Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20027 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20027 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13458/2016 R.G. proposto da :
NOME COGNOME NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE e dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 5024/49/15 depositata il 23/11/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5024/49/15 del 23/11/2015, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 8587/25/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), che aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 01/07/2007 -30/06/2008.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato emesso in ragione della contestazione di svolgimento di attività sportiva a carattere commerciale, così contravvenendosi allo stato formale di associazione sportiva dilettantistica (ASD) dichiarato da RAGIONE_SOCIALE
1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE, evidenziando che: a) l’iscrizione al CONI sebbene retroattiva -costituiva condizione necessaria ma non sufficiente ai fini della fruizione, ad opera delle ASD, dei benefici fiscali previsti dalla normativa di settore; b) la presentazione del modello EAS, sebbene effettuata, era tardiva, essendo stata effettuata la remissio in bonis allorquando era già iniziata la verifica fiscale, con conseguente decadenza dell’ente dai benefici fiscali; c) restavano assorbite le ulteriori doglianze della ricorrente in termini di democraticità dello statuto di Junior Tennis e di conformità dello stesso alla previsione di cui all’art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR).
Avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso di RAGIONE_SOCIALE è affidato a tre motivi, di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, conv. con modif. nella l. 28 gennaio 2009, n. 2, per avere la CTR erroneamente ritenuto la retroattività della menzionata disposizione di legge, entrata in vigore solo in data 29/01/2009 con effetto dal 02/09/2009, con l’emanazione, da parte di AE, del provvedimento contenente il modello EAS. Ne consegue che, per il periodo 01/07/2007 -30/06/2008 ai fini del godimento del beneficio fiscale non era necessaria la comunicazione del modello EAS, essendo sufficiente il possesso dei requisiti sostanziali, dei quali Junior Tennis è titolare in virtù del riconoscimento del CONI.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, per avere la CTR erroneamente ritenuto la tardività della presentazione del modello EAS, sebbene il modello che la ricorrente avrebbe potuto presentare tempestivamente sia solo quello relativo al periodo 01/07/2009 -30/06/2010, non oggetto di accertamento.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, per avere la CTR erroneamente ritenuto che dalla mancata presentazione del modello EAS discenda tout court la decadenza dal regime agevolativo di Junior Tennis, avendo, invece, il legislatore tributario ancorato il riconoscimento della qualifica di ente non commerciale all’attività in concreto svolta, a prescindere dall’osservanza degli obblighi formali.
I tre motivi possono essere unitariamente esaminati, vertendo su questioni strettamente connesse. Il primo e il terzo motivo sono fondati, mentre il secondo resta assorbito.
2.1. Appare utile riproporre la ricostruzione normativa e giurisprudenziale concernente il regime tributario delle ASD elaborata, da ultimo, da Cass. n. 31924 dell’11/12/2024.
2.1.1. Questa Corte ha affermato che « Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell’associazione sportiva dilettantistica quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati, trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell’art. 4, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 e, per le imposte dirette, nell’art. 111, comma 4quinquies (oggi art. 148, comma 8) del d.P.R. n. 917 del 1986. Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l’esigenza di una verifica in concreto sull’attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f) degli artt. 148, comma 8, del vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un’attività commerciale svolta in forma associata » (così Cass. n. 30008 del 26/10/2021 e la giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v. anche Cass. n. 6361 del 02/03/2023).
2.1.2. Si è precisato che se è vero che l’applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all’affiliazione dell’associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito
non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
2.1.3. In particolare, si è evidenziato che le esenzioni d’imposta a favore delle associazioni non lucrative -e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche -dipendono non dalla veste giuridica assunta dall’associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall’effettivo esercizio di un’attività senza fine di lucro, sicché l’agevolazione fiscale (ma anche quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell’affiliazione al CONI, bensì per l’effettivo svolgimento dell’attività considerata, il cui onere probatorio incombe sul contribuente (così Cass. n. 10393 del 30/04/2018; Cass. n. 11492 del 30/04/2019; Cass. n. 25353 dell’11/11/2020; Cass. n. 29500 del 24/12/2020).
2.1.4. Invero, in tema di enti non lucrativi, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ripudiato il criterio formalistico, pretendendo la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge: il trattamento agevolato previsto per gli enti associativi è condizionato non solo all’inserimento, negli atti costitutivi e negli statuti, di tutte le clausole dettagliatamente indicate nell’art. 148 comma 8, del TUIR, ma anche all’accertamento, che va effettuato dal giudice di merito con congrua motivazione, che l’attività si svolga, in concreto, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse (Cass. n. 11456 del 12/05/2010; Cass. n. 8623 del 30/05/2012), essendo « rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell’atto costitutivo o nello statuto » (Cass. n. 10393 del 30/04/2018; v. anche Cass. n. 23228 del 04/10/2017).
2.1.5. A questa stregua, per esempio, si è ritenuta corretta la decisione del giudice di merito che ha escluso « dai suddetti benefici l’associazione sportiva, gestore di una palestra, la quale esiga dalle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all’attività erogata in loro favore, le escluda da tutte le scelte decisive per la vita dell’associazione e preveda la perdita della qualità di associato al cessare della frequentazione della palestra, trattandosi di caratteristiche che equiparano in tutto la suddetta associazione ad un imprenditore commerciale » (Cass. n. n. 22578 del 11/12/2012); mentre si è ritenuto che « non si considerano commerciali e non producono, quindi, reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, dalle associazioni culturali a favore dei propri associati, purché siano rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l’effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed attribuendo ai partecipanti maggiorenni il diritto di voto in relazione all’approvazione e modificazione dello statuto e dei regolamenti ed alla nomina degli organi direttivi » (Cass. n. 4315 del 04/03/2015).
2.1.6. Sotto lo specifico profilo dell’onere probatorio, poi, va considerato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall’art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del TUIR), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. L’art. 111 (ora 148), comma 1, del TUIR, in forza del quale le attività a favore degli associati, in conformità alle finalità istituzionali, non sono considerate commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo, costituisce deroga alla disciplina generale, fissata dagli artt. 86 e 87 (ora 72 e 73) del
medesimo testo unico, secondo cui sono soggetti ad imposta tutti i redditi, in denaro o in natura, posseduti da soggetti diversi dalle persone fisiche. Ne discende, pertanto, che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione -ossia la natura non commerciale dell’ente è a carico del soggetto che la invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art. 2697 cod. civ., non essendo certo sufficiente allegare lo statuto sociale e la finalità ivi recepita (Cass. n. 11456 del 2010, cit. ; Cass. n. 3360 del 12/02/2013; Cass. n. 5931 del 25/03/2015; Cass. n. 23167 del 04/10/2017; Cass. n. 11048 del 09/05/2018).
2.1.7. Dunque, l’accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell’ente sono erogate e l’effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell’associazione sportiva.
2.2. In questo contesto, in cui vengono chiaramente privilegiati gli elementi sostanziali rispetto al mero dato formale, il legislatore ha introdotto, con l’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, l’obbligo di trasmissione del modello EAS, allo scopo di facilitare il riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell’associazione (Cass. n. 26924 del 22/10/2019); la mancata comunicazione di detto modello, peraltro, può essere valutata quale elemento rilevante ai fini della decaden za dell’ASD dal regime agevolativo e, certamente, come valido innesco alla verifica, ma -proprio in ragione della prevalenza della sostanza sulla forma, ribadita dalla disposizione richiamata («(…) a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali (…)») non può
costituire, di per sé, l’unico elemento indiziario da cui far derivare detta decadenza.
2.3. Del resto, l’onere di trasmissione del modello EAS, istituito dall’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008, è entrato in vigore solo con la predisposizione, da parte di AE, di detto modello nel settembre del 2009, con termine successivamente più volte prorogato; ne consegue, come correttamente evidenziato dalla ricorrente, che detto onere non può in alcun modo riguardare l’esercizio oggetto di accertamento, concernente il periodo 01/07/2007 – 30/06/2008 (cfr. Cass. n. 4913 del 19/02/2019; Cass. n. 36569 del 25/11/2021). Si finirebbe, altrimenti, per ricollegare l’efficacia del beneficio ad un onere imposto solo successivamente all’epoca in cui del beneficio si è usufruito.
2.4. Va, dunque, enunciato il seguente principio di diritto: «L’onere di trasmissione all’Agenzia delle entrate del modello EAS da parte dei circoli privati -tra cui le associazioni sportive dilettantistiche -che intendono usufruire dei benefici fiscali previsti dalla legge è stato introdotto dall’art. 30, comma 1, del d.l. n. 185 del 2008 ed è entrato in vigore (senza considerare le successive proroghe) solo a far data dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009, che ha approvato il relativo modello. Pertanto, per gli anni d’imposta antecedenti alla introduzione di tale onere nessun effetto consegue dalla mancata trasmissione del modello mentre, per gli anni successivi, l’omessa trasmissione costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell’Amministrazione finanziaria, nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell’ente dal regime agevolativo».
2.5. Da quanto sopra evidenziato deriva la chiara fondatezza del primo e, in parte, anche del terzo motivo di ricorso: il primo motivo, perché RAGIONE_SOCIALE non aveva l’onere di redazione del modello EAS
con riferimento al periodo oggetto di accertamento, con conseguente assorbimento del secondo motivo; il terzo motivo, perché il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e dei relativi benefici fiscali va condotto attraverso una verifica in concreto della sussistenza dei requisiti sostanziali, a prescindere dalla semplice esistenza di quelli formali, qual è la trasmissione del modello EAS.
2.6. Le superiori considerazioni rendono del tutto irrilevante la questione di costituzionalità posta dalla ricorrente nel contesto del ricorso e il giudice del rinvio dovrà riesaminare la questione dell’affermata decadenza dell’associazione dai benefici fiscali, con conseguente rideterminazione del reddito, alla luce dei principi enunciati.
In conclusione, vanno accolti il primo e, nei termini di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e, nei termini di cui in motivazione, il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, il 26/06/2025.