Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4975 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4975 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5977/2017 proposto da:
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME COGNOME con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO
PROVVEDIMENTI IRROGAZIONE SANZIONI
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 5000/16, depositata in data 16/8/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024;
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in poi, ‘il contribuente’ ), negli anni cui si riferiscono gli atti di contestazione impugnati, era dedito all’attività di gioco d’azzardo, svolta in Italia e all’estero, mediante partecipazione a svariati giochi da casinò, in relazione ai quali effettuava diversi trasferimenti di capitale, sia dall’Italia verso l’estero, sia dall’estero verso l’Italia.
L’Agenzia delle Entrate emise nei confronti del contribuente tre atti di contestazione, rispettivamente per gli anni 2006, 2008 e 2009, e nei relativi provvedimenti di determinazione delle sanzioni irrogò la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 5 , commi 5 e 6, del d.l. n. 167 del 1990 per omessa dichiarazione dei trasferimenti dei capitali dall’Italia verso l’estero e viceversa , non anche quella prevista dall’art. 5, comma 4 del detto d.l.
Con distinti ricorsi, il contribuente impugnò i citati atti di contestazione dinanzi alla C.T.P. di Roma.
Nel contraddittorio con l’ufficio, il giudice di primo grado accolse i ricorsi, ritenendo che le norme violate fossero di incerta interpretazione.
Su appello dell’ufficio , nel contraddittorio con il contribuente, che ripropose le eccezioni non esaminate in primo grado, relative alla pretesa abrogazione degli obblighi di monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitali dall’Italia e verso l’estero e delle relative
sanzioni, di cui all’art. 9 della legge n. 97 del 2013, e all’applicaz ione del principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado rigettando i ricorsi del contribuente.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 5 e 112 c.p.c., in relazione al motivo di gravame avente ad oggetto lo ius superveniens più favorevole al contribuente, ex art. 9 -Legge n. 97 del 2013, e il principio del favor rei , e art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997’ , il contribuente premette che non vi sarebbe dubbio sul fatto che i comportamenti oggetto di contestazione riguardassero esclusivamente il trasferimento di capitali connessi all’attività di gioco, dall’Italia verso l’estero e viceversa , già oggetto di monitoraggio da parte delle banche quali intermediari, con la conseguenza che se omissione vi sia stata, essa riguarderebbe obblighi degli intermediari, non del contribuente odierno ricorrente.
L’art. 5, commi 5 e 6, del d.l. n. 167 del 1990, sarebbe stato abrogato dall’art. 9 della legge n. 97 del 2013, sicché, essendo stato il contribuente sanzionato per i comportamenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.l. n. 167 del 1990 , conv. in l. n. 227 del 1990, in base al favor rei che informa anche il sistema sanzionatorio amministrativo tributario gli atti di contestazione impugnati in primo grado dovrebbero essere annullati.
Deduce il contribuente che la questione dello ius superveniens a lui favorevole era stata proposta sin dal primo grado e riproposta in
secondo grado in seguito all’appello dell’Agenzia delle Entrate , senza che la C.T.R. si pronunciasse.
1.1. Il motivo è fondato.
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata è gravemente carente. Dal complesso della sentenza impugnata non è chiaro quali fossero le condotte amministrativamente illecite imputate al contribuente e sanzionate. La C.T.R. parla di ‘omessa indicazione’ nelle dichiarazioni dei redditi ‘di trasferimenti all’estero di attività finanziarie’ .
Orbene, se i fatti contestati al contribuente fossero le omesse dichiarazioni dei trasferimenti di capitale da e verso l’estero, ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 4 , comma 2, del d.l. n. 167 del 1990. Il fatto di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, infatti, è del tutto diverso da quello previsto dall’art. 4, comma 2: il primo riguarda l’omessa dichiarazione delle attività finanziarie detenute all’estero alla fine di un determinato periodo d’imposta; il secondo riguarda l’omessa dichiarazione dei trasferimenti da, verso e sull’estero delle somme relative alle attività estere di natura finanziaria, anche se al termine del periodo d’imposta il contribuente non detenga attività finanziarie o investimenti all’estero .
Orbene, già la legge n. 97 del 2013, citata nel ricorso del contribuente, modificando l’art. 5 del d.l. n. 167 del 1990, prendeva in considerazione solo il fatto originariamente previsto come illecito amministrativo dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990.
Anzi, lo stesso art. 4, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990, fu riformulato dalla legge n. 97 del 2013 senza che tra la disposizione ‘vecchia’ e quella ‘nuova’ potesse intravedersi una qualche forma di continuità normativa.
L’abrogazione, poi, divenne espressa con l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 66/2014, conv. in l. n. 89 del 2014.
Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà attentamente esaminare gli atti di contestazione impugnati per verificare quali illeciti siano stati imputati al contribuente, traendo le debite conseguenze alla luce di quanto qui chiarito.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 5, e 112 c.p.c., in relazione al motivo di gravame avente ad oggetto l’incertezza normativa’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver affrontato la questione, riproposta in sede di appello, dell’incertezza oggettiva del perimetro applicativo delle disposizioni sanzionatorie applicate dall’amministrazione, e dunque della sussistenza dell’esimente a favore del contribuente.
2.1. Il motivo è fondato.
La sentenza non affronta il tema dell’incertezza oggettiva delle disposizioni sanzionatorie applicate, posto dal contribuente, con una motivazione adeguata.
Ne deriva che, nel caso in cui il giudice del rinvio arrivi alla conclusione che, nel caso di specie, l’illecito concretamente imputato al contribuente non sia stato oggetto di abolitio , dovrà adeguatamente pronunciarsi sulla dedotta incertezza del perimetro applicativo delle disposizioni sanzionatorie applicate.
3.Il ricorso è accolto.
La sentenza è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre