Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32466 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6281/2018 R.G. proposto da
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE al INDIRIZZO presso lo studio del AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in RAGIONE_SOCIALE alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 4983/2017 depositata il 21 agosto 2017
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 23 ottobre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti di NOME cinque distinti avvisi di accertamento e un atto di irrogazione di sanzione amministrativa
pecuniaria relativi agli anni d’imposta dal 2005 al 2009, con i quali contestava: (a)l’omessa dichiarazione ai fini dell’IRPEF di attività di natura finanziaria asseritamente detenute dal contribuente in Svizzera, Stato a regime fiscale privilegiato, da presumersi costituite -giusta il disposto dell’art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009- mediante redditi sottratti a tassazione in Italia; (b)la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale imposti dall’art. 4 del D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 227 del 1990.
I rilievi mossi dall’Ufficio si fondavano sui dati ricavabili da una scheda cliente ( ) estratta dalla cd. , che l’RAGIONE_SOCIALE aveva acquisito dall’autorità fiscale francese attraverso i canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla direttiva 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla Convenzione bilaterale fra Italia e Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva con L. n. 20 del 1992.
Dagli elementi a sua disposizione l’RAGIONE_SOCIALE aveva desunto che l’NOME fosse l’effettivo beneficiario del conto n. 4492 aperto in Svizzera nel 1995 dalla RAGIONE_SOCIALE presso la RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata dalla HSBC Republic Bank SA , a sua volta successivamente incorporata dalla HSBC.
Il contribuente reagiva alle pretese erariali proponendo un unico ricorso cumulativo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE (CTP) di RAGIONE_SOCIALE, con il quale sosteneva di essere stato un mero intermediario finanziario di NOME, soggiungendo che quest’ultima, fin dal 15 febbraio 2002, gli aveva revocato il mandato ad operare sul conto predetto.
Il giudice adìto, riconosciuta la fondatezza RAGIONE_SOCIALE ragioni addotte dal ricorrente, annullava gli atti impositivi e il provvedimento sanzionatorio impugnati.
La decisione di primo grado veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) del Lazio, che con sentenza n. 4983/2017 del 21 agosto 2017, accogliendo per quanto di ragione
l’appello della parte pubblica, confermava la legittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.
Contro questa sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero , ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., è denunciato l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
1.1 Si rimprovera alla CTR di non aver considerato che, a far data dal 15 febbraio 2002, NOME aveva revocato il mandato di intermediazione finanziaria precedentemente conferito all’NOME e che detta revoca era stata registrata nella contabilità della HSBC il 18 giugno 2007.
1.2 Viene dedotto che da tali circostanze, emergenti dalla documentazione acquisita al processo, i giudici d’appello avrebbero dovuto evincere che .
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è lamentata la violazione degli artt. 49, 50, 52 e 54 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
2.1 Viene contestato il passaggio motivazionale dell’impugnata decisione
in cui leggesi: «…premesso che il contribuente non ha proposto appello incidentale quanto alla data di cessazione del rapporto con la soc. RAGIONE_SOCIALE, si deve rilevare che…» .
2.2 Osserva, in proposito, il ricorrente che, a meno di voler ipotizzare che il giudice d’appello sia incorso in un nell’apposizione della virgola (la quale avrebbe dovuto essere collocata dopo la locuzione «appello incidentale» e non dopo le parole «RAGIONE_SOCIALE» ), l’affermazione sopra trascritta si rivela giuridicamente erronea, dovendo escludersi che l’RAGIONE_SOCIALE, risultato totalmente vittorioso al termine del giudizio di primo grado, fosse tenuto a spiegare appello incidentale sul punto indicato dalla CTR.
Con il terzo mezzo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 167 del 1990, convertito in L. n. 227 del 1990.
3.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nel ritenere che l’NOME avesse la disponibilità di fatto RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie di cui trattasi, le quali erano, invece, riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE per il tramite di NOME.
3.2 Dalla documentazione prodotta in giudizio, compresa la stessa acquisita dall’autorità fiscale francese, si ricavava, infatti, che: – il mandato conferitogli da NOME contemplava uno specifico divieto di movimentazione del denaro, sia in capo a sé stesso sia in capo a terzi, e gli consentiva unicamente di dare alla banca disposizioni per investimenti e disinvestimenti dei fondi detenuti dalla mandante; gli effettivi procuratori di NOME erano da individuare in altri soggetti (tali NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Nell’ordine logico si appalesa prioritaria la disamina del secondo motivo, il quale censura un preteso «error in procedendo» commesso dalla CTR.
4.1 Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, investendo
un’argomentazione che, come rilevato dallo stesso ricorrente, costituisce un mero «obiter dictum» non influente sulla decisione.
Proseguendo nell’ordine logico RAGIONE_SOCIALE questioni, deve ora prendersi in esame il terzo motivo, il cui ipotetico accoglimento, procurando al ricorrente un esito definitivamente favorevole della controversia, renderebbe
superfluo lo scrutinio del primo.
5.1 Esso è infondato.
5.2 Il collegio regionale ha affermato che «l’obbligo di dichiarazione di cui all’art. 4 del d.l. 28 giugno 1990, n. 167…, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1990, n. 227, riguarda non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il còmpito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare, atteso che, tenuto conto della ‘ratio’ della previsione, rileva una nozione omnicomprensiva di detenzione, che include anche le situazioni di detenzione nell’interesse altrui» .
5.3 Il «dictum» dei giudici d’appello si pone in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si vedano in tal senso, oltre a Cass. n. 26848/2014, citata dalla stessa CTR, anche Cass. n. 25956/2019 e Cass. n. 26965/2020), sicchè non appare ravvisabile il dedotto «error in iudicando» .
5.4 Per quanto qui particolarmente interessa, con la sentenza n. 26848/2014 questa Corte ha precisato che «il controllo RAGIONE_SOCIALE operazioni finanziarie da e verso l’estero, perseguito dal legislatore, può invero essere efficacemente ottenuto sol dando alla nozione di ‘detenzione’ un significato onnicomprensivo, perchè anche la detenzione nell’interesse altrui … costituisce idoneo strumento (voluto pure dal detentore nell’interesse altrui) di occultamento, e quindi di sottrazione al controllo
degli investimenti e RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie indicati nella norma; alla stregua di quanto sopra, … (è) sufficiente ad integrare l’obbligo in esame anche il fatto… di aver trasmesso istruzioni e volontà dell’effettivo titolare, perchè tale attività … integra, comunque, una vera e propria movimentazione degli investimenti e/o RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie, rilevante ai fini della norma» .
5.5 Alla luce del richiamato insegnamento, deve quindi ritenersi che anche il fatto di aver impartito (pag. 3, paragrafo 2, e pag. 18, primo periodo, del ricorso per cassazione), trasmettendo alla banca «istruzioni e volontà» della mandante, abbia costituito « movimentazione RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie rilevante ai fini della norma» .
Rimane da esaminare il primo motivo.
6.1 Esso appare fondato per le ragioni di sèguito esposte.
6.2 Nella parte narrativa della pronuncia gravata viene riportato l’assunto difensivo dell’NOME secondo cui il suo rapporto di intermediazione finanziaria con la RAGIONE_SOCIALE sarebbe cessato nell’anno 2002.
6.3 Dal canto suo, il ricorrente ha in questa sede ribadito che la revoca del mandato era stata registrata nella contabilità della HSBC il 18 giugno 2007, indicando i documenti asseritamente comprovanti l’anzidetta circostanza, trascrivendone il contenuto e precisando il momento della loro produzione in giudizio e la loro collocazione (cd. ) nei fascicoli di causa, in osservanza del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c..
6.4 Ciò posto, va osservato che la revoca del mandato conferito da NOME all’NOME, essendo intervenuta in un arco temporale compreso fra il 2002 e il 2007, rappresenta indubbiamente un fatto storico decisivo, cioè idoneo a determinare una soluzione della lite diversa da quella adottata dalla CTR, ove si consideri che con l’impugnato provvedimento sanzionatorio era stata contestata al contribuente la violazione dell’obbligo
di monitoraggio fiscale di cui all’art. 4 del D.L. n. 167 del 1990 in relazione agli anni d’imposta dal 2005 al 2009.
6.5 Orbene, tale fatto, che risulta dal testo stesso della sentenza e che aveva formato oggetto di discussione fra le parti, essendo stato riproposto dal contribuente con l’atto di controdeduzioni depositato nel giudizio di appello (pag. 16 del ricorso per cassazione, righi 3-12), è stato completamente trascurato dai giudici di seconde cure, i quali non ne hanno tenuto conto a fini decisori.
6.6 Sussiste, pertanto, il vizio denunciato con il mezzo di gravame scrutinato.
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza, in relazione alla censura accolta, con rinvio della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, già CTR, del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della vicenda di causa, tenendo conto del fatto decisivo e controverso sopra indicato.
7.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti i restanti; cassa la sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 23 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME