Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27673 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27673 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2023 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) e RAGIONE_SOCIALE (C.F. 80207790587), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’RAGIONE_SOCIALE (C.F. 80224030587, per il ricevimento degli atti numero di fax NUMERO_TELEFONO e PEC EMAIL), presso la cui sede in Roma, INDIRIZZO, sono domiciliati.
Ricorrenti
contro
Comune di Breda di Piave (CF P_IVA).
Intimato avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia n° 805 depositata l’11 aprile 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Venezia, in riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa città, ha condannato in solido i due Ministeri, odierni ricorrenti, a pagare al Comune RAGIONE_SOCIALE Breda di Piave, ex art. 64 legge n° 388/2000, euro 87.572,06 a titolo di minor introito Ici per gli anni 2001-2009 sugli immobili di categoria catastale D.
2 .- Ricorrono per cassazione i due Ministeri affidando il gravame ad un unico complesso motivo.
Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cod. proc. civ.
I ricorrenti non hanno depositato memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3 .- Col primo ed unico motivo di ricorso i Ministeri deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n° 388 e degli articoli 2 e 3 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE 1° luglio 2002, n° 197.
Il Comune avrebbe chiesto la condanna dei convenuti al trasferimento del maggior importo indicato al precedente paragrafo n° 1 senza considerare che per gli anni anteriori al 2001 le disposizioni normative (art. 31, terzo comma, RAGIONE_SOCIALEa legge n° 488/1998 e art. 53 RAGIONE_SOCIALEa legge n° 388/2000) prevedevano a carico RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ed a favore degli Enti territoriali il pagamento di un contributo pari alla perdita RAGIONE_SOCIALE‘Ici sugli immobili di categoria D privi di rendita catastale definitiva, che era stato « consolidato », ossia divenuto definitivo e, dunque, automaticamente attribuito ai Comuni.
Per gli anni dal 2001 in poi, la legge prevederebbe (non più un contributo, ma) un « aumento dei trasferimenti statali » (legge n° 388/2000, art. 64, primo comma) che dovrebbe essere riconosciuto
ove sia superata la franchigia di legge (perdita del gettito Ici superiore a lire tre milioni ed allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente) e liquidato, previo consolidamento dei contributi relativi agli anni pregressi, solo sulle ulteriori perdite di gettito maturate successivamente: dunque, solo sugli immobili di categoria D la cui perdita Ici non fosse già stata pareggiata negli anni pregressi in virtù del consolidamento.
4 .- Il ricorso è fondato, nei sensi di cui appresso, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza ormai consolidata espressa nelle precedenti decisioni assunte da questa stessa Corte in altri giudizi di contenuto del tutto analogo (Cass., sez. 1, 28 maggio 2024, n° 14824, con menzione di altri precedenti).
Giova ricordare brevemente il quadro normativo di riferimento e la sua evoluzione.
Com’è noto, con il d.lgs. n° 504/1992 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (Ici), prevedendosi (per quello che qui interessa) che la base imponibile per i fabbricati accatastati sub lettera D, privi di rendita definitiva, fosse determinata, sino al momento RAGIONE_SOCIALEa liquidazione definitiva di essa da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio fiscale (per la quale l’art. 1 del d.m. n° 701/1994 fissava un termine di dodici o ventiquattro mesi), in base alle scritture contabili RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore.
A seguito RAGIONE_SOCIALEa generale (ed imprevista) diminuzione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile RAGIONE_SOCIALE‘imposta, calcolata col metodo RAGIONE_SOCIALEe scritture contabili, il legislatore ha introdotto un ausilio per i Comuni, istituendo un contributo per compensare la perdita del gettito Ici per gli anni 1998 e 1999 (art. 31, terzo comma, legge n° 448/1998).
La perdita del gettito fiscale si è rivelata, tuttavia, strutturale ed il legislatore ha rimodulato tale contributo, già previsto -come detto
-per le perdite degli anni 1998 e 1999, estendendolo anche alle
perdite di gettito fiscale del 2000 (legge n° 388/2000, art. 53, quattordicesimo comma).
Per il futuro, ossia per le annualità dal 2001 in poi, la stessa legge (la n° 388) ha previsto (art. 64, primo comma) non più un contributo, ma un « aumento dei trasferimenti statali » destinati a compensare il minor gettito Ici, a condizione, però, che la perdita fosse superiore a lire tre milioni ed allo « 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente prevista per ciascun anno ».
Tali misure erano state determinate non solo dalla già menzionata imprevista diminuzione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile, ma anche dall’inerzia o, comunque, dal ritardo degli uffici fiscali nella attribuzione RAGIONE_SOCIALEe rendite immobiliari definitive.
A tale disfunzione se ne era, inoltre, aggiunta un’altra, consistente nell’inerzia o, comunque, nel ritardo dei Comuni nel richiedere il contributo a ristoro RAGIONE_SOCIALEa perdita Ici, i quali presentavano domande cumulative, ossia per più anni.
Per porre rimedio a tale ultima prassi, il legislatore ha dapprima fissato il termine previsto dall’art. 1, comma 712, RAGIONE_SOCIALEa legge 296/2006, prevedendo che la dichiarazione di minor gettito (disciplinata dal d.m. n° 197/2002) dovesse essere « inviata al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno RAGIONE_SOCIALE‘anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata ».
Successivamente, a fronte RAGIONE_SOCIALEe differenti dichiarazioni di assegnazione del contributo presentate dai Comuni (contenenti criteri non omogenei di calcolo), il legislatore ha disposto che gli Enti territoriali le ripresentassero.
Infatti, col d.l. n° 154/2008, art. 2quater , settimo comma, si è previsto che « e dichiarazioni di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE 1° luglio 2002, n. 197, attestanti il minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per
ciascuno degli anni 2005 e precedenti, anche se già presentate, devono essere trasmesse al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 2009 ed essere corredate da un’attestazione a firma del responsabile del servizio finanziario RAGIONE_SOCIALE‘ente locale, nonché asseverate dall’organo di revisione, che evidenzi le minori entrate registrate per ciascuno degli anni 2005 e precedenti e i relativi contributi statali a tale titolo comunicati ».
Tale termine è, stato, da ultimo prorogato con d.l. n° 78/2010 (art. 14, comma 33quater ), col quale si è stabilito che « l termine del 31 gennaio 2009, previsto dall’articolo 2-quater, comma 7, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, per la trasmissione al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni, già presentate, attestanti il minor gettito RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sugli immobili derivante da fabbricati del gruppo catastale D per ciascuno degli anni 2005 e precedenti, è differito al 30 ottobre 2010 ».
5 .- Passando ora ai fatti di causa, si è visto nella precedente parte narrativa RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, che oggetto del presente contenzioso sono i contributi degli anni 2001-2009.
Occorre pertanto chiarire le modalità di calcolo del credito comunale previste dalla legge.
Ora, l’art. 64 RAGIONE_SOCIALEa legge n° 388/2000 prevede che la perdita dei Comuni sugli introiti Ici relativi agli immobili di categoria catastale D privi di rendita definitiva (perdita, come si è detto, sofferta in ragione RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa base imponibile col metodo del costo contabilizzato e, successivamente, col metodo RAGIONE_SOCIALE‘autodichiarazione ) sia compensata, a partire dal 2001, con un maggior trasferimento di fondi statali.
La stessa norma (art. 64, secondo comma) prevede anche un meccanismo di riduzione dei trasferimenti statali, ove intervenga l’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale definitiva.
In tal caso, qualora il Comune interessato percepisca un introito superiore almeno al 30% rispetto a quello percepito nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa rendita catastale provvisoria, « i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza », con la precisazione che « la riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall’anno successivo » a quello in cui la rendita è divenuta definitiva.
Ebbene, l’espressa previsione del meccanismo del « consolidamento » RAGIONE_SOCIALEa riduzione del contributo (a fronte di un incremento del gettito Ici) implica necessariamente che anche la perdita di gettito riceva lo stesso trattamento e, dunque, che anch’essa sia « consolidata », ossia compensata automaticamente e -per usare un’efficace espressione di Cass. 14824/2024 sia « trascinata » (volta che sia insorta in un determinato anno) negli anni successivi.
Questo sistema di attribuzione del contributo (aumento di trasferimenti statali) deve essere coordinato con la verifica del superamento RAGIONE_SOCIALEa franchigia, prevista dall’art. 64 citato.
Ne deriva anche che, per dare un senso alle soglie previste dall’art. 64, primo comma, l’incremento di perdita Ici che dà diritto ad un incremento di contributo deve essere giocoforza calcolato sulle variazioni di gettito RAGIONE_SOCIALE‘anno di riferimento: ragionando diversamente le soglie sarebbero sempre superate, in ragione RAGIONE_SOCIALEe perdite pregresse e del consolidamento di esse.
In altre parole, l’ammissione a ristoro RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore perdita di gettito Ici va verificata con le indicazioni fornite dalla più volte citata Cass. 14824/2024, già citata, ossia non tenendo conto RAGIONE_SOCIALEe perdite Ici relative agli anni anteriori ormai consolidate, ma solo
sulle nuove perdite RAGIONE_SOCIALE‘anno fiscale in corso (come, dunque, pretendono i Ministeri ricorrenti).
Il diverso sistema di calcolo RAGIONE_SOCIALEa franchigia, proposto dal Comune ricorrente, finirebbe, infatti, per « annichilire il sistema RAGIONE_SOCIALEe soglie », poiché -volta che siano superate in un anno -il superamento permarrebbe anche in tutti gli anni a seguire grazie al principio di consolidamento.
Al contrario, per conservare un senso a tale previsione, ossia ad una soglia composta dai due elementi (numero fisso e percentuale sulle spese correnti), va seguita la tesi che ritiene superata la franchigia solo ove nell’anno di riferimento si siano verificate ulteriori perdite Ici superiori a lire tre milioni ed allo 0,5% RAGIONE_SOCIALEa spesa corrente, ma con la precisazione che, nell’ipotesi in cui tale limite non risulti superato nell’anno in questione e, dunque, il Comune non riceva per tale esercizio alcun contributo -il travalicamento RAGIONE_SOCIALEa franchigia potrebbe intervenire nell’anno successivo, per effetto di ulteriori perdite (derivanti dall’accatastamento di altri immobili, dalla maggiorazione RAGIONE_SOCIALEe aliquote, ecc…) che vanno ad aggiungersi all’esercizio precedente.
Ne deriva, in conclusione, che, in questo caso, il superamento RAGIONE_SOCIALEa soglia va verificato, sì, anno per anno, ma considerando anche le eventuali perdite e, dunque, le mancate compensazioni degli anni pregressi non entrate nel consolidamento.
È, infatti, evidente che, se la ratio del sistema è quella di compensare gli enti territoriali del minor gettito fiscale Ici, la perdita inferiore alla soglia (e ritenuta dal legislatore di modestia tale da non essere pareggiata) può incrementarsi negli esercizi seguenti: sicché non c’è ragione in questo caso, ossia volta che la perdita sia divenuta quantitativamente rilevante -di negare al Comune il contributo per il minor gettito fiscale.
Ne deriva che i Comuni hanno diritto ad ottenere automaticamente, per ogni anno, il ristoro RAGIONE_SOCIALEe perdite Ici emerse negli anni
pregressi, ormai consolidate; hanno poi diritto di ottenere il ristoro RAGIONE_SOCIALEe perdite RAGIONE_SOCIALE‘anno in corso ove vi sia il superamento dei limiti fissati dall’art. 64, primo comma, per effetto, ad es., RAGIONE_SOCIALE‘accatastamento di nuovi immobili di categoria D (privi di rendita definitiva) entrati nel predetto anno nel perimetro RAGIONE_SOCIALEa tassabilità Ici, oppure, altro es., per effetto RAGIONE_SOCIALE‘incremento RAGIONE_SOCIALEe aliquote.
A questo punto è chiaro che le modalità di comunicazione RAGIONE_SOCIALEe perdite al RAGIONE_SOCIALE interni ha rilevanza nel solo procedimento amministrativo, in quanto è in quella sede che i dati forniti dal singolo Comune devono far comprendere per ogni anno la perdita di gettito Ici e, sempre per ogni anno, l’eventuale incremento di essa.
Non c’è, dunque, alcun contrasto tra normativa primaria e secondaria, poiché il d.m. n° 197/2002 dà attuazione al principio del consolidamento quanto alle perdite Ici pregresse, mentre non detta alcuna disposizione in contrasto con la legge quanto alle modalità di calcolo RAGIONE_SOCIALEe soglie anno per anno.
6 .- In conclusione, la sentenza impugnata, che ha adottato un diverso criterio decisionale, deve essere cassata, con rinvio alla medesima Corte, la quale -tenendo presente quanto esposto ai precedenti paragrafi -dovrà verificare per ogni anno (dal 2001 al 2009) quale fosse il contributo consolidato e quale la maggior perdita fiscale.
Il giudice d’appello provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2024, nella camera di