Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 32810 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 32810 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8844/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato RAGIONE_SOCIALE che li rappresenta e difende;
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 1168/2022 depositata il 09/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE chiedendo che fosse accertato e dichiarato che, in base a quanto disposto dall’art. 64 L. 388/2000, i ‘minori introiti’ percepiti da esso RAGIONE_SOCIALE, da compensare con il trasferimento erariale, dovessero essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria catastale D passati ad autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale; che, pertanto, l’ammontare del debito del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE verso esso RAGIONE_SOCIALE per gli anni dal 2001 al 2009 (spettanze 2002 -2010) fosse pari a € 219.867,00; che, conseguentemente, i convenuti RAGIONE_SOCIALE fossero condannati al pagamento in favore di esso RAGIONE_SOCIALE del predetto debito non ancora adempiuto e, comunque, fossero condannati a restituire e pagare a esso RAGIONE_SOCIALE le somme che indebitamente avevano recuperato in violazione del diritto di credito predetto.
Con sentenza n.2556/2019, il Tribunale di Genova ha accolto integralmente le domande del RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice di primo grado ha ritenuto non rinvenirsi nella normativa di cui sopra alcuna disposizione in forza RAGIONE_SOCIALEa quale dover individuare il minor gettito rilevante limitando esso ai soli redditi passati ad autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEa rendita di uno specifico anno, al netto dei contributi già riconosciuti per gli immobili passati ad autodeterminazione negli anni precedenti. Il Tribunale di Genova ha, altresì, precisato che ‘ neppure può ritenersi che una volta che il minor introito ICI sia stato compensato nell’anno di riferimento, la relativa perdita sia stata definitivamente ripianata; venendo infatti il contributo statale erogato solo se ed in quanto sia stato accertato, anno per anno, il rispetto dei parametri di legge (perdita di introiti superiore a € 1.549,37 ed allo 0,5%RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente risultante dal bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo stesso anno in cui si è
verificata la perdita), il minor gettito ricavato dal RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione costituisce una perdita che non si cristallizza una tantum, ma che è destinata a reiterarsi di anno in anno ‘.
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1168/2022, depositata il 09/11/2022, ha rigettato l’appello proposto dai RAGIONE_SOCIALE, aderendo integralmente all’impostazione del primo giudice.
In particolare, il giudice d’appello ha evidenziato che, sia nell’art. 64 L. 388/2000, sia nel suo regolamento attuativo, non vi si rinviene ‘… alcun espresso riferimento alla volontà del legislatore di limitare il minor gettito rilevante ai soli immobili passati ad autodeterminazione in uno specifico anno, al netto dei contributi già riconosciuti per gli immobili passati a autodeterminazione negli anni precedenti ‘. Ciò in quanto ‘ il minor gettito ricavato dal RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALE‘autodeterminazione costituisce una perdita che non si cristallizza una tantum, ma, come già rilevato, è destinata a reiterarsi di anno in anno. Il consolidamento è, quindi, solo una tecnica contabile attinente alle modalità di erogazione del contributo, in particolare una tecnica contabile di stabilizzazione dettata anche ai fini dei bilanci di previsione RAGIONE_SOCIALEo Stato ‘.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, affidandolo ad un unico articolato motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito in giudizio controricorso ed ha, altresì, depositato, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
E’ stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n.
388 e degli articoli 2 e 3 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘interno 1° luglio 2002, n. 197.
Lamentano i RAGIONE_SOCIALE ricorrenti che la Corte territoriale non ha considerato <>.
Il motivo è parzialmente fondato nei termini che seguono.
La questione di diritto dibattuta in causa riguarda il corretto metodo per la determinazione degli importi dei contributi statali compensativi dei minori introiti percepiti dai Comuni per l’imposta ICI, conseguenti alla diminuzione dei valori imponibili scaturente dalla provvisoria autodeterminazione RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati inclusi nella categoria D (opifici, teatri, fabbricati utilizzati per attività di impresa in genere).
Più specificamente, si tratta di stabilire se la base di calcolo del minor gettito ICI, di anno in anno, debba tener conto o meno di tutti gli immobili di categoria D per cui la rendita catastale sia stata autodeterminata, dal 2001 in poi, come sostiene il RAGIONE_SOCIALE
contro
ricorrente, o se, invece, debba tenersi conto dei soli immobili oggetto di autodichiarazione nell’anno di riferimento, come sostengono i RAGIONE_SOCIALE ricorrenti.
Ancor più chiaramente, il dubbio riguarda il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, RAGIONE_SOCIALEe soglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi compensativi. Orbene, su tale questione, questa Corte, nelle sentenze nn. 19168/2023, 18701/2023, 18705/2023, 18718/23, 19895/2023, emesse all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza pubblica del 21.2.2023 – che questo Collegio intende richiamare integralmente -ha enunciato il seguente principio di diritto, cui deve darsi continuità:
« I trasferimenti erariali agli enti locali previsti dall’art.64 RAGIONE_SOCIALEa legge 23.12.2000 n.388 e del d.m. 1.7.1992 n.197 e diretti a compensare a decorrere dall’anno 2001 i minori introiti relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALEe finanze 19.4.1994, n. 701, sono subordinati alla duplice condizione che il minor introito sia superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno; il superamento RAGIONE_SOCIALEe predette soglie va valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti e compensate con trasferimenti erariali consolidati; tuttavia, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si tiene conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie RAGIONE_SOCIALEe rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell’anno ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali consolidati. ».
Nel percorso logico -argomentativo, questa Corte ha evidenziato che il principio del consolidamento a regime del trasferimenti acquisiti negli anni precedenti non è stato introdotto solo dal d.m. 197 del 2002, ma era già presupposto nell’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 388/2000 e la sua applicazione comporta che non può essere conteggiata nel minor gettito ICI una perdita che tale non può più essere considerata perché compensata stabilmente (a seguito del consolidamento) dal trasferimento compensativo. Pertanto, se, da un lato, il consolidamento presuppone l’intangibilità dei trasferimenti erariali già acquisiti, dall’altro, non se ne possono recuperare, anno per anno, gli importi al fine di integrare il requisito del rispetto RAGIONE_SOCIALEe soglie. Tuttavia, laddove il minor gettito ICI, calcolato secondo il criterio di cui sopra, non abbia determinato il superamento RAGIONE_SOCIALE‘una o RAGIONE_SOCIALE‘altra RAGIONE_SOCIALEe soglie di cui all’art. 64 comma 1° legge n. 388/2000, la conseguente mancata erogazione al RAGIONE_SOCIALE del trasferimento compensativo comporta che il minor gettito ICI non compensato potrà essere considerato nella base di calcolo ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo e per la verifica del superamento RAGIONE_SOCIALEe soglie.
L’interpretazione di questa Corte di legittimità è stata criticata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente nella memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ. del 29.10.2023, nella quale è stato invocato un ripensamento RAGIONE_SOCIALEa questione in senso conforme alla difesa del resistente. E ciò sul rilievo ‘ che per quasi un decennio, anche in virtù di un regolamento interministeriale (D.M. degli Interni 1.7.2002, n. 197) e plurime circolari interpretative, gli aggiuntivi trasferimenti erariali in materia di ICI, per gli anni dal 2001 al 2009, sono stati sempre attribuiti verificando se il complesso (cfr. lo stock) del minor gettito annuale fosse superiore o meno ad alcuni parametri (uno fisso, € 1.549,37 e uno variabile corrispondente allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente iscritta nel bilancio comunale RAGIONE_SOCIALE‘anno di cui si voleva misurare la perdita).
Con il Comunicato 23.1.2009 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha introdotto un criterio nuovo e differente da quello previsto dalla legge e dalla normativa regolamentare, in base al quale, il minor gettito rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE‘annuale verifica con i citati limiti di legge non sarebbe più dato dallo ‘stock’ ma dal ‘differenziale’ di crescita del minor gettito di un anno rispetto all’anno precedente ‘.
Questo Collegio non ritiene questa difesa persuasiva.
Nelle sentenze, sopra citate, emesse all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 21.2.2023, questa Corte ha già avuto modo di osservare che ‘ non può essere attribuita alcuna particolare rilevanza e tantomeno una influenza decisiva ai fini RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge alla prassi e alle circolari interpretative diramate dall’Amministrazione, palesemente e inequivocabilmente orientate per la lettura patrocinata dal RAGIONE_SOCIALE.
Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del pagamento indebito, poiché di questo si discute, è alla legge e al regolamento che la attua che occorre guardare e non alla interpretazione erronea che a tali fonti è stata, anche per lungo tempo, attribuita, che rileverà semmai ad altro fine, laddove, ad esempio, vengano in rilievo la buona fede del percettore o la responsabilità causale RAGIONE_SOCIALEa lite.
Non è superfluo ricordare che i giudici sono soggetti soltanto alla legge (art.101, comma 2, Cost.) e che la prassi amministrativa non figura fra le fonti del diritto (art.1, disp. prel.cod.civ.): sarebbe del resto inconciliabile con i principi costituzionali che il potere esecutivo potesse abrogare o modificare una fonte promanante dal potere legislativo legittimato dalla volontà popolare.
Ciò ha condotto la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che la prassi amministrativa, di cui sono espressione gli atti regolamentari, le circolari, le risoluzioni o i singoli provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE, non è suscettibile di produrre alcun diritto vivente vincolante per il giudice nell’interpretazione di disposizioni di legge, ma può contribuire, come dato fattuale concorrente con i dati
linguistici del testo, ad orientarne l’esegesi nei limiti consentiti dal dettato normativo e dalle indicazioni RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza. (Sez. L, n. 23960 del 24.11.2015; Sez. 5, n. 20819 del 30.9.2020)..’ .
La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 9.11.2023