Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3988 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3988 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
Oggetto: art. 2, comma 32, d.l. 138/2011 deducibilità minusvalenze latenti affrancate
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.24210/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli Avv.ti prof. NOME AVV_NOTAIO e prof. NOME COGNOME;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
-resistente –
avverso
la sentenza n.525/2017, pronunciata in data 22/02/2017 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte e depositata il 3/04/2017;
ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME;
La Corte osserva:
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in data 16/12/214 notificava al contribuente la comunicazione di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO, emessa per euro 121.681,00, ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, per omesso versamento del saldo Irpef 2011 ed omesso versamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 5 del d.lgs. n.461/1997, oltre interessi e sanzioni.
All’esito del diniego all’istanza di sgravio , reso con provvedimento del 18/2/2015, veniva emessa la cartella n. NUMERO_CARTA.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso proposto dal contribuente ritenendo che alla tardività dei versamenti dovuti a titolo di saldo Irpef, ammessa dal ricorrente, conseguisse necessariamente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni nella misura prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 18/12/1997.
La Commissione tributaria regionale, adita dal contribuente, riteneva che la sentenza di primo grado fosse priva di motivazione, fondata sull ‘inciso ‘stante la minuziosa attenzione posta nella disamina dei tanti rilievi’ riferito all’operato dell’RAGIONE_SOCIALE , ed esaminava il merito della pretesa.
I giudici d’appello non ritenevano condivisibile l’interpretazione del d.l. 138/2011, come illustrata dal contribuente, che renderebbe possibile la compensabilità o deducibilità RAGIONE_SOCIALE minusvalenze c.d. latenti ovvero derivanti dall’operazione di affrancamento prevista dalla citata normativa, in quanto l’imposta sostitutiva e la relativa opzione per il c.d. affrancamento sono regolate da una disciplina speciale, ovvero da una normativa autonoma con efficacia limitata nel tempo la quale, per attribuire un beneficio fiscale, avrebbe richiesto una previsione
espressa non individuabile né nel d.l. 138/2011, né nel decreto del MEF attuativo, né nella circolare del 28/3/2012 n. 11/E dell’RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alle sanzioni dovute, la Commissione tributaria regionale richiamava l’art. 13 del d.lgs. 471/1997, rilevando che la scansione temporale dei versamenti effettuati in cinque rate a titolo di saldo dell’IRPEF dovuta per l’an no di imposta 2011 ne confermava la tardività rispetto alle relative scadenze, non individuandosi profili di imputabilità del ritardo all’Ufficio. La mancanza di un’apposita istanza di sgravio, successiva alla comunicazione prot. n. 2015/13704 del 18/2/2015, determinava l’impossibilità di godere di sanzioni ridotte.
Il contribuente propone ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE deposita atto al fine di partecipare all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Le parti non hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2, comma 32, del d.l. 138/2011 , dell’art.5 del d.lgs. 461/1997 e dell’art. 67 del d.P.R. n. 917/1986, in quanto la Commissione tributaria regionale ha negato la legittimità della compensazione RAGIONE_SOCIALE minusvalenze latenti affrancate con le plusvalenze effettivamente realizzate nel periodo d’imposta 2011, ritenendo erroneamente che le disposizioni di cui al d.l. 138/2011 abbiano natura di norme agevolative e che la compensazione dovesse essere prevista in maniera espressa.
1.2 Con il secondo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comm a, n. 3 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, dell’art.
2, comma 2, del d.lgs. 472/1997, dell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché la Commissione Tributaria Regionale ha negato il beneficio della riduzione RAGIONE_SOCIALE sanzioni ad 1/3 degli importi richiesti mediante comunicazione di irregolarità, nonostante l’RAGIONE_SOCIALE, a seguito della presentazione di istanza, avesse riconosciuto il diritto allo sgravio.
1.3 Con il terzo motivo di ricorso, il contribuente, in relazione all’art. 360, primo comma , n.3 c.p.c., denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 8 del D.lgs. 546/1992, in quanto la Commissione Tributaria Regionale, non avvedendosi RAGIONE_SOCIALE oggettive condizioni di incertezza applicativa dell’art. 2 del D.lgs. 138/2011, non ha disapplicato le sanzioni irrogate in relazione all’asserito omesso versamento dell’imposta sostitu tiva sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi.
1.4 Con il quarto motivo di ricorso il contribuente, in relazione all’art. 360, primo comma , n.4 c.p.c., deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso la Commissione Tributaria Regionale di pronunciarsi sulla richiesta di sgravio RAGIONE_SOCIALE somme rateizzate iscritte a ruolo a titolo di saldo Irpef, che erano state effettivamente pagate seppur in ritardo.
1.5 Con il quinto motivo di ricorso il contribuente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c .p.c., deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 del D.lgs. 546/1992, dell’art. 132, comma 4, c.p.c., in quanto la Commissione tributaria regionale, pur avendo avuto conoscenza dell’effettivo pagamento del sald o Irpef per l’anno d’imposta 2011 e nonostante il fatto che ciò emerga dalla lettura della parte motiva della sentenza, ha definito il giudizio in maniera illogica non riconoscendo il diritto allo sgravio RAGIONE_SOCIALE somme già versate.
Con riferimento al primo motivo di ricorso, giova osservare che l’ art. 67, comma 1, lettera c-bis) del d.P.R. 917/1986 stabilisce che costituiscono redditi diversi le ‘plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5 … e dei soggetti di cui all’articolo 73’.
La quantificazione della plusvalenza è, a norma dell’art. 68 del d.P.R. 917/1986, determinata, per la generalità dei casi, dalla differenza tra il corrispettivo percepito -e quindi ‘per cassa’ e il costo di acquisto della partecipazione, aumentato di ogni onere inerente alla produzione.
L’art. 5, comma 2, del d.lgs. 461/1997, vigente ratione temporis , disponeva che ‘I redditi di cui alle lettere da c -bis) a c-quinquies) del comma 1 dell’art. 81, del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi (divenuto art. 67 d.P.R. 917/ 1986, n. 917) sono soggetti ad imposta sostitutiva RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi con l’aliquota del 12,50 per cento’.
L’aliquota del 12,50% è stata elevata al 20% dal d.l. 138/2011, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, che, per quanto qui maggiormente rileva, ha disposto all’art. 2, comma 32, che le minusvalenze e le perdite di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da cbis) a c-quinquies), del d.P.R. 917/1986,derivanti dall’esercizio RAGIONE_SOCIALE opzioni di cui al comma precedente sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi approvato con il d.P.R. 917/1986, realizzati successivamente, fino al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare.
2.1. Secondo la giurisprudenza della Corte (Cass. sez.5, 14/6/2025, n. 15944), ai fini della individuazione del momento di realizzo, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso RAGIONE_SOCIALE partecipazioni, piuttosto
che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. Detto principio trova conferma, oltre che nella prassi richiamata dal ricorrente e dai giudici di appello (a partire dalla Circolare 24 giugno 1998 n. 165/E), anche nella giurisprudenza di questa Corte, laddove ha affermato che «in tema di imposte sui redditi, la plusvalenza fiscalmente rilevante si realizza al momento della conclusione del contratto, mentre non hanno rilievo alcuno le vicende successive relative all’adempimento degli obblighi contrattuali, quali l’omessa percezione del prezzo o la sua eventuale rateizzazione, o l’estinzione dell’obbligazione successivamente intervenuta» (Cass. 07/06/2018, n. 14848; negli stessi termini Cass. 03/05/2019, n. 11635).
Il momento di realizzo della plusvalenza, conseguentemente, consente di determinare il regime di tassazione applicabile, mentre quello in cui il corrispettivo viene percepito determina, sulla base del principio di cassa, il periodo d’imposta in cui il reddito deve essere assoggettato a tassazione.
2.2. Ciò posto, si pone in rilievo la questione della deducibilità RAGIONE_SOCIALE minusvalenze contestata dall’RAGIONE_SOCIALE (in ipotesi di minusvalenza già realizzata o latente).
Al tal riguardo si osserva che, secondo quanto prospettato in ricorso, nel 2012 il contribuente procedeva all’affrancamento RAGIONE_SOCIALE plusvalenze e RAGIONE_SOCIALE minusvalenze relative alle partecipazioni non qualificate detenute alla data del 31/12/2011, con conseguente minusvalenza latente complessiva pari ad euro 7.118.881,00; realizzava poi una plusvalenza su partecipazioni non qualificate pari ad euro 808.575,00 e presentava la dichiarazione dei redditi indicando alla colonna 5 del rigo RT 20 del modello unico PF 2012 una minusvalenza da riportare a nuovo di importo pari ad euro 6.310.306,00
corrispondente alla somma algebrica RAGIONE_SOCIALE minusvalenze da affrancamento e della plusvalenza da realizzo.
La Commissione tributaria regionale del Piemonte non ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi esposti nel momento in cui ha affermato che l’imposta sostitutiva e la relativa opzione per il c.d. affrancamento sono regolate da una disciplina speciale ovvero da una normativa autonoma con efficacia limitata nel tempo la quale, per attribuire un beneficio fiscale, sgravando dal pagamento dell’im posta, avrebbe richiesto una previsione espressa; da ciò deriverebbe l’impossibilità di compensare o più pre cisamente dedurre le minusvalenze ritenute latenti.
Tale impostazione non può condividersi, atteso che la normativa richiamata non esclude in alcun modo che nella formazione della base imponibile per l’applicazione della sanzione sostitutiva debbano considerarsi minusvalenze e plusvalenze in relazione ai redditi diversi di cui all’art. 67 del d.P.R. 917/1986 , né sarebbe stata necessaria una espressa previsione di ‘compensabilità’, rientrando nei criteri generali la deducibilità dei componenti negativi, ove ne sussistano i presupposti.
2.3. La sentenza va dunque cassata, dovendo chiarirsi nell’ambito dell’accertamento demandato al giudice del rinvio se sia stata esercitata l’opzione dell’affrancamento : nell’ipotesi positiva , il principio di neutralità fiscale è venuto meno con l’opzione , con la quale il contribuente ha inteso appunto attribuire rilevanza fiscale ai valori iscritti in bilancio. In tal caso, non potrebbero escludersi dalla valutazione della base imponibile ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva le voci di reddito per le quali vi è stata l’opzi one, dovendo verificarsi anche se le specifiche modalità di riporto e certificazione siano state previste. Nel caso in cui, invece, non sia stata esercitata un’opzione totale, e siano residuate minusvalenze effettivamente latenti, perché escluse dalle operazioni previste dalle
diverse ipotesi di cui alle disposizioni normative dell’ art. 2, commi 29,30,31,31, del d.l. 138/2011, allora non potrebbero dedursi dalle plusvalenze realizzate le minusvalenze prive di rilievo fiscale nel medesimo periodo di interesse o comunque entro i quattro anni previsti.
Il giudice del rinvio dovrà, dunque, verificare se con l’esercizio dell’opzione le minusvalenze siano uscite dallo stato di latenza correlato al principio di neutralità fiscale e se la facoltà di affrancamento, prevista per il contribuente ed esercitata correttamente, abbia consentito l’attribuzione di un valore a tali componenti da considerare ai fini della base imponibile dell’imposta sostitutiva richiesta, alla luce del disposto di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 461/1997 nei termini ivi indicati.
L’accoglimento del primo motivo consente di ritenere gli altri motivi assorbiti, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni rassegnate dal ricorrente che solo in via subordinata ha chiesto l’esame RAGIONE_SOCIALE ulteriori doglianze.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22/01/2026
Il Presidente NOME COGNOME