Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34245 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34245 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO i quali hanno indicato indirizzi p.e.c.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrente – avverso la sentenza n.6896/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, depositata il giorno 1 dicembre 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025 dal AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Tributi-accertamentorevoca agevolazioni ex art.148 d.P.R. n.917 del
1986
Alla RAGIONE_SOCIALE venne notificato avviso di accertamento con cui, in relazione all’anno di imposta 2013, riscontrata la mancata presentazione del Modello EAS di cui all’art.30 del d.l. n.185 del 2008, l’Ufficio provvide a rettificare la dichiarazione e rideterminare, alla stregua di ente commerciale, il reddito ai fini dell’IRES e dell’IRAP.
Il ricorso avverso l’atto impositivo proposto dalla RAGIONE_SOCIALE innanzi alla RAGIONE_SOCIALE venne rigettato e la decisione, appellata dalla contribuente, venne confermata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio (d’ora in poi per brevità CGT2).
In particolare, il Giudice di appello, rilevato che la comunicazione del Modello EAS costituiva obbligo sostanziale, seppur emendabile come evincibile dal d.l. n.16 del 2012, riteneva che gli adempimenti, all’uopo previsti dalla normativa di riferimento, non risultavano eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la sentenza la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso su due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, in relazione all’art. 148, commi 1 e 3, D.P.R. 917/1986 e agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/1991 per avere la CGT2 erroneamente revocato alla RAGIONE_SOCIALE le agevolazioni previste dalla normativa in questione e per aver disconosciuto la qualifica di ‘ente no profit’ della stessa.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 30 del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, in relazione all’art. 25 Cost., per avere la CGT2 erroneamente disconosciuto il regime
agevolativo fruito dalla RAGIONE_SOCIALE determinando così una misura sanzionatoria in contrasto con il principio nulla poena sine lege , sulla base dell’asserita mancanza del Modello NUMERO_DOCUMENTO.
I due motivi possono essere unitariamente esaminati, vertendo su questioni strettamente connesse, e sono entrambi fondati.
3.1. Questa Corte ha più volte affermato che: «Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell’RAGIONE_SOCIALE quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell’art. 111, comma 4 quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità RAGIONE_SOCIALE regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l’esigenza di una verifica in concreto sull’attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associata» (così Cass. n. 30008 del 26/10/2021;Cass. n. 6361 del 02/03/2023).
3.1.1. Inoltre, in materia di enti non lucrativi, questa Corte ha costantemente rifiutato un’impostazione puramente formale, esigendo la prova dell’effettiva ricorrenza dei requisiti sostanziali richiesti dalla legge. Le agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi, infatti, non dipendono solo dalla presenza, negli atti costitutivi e negli statuti, RAGIONE_SOCIALE clausole elencate dall’art. 148, comma 8, del TUIR, ma richiedono anche che il giudice di merito verifichi -con motivazione adeguata -che l’attività concretamente svolta dall’ente sia conforme alle
prescrizioni contenute in tali clausole (così la recente Cass. n. 20027 del 18/07/2025; v. anche Cass. n. 10393 del 30/04/2018; Cass. n. 23228 del 04/10/2017).
3.1.2. A questa stregua, è stata ritenuta pacifica l’esistenza, durante i due gradi di giudizio, di requisiti statutari, oggettivi di attività, civilistici e formali della RAGIONE_SOCIALE, a conclusione dell’intera attività ispettiva, che ne ha confermato la qualifica di ente non lucrativo.
3.2. Se è vero, dunque, che «l’accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività RAGIONE_SOCIALE effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell’ente sono erogate e l’effettiva sussistenza RAGIONE_SOCIALE caratteristiche soggettive dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE» (Cass. n. 20027 del 18/07/2025), la sola mancata presentazione del Modello NUMERO_DOCUMENTO non può di per sé costituire l’ unico elemento indiziario su cui è basata la revoca del trattamento agevolativo, ritenuto semplice requisito formale. Sul punto si richiama il consolidato principio di diritto: «L’onere di trasmissione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del modello EAS da parte dei circoli privati -tra cui le RAGIONE_SOCIALE -che intendono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge è stato introdotto dall’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008 ed è entrato in vigore (senza considerare le successive proroghe) solo a far data dal provvedimento del direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 2 settembre 2009, che ha approvato il relativo modello. Pertanto, per gli anni d’imposta antecedenti alla introduzione di tale onere nessun effetto consegue dalla mancata trasmissione del modello mentre, per gli anni successivi, l’omessa trasmissione costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell’Amministrazione finanziaria, nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell’ente dal regime agevolativo, dovendosi in ogni caso privilegiare l’aspetto
sostanziale del possesso dei requisiti qualificanti secondo la legge rispetto al mero dato formale» (Cass. n. 20027 del 18/07/2025).
4. In conclusione, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata, che dai superiori principi si è discostata, e rinvio al giudice di merito affinché provveda al riesame e al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 2/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME