t.r., nel ritenere applicabile il raddoppio dei termini, avrebbe violato il divieto di retroattività RAGIONE_SOCIALE prescrizioni sanzionatorie.
3.2. Il secondo ed il terzo motivo sono da esaminare congiuntamente perché connessi; essi sono infondati e vanno rigettati.
Invero, per questa Corte (Cass., sez. 5, 14 novembre 2019, n. 29632 richiamata da Cass. , sez.5, 23 giugno 2021, n.17928) la presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attivit à di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato, dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modif., dalla l. n. 102 del 2009, in vigore dal 1° luglio 2009, non ha natura procedimentale ma sostanziale – sia perch é le norme in tema di presunzioni sono collocate, nel codice civile, tra quelle sostanziali, sia perch é una diversa interpretazione potrebbe pregiudicare, in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l’effettivit à del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione – con la conseguenza che essa non ha efficacia retroattiva. Viceversa, hanno natura procedimentale e non sostanziale e soggiacciono perci ò al principio tempus regit actum , le previsioni di cui ai commi 2bis e 2ter del medesimo art. 12, che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla suddetta presunzione e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni per l’omessa denuncia RAGIONE_SOCIALE disponibilit à finanziarie detenute all’estero, sicch é esse si applicano anche per i periodi d’imposta precedenti alla loro entrata in vigore (il 1 luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall’applicabilità della presunzione legale di cui all’art. 12, comma 2.
Con riferimento al citato art.12 comma 2 bis d.l. n.78 del 2009, che prevede il raddoppio dei termini “per l’accertamento basato sulle presunzioni di cui al comma 2”, secondo l’indirizzo citato, la disposizione deve essere interpretata nel senso che il raddoppio dei termini opera sia nel caso in cui l’ufficio, avvalendosi della presunzione legale stabilita dalla citata norma, accerti che la disponibilit à finanziaria detenuta nei “paradisi fiscali”, e non dichiarata, è provento di redditi sottratti a tassazione, sia nel caso, equivalente, in cui l’ufficio, senza ricorrere alla presunzione in oggetto in quanto non applicabile
retroattivamente, contesti comunque la medesima fattispecie di sottrazione alla tassazione di redditi esportati in paesi a fiscalità privilegiata, avvalendosi, secondo le regole probatorie ordinarie, di presunzioni semplici, qualificate dalla gravit à , precisione e concordanza.
Tale equiparazione, come viene chiarito nei precedenti di legittimità citati, è giustificata dalla ratio della disciplina palesata dall’art.12, comma 1, d.l. n.167 del 2009, secondo cui le norme in oggetto sono dirette a dare attuazione ad una intesa tra gli Stati aderenti all’OCSE in materia di emersione di attivit à economiche e finanziarie detenute in paesi a regime fiscale privilegiato, fornendo agli uffici finanziari strumenti pi ù efficaci (quali il raddoppio dei termini per l’accertamento) per contrastare, con o senza l’ausilio della presunzione legale di cui all’art.12, comma 2, il fenomeno della allocazione nei “paradisi fiscali” RAGIONE_SOCIALE disponibilit à finanziarie formate con redditi sottratti alla tassazione nazionale.
Anche con riguardo all’art.12 comma 2 ter sul raddoppio dei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall’art.20 d.lgs. n.472 del 1997 per la notifica degli atti di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste in caso di omessa denuncia RAGIONE_SOCIALE disponibilit à finanziarie detenute all’estero, il maggior lasso temporale concesso al fisco per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni non contrasta con il principio generale di irretroattivit à della norma sanzionatoria stabilito dall’art.3 comma 1 del d.lgs. n.472 del 1997, posto che l’ applicazione “a ritroso” della sanzione, per tutto l’arco temporale consentito dal raddoppio dei termini, sconta comunque il limite della previa esistenza della norma sanzionatoria, come avviene nel caso in esame in cui la sanzione comminata dall’art.5 del d.l. n.167 del 1990 è di gran lunga antecedente alle annualit à pregresse passibili di accertamento in forza del raddoppio dei termini,
valevole per gli atti di contestazione ed irrogazione di sanzioni notificati dopo l’entrata in vigore della norma in oggetto (1 luglio 2009).
4.1. Con il quarto motivo, la ricorrente in subordine denunzia la violazione degli artt. 191 e 240, comma 2, cod. proc. pen., e dell’art.27 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976 e ratificata con legge del 23 dicembre 1978, n.943, in relazione all’ art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Deduce la ricorrente che, nel caso di specie, vi sarebbe l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE fiches , dalle quali si sarebbero desunte le disponibilità estere, poiché l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni non poteva fondarsi su prove illecitamente acquisite (trattasi di documenti inseriti nella cd. ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘).
Con il quinto motivo, la ricorrente in subordine denunzia la violazione dell’art.132 cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto totalmente carente di motivazione sul rigetto della censura, pure avanzata in appello, in ordine all’inutilizzabilità dei documenti provenienti dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
4.2. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono infondati e vanno rigettati.
A prescindere da carenze motivazionali della sentenza impugnata, non può non rilevarsi che questa Corte, specificamente in tema di scudo fiscale, ha affermato che <>(Cass., sez.5, 25 febbraio 2020, n.4984).
Tale assunto costituisce logica conseguenza del costante indirizzo di questa Corte, secondo cui l’amministrazione finanziaria pu ò fondare la propria pretesa anche su un unico indizio, se grave e preciso, cio è dotato di elevata valenza probabilistica (v. quanto affermato in tema di “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE” dalle ordinanze gemelle di questa Corte nn. 8605 e 8606 del 2015).
Dunque, come gi à altrove chiarito (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 13 maggio 2015, n. 9760) la cd. scheda clienti non pu ò essere valutata alla stregua di foglio anonimo; pertanto l’onere di giustificare l’incoerenza tra l’ammontare RAGIONE_SOCIALE disponibilit à in Paese estero a fiscalit à privilegiata risultanti dalla c.d. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’entit à RAGIONE_SOCIALE somme oggetto di scudo fiscale, onde godere dell’effetto preclusivo di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla I. 23 novembre 2001, n. 409, incombe sul contribuente.
5.1.Con il sesto motivo, la ricorrente in estremo subordine, denunzia la violazione dell’art.3 l. 7 agosto 1990, n.241, in ordine alla mancata motivazione dell’ordine di servizio che ha esteso la verifica fiscale alle annualità 2004 e 2008.
5.2. Il motivo appare all’evidenza infondato, poichè l’ordine di servizio è atto interno dell’amministrazione e non deve essere motivato, in quanto il richiamato art.3 l. n.241/1990 riguarda l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi aventi rilevanza esterna.
6.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.
L’ufficio deduce l’erroneità del passaggio motivazionale della sentenza impugnata, laddove afferma che l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE era generico e meramente riproduttivo RAGIONE_SOCIALE doglianze avanzate in primo grado.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia la violazione degli artt. 4 e 5 d.l. 28 giugno 1990, n.167, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE la decisione impugnata merita di essere riformata laddove riconosce che le sanzioni andavano commisurate limitatamente al 50 per cento degli importi detenuti all’estero, per la circostanza che i conti correnti della contribuente erano cointestati, con firma congiunta, con il marito.
6.2. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso incidentale è ammissibile, poichè, contrariamente a quanto sostenuto dalla contribuente, è stato notificato entro il termine perentorio previsto dalla legge, ai sensi degli artt.370 e 371 cod. proc. civ.
In particolare, il ricorso incidentale deve essere notificato nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso principale, che, a sua volta, deve avvenire entro venti giorni dall’ultima notificazione a lle parti (dunque il ricorso incidentale deve essere notificato entro quaranta giorni dal perfezionamento della notifica del ricorso principale).
Nel caso di specie, il ricorso principale risulta ricevuto dalla destinataria RAGIONE_SOCIALE in data 20 maggio 2016 ed il ricorso incidentale risulta inoltrato alle RAGIONE_SOCIALE per la notifica in data 30 giugno 2016, quando il termine scadeva il 29 giugno, coincidente con la festività dei Santi AVV_NOTAIO e NOME, patroni di Roma, ove avveniva la notificazione.
La data del 29 giugno, infatti, è considerata “festività” in base alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni, le quali, pur
ignorando le festività dei santi patroni RAGIONE_SOCIALE città, includono espressamente il giorno dei Santi NOME e NOME nell’elenco di quelli festivi agli effetti civili.
Passando al merito, il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, in quanto la C.t.r. non ha ritenuto l’inammissibilità dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ma lo ha rigettato nel merito. L’argomentazione sulla genericità dell’appello dell’amministrazione, che non si sarebbe confrontato con le statuizioni della sentenza di primo grado, non costituisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma una semplice considerazione preliminare, tanto che il giudice si è pronunciato nel merito sull’ infondatezza dello stesso e lo ha rigettato.
Il secondo motivo è, invece, fondato e va accolto, in quanto, in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore RAGIONE_SOCIALE attività e non limitatamente alla quota parte di propria competenza, qualora questi abbia la disponibilità piena RAGIONE_SOCIALE stesse.
E’ il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi, come chiarito dalla Circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 13/09/2010 n. 45.
In conclusione, il ricorso principale di parte contribuente va rigettato, mentre il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE va accolto, limitatamente al secondo motivo, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente va rigettato.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; compensa le spese del doppio grado del giudizio di merito; condanna parte contribuente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale NOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024