Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4975 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4975  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5977/2017 proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
PROVVEDIMENTI IRROGAZIONE SANZIONI
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO n. 5000/16, depositata in data 16/8/2016;
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  dal  AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024;
Fatti di causa
NOME COGNOME (d’ora in poi, ‘il contribuente’ ), negli anni cui si riferiscono gli  atti  di  contestazione  impugnati,  era  dedito  all’attività  di  gioco d’azzardo,  svolta  in  Italia  e  all’estero,  mediante  partecipazione  a svariati  giochi  da  casinò,  in  relazione  ai  quali  effettuava  diversi trasferimenti  di  capitale,  sia  dall’Italia  verso  l’estero,  sia  dall’estero verso l’Italia.
RAGIONE_SOCIALE emise nei confronti del contribuente tre atti di contestazione, rispettivamente per gli anni 2006, 2008 e 2009, e nei relativi  provvedimenti  di  determinazione  RAGIONE_SOCIALE  sanzioni  irrogò  la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 5 , commi 5 e 6, del d.l. n. 167 del 1990 per omessa dichiarazione dei trasferimenti dei capitali dall’Italia verso l’estero e viceversa , non anche quella prevista dall’art. 5, comma 4 del detto d.l.
Con distinti ricorsi, il contribuente impugnò i citati atti di contestazione dinanzi alla C.T.P. di Roma.
Nel  contraddittorio  con  l’ufficio, il  giudice  di  primo  grado  accolse  i ricorsi, ritenendo che le norme violate fossero di incerta interpretazione.
Su  appello  dell’ufficio ,  nel  contraddittorio  con  il  contribuente,  che ripropose  le  eccezioni  non  esaminate  in  primo  grado,  relative  alla pretesa abrogazione degli obblighi di monitoraggio fiscale dei trasferimenti  di  capitali  dall’Italia  e  verso  l’estero  e  RAGIONE_SOCIALE  relative
sanzioni, di cui all’art. 9 della legge n. 97 del 2013, e all’applicaz ione del principio del favor rei di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, la C.T.R. riformò totalmente la sentenza di primo grado rigettando i ricorsi del contribuente.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ Omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 5 e 112 c.p.c., in relazione al motivo di gravame avente ad oggetto lo ius superveniens più favorevole al contribuente, ex art. 9 -Legge n. 97 del 2013, e il principio del favor rei , e art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997’ , il contribuente premette che non vi sarebbe dubbio sul fatto che i comportamenti oggetto di contestazione riguardassero esclusivamente il trasferimento di capitali connessi all’attività di gioco, dall’Italia verso l’estero e viceversa , già oggetto di monitoraggio da parte RAGIONE_SOCIALE banche quali intermediari, con la conseguenza che se omissione vi sia stata, essa riguarderebbe obblighi degli intermediari, non del contribuente odierno ricorrente.
L’art. 5, commi 5 e 6, del d.l. n. 167 del 1990, sarebbe stato abrogato dall’art.  9  della legge  n.  97  del  2013,  sicché,  essendo  stato  il contribuente sanzionato per i comportamenti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.l. n. 167 del 1990 , conv. in l. n. 227 del 1990, in base al favor rei che informa anche il sistema sanzionatorio amministrativo tributario gli atti di contestazione impugnati in primo grado dovrebbero essere annullati.
Deduce il contribuente che la questione RAGIONE_SOCIALE ius  superveniens a  lui favorevole  era  stata  proposta  sin  dal  primo  grado  e  riproposta  in
secondo grado in seguito all’appello dell’RAGIONE_SOCIALE , senza che la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALE si pronunciasse.
1.1. Il motivo è fondato.
La  motivazione  contenuta  nella  sentenza  impugnata  è  gravemente carente. Dal complesso della sentenza impugnata non è chiaro quali fossero le condotte amministrativamente illecite imputate al contribuente e sanzionate. La C.T.R. parla di ‘omessa indicazione’ nelle dichiarazioni dei redditi ‘di trasferimenti all’estero di attività finanziarie’ .
Orbene, se i fatti contestati al contribuente fossero le omesse dichiarazioni dei trasferimenti di capitale da e verso l’estero, ricorrerebbe l’ipotesi di cui all’art. 4 , comma 2, del d.l. n. 167 del 1990. Il fatto di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, infatti, è del tutto diverso da quello previsto dall’art. 4, comma 2: il primo riguarda l’omessa dichiarazione RAGIONE_SOCIALE attività finanziarie detenute all’estero alla fine di un determinato periodo d’imposta; il secondo riguarda l’omessa dichiarazione dei trasferimenti da, verso e sull’estero RAGIONE_SOCIALE somme relative alle attività estere di natura finanziaria, anche se al termine del periodo d’imposta il contribuente non detenga attività finanziarie o investimenti all’estero .
Orbene, già la legge n. 97 del 2013, citata nel ricorso del contribuente, modificando l’art. 5 del d.l. n. 167 del 1990, prendeva in considerazione solo  il  fatto  originariamente  previsto  come  illecito  amministrativo dall’art. 4, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990.
Anzi, lo stesso art. 4, comma 2, del d.l. n. 167 del 1990, fu riformulato dalla legge n. 97 del 2013 senza che tra la disposizione ‘vecchia’ e quella ‘nuova’ potesse intravedersi una qualche forma di continuità normativa.
L’abrogazione, poi, divenne espressa con l’art. 4, comma 2, del d.l. n. 66/2014, conv. in l. n. 89 del 2014.
Il giudice del rinvio, pertanto, dovrà attentamente esaminare gli atti di contestazione impugnati per verificare quali illeciti siano stati imputati al contribuente, traendo le debite conseguenze alla luce di quanto qui chiarito.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘Omessa pronuncia, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 5, e 112 c.p.c., in relazione al motivo di gravame avente ad oggetto l’incertezza normativa’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver affrontato la questione, riproposta in sede di appello, dell’incertezza oggettiva del perimetro applicativo RAGIONE_SOCIALE disposizioni sanzionatorie applicate dall’amministrazione, e dunque della sussistenza dell’esimente a favore del contribuente.
2.1. Il motivo è fondato.
La  sentenza  non  affronta  il  tema  dell’incertezza  oggettiva  RAGIONE_SOCIALE disposizioni sanzionatorie applicate, posto dal contribuente, con una motivazione adeguata.
Ne deriva che, nel caso in cui il giudice del rinvio arrivi alla conclusione che, nel caso di specie, l’illecito concretamente imputato al contribuente non sia stato oggetto di abolitio ,  dovrà adeguatamente pronunciarsi  sulla  dedotta  incertezza  del  perimetro  applicativo  RAGIONE_SOCIALE disposizioni sanzionatorie applicate.
3.Il ricorso è accolto.
La  sentenza  è  cassata  e  la  causa  è  rinviata  alla  Corte  di  Giustizia Tributaria  di  secondo  grado  del  Lazio  che,  in  diversa  composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria  di  secondo  grado  del  Lazio  che,  in  diversa  composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  del  19  dicembre