Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6056 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6056 Anno 2026
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: CANDIA COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data pubblicazione: 17/03/2026
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 13/11/2025
SPESE GIUDIZIO MINIMI TARIFFARI
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3343/2024 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in ragione di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore.
– INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 5608/10/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata il 30 giugno 2023.
Numero registro generale 3343/2024 Numero sezionale 7676/2025 Numero di raccolta generale 6056/2026 Data pubblicazione 17/03/2026
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite della suindicata pronuncia con cui la predetta Corte liquidava le spese del doppio grado di giudizio nella somma complessiva di 2.300,00 €, oltre accessori e contributi unificati, se assolti, con attribuzione a favore del difensore antistatario.
Avverso tale pronuncia il suindicato ricorrente proponeva ricorso per cassazione, notificandolo in data 27 gennaio 2024, formulando un motivo di impugnazione, depositando in data 3 novembre 2025 memoria.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con una duplice articolazione del motivo di ricorso l’istante ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, 2233, secondo comma, c.c., nonché degli artt. 1, 4 e 5 d.m. 55/2014, in ragione dell’insufficiente misura della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese per i due gradi di merito, siccome inferiore ai minimi tariffari.
Con la stessa censura ha lamentato, a mente dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione dell’art.111 Cost e degli artt. 132 disp. att./trans e 132 c.p.c., per omessa motivazione della sentenza, la quale aveva peraltro operato la liquidazione in via cumulativa ed indifferenziata per i due gradi giudizio.
Non occorrono soverchie riflessioni per ritenere il motivo fondato.
Si resta nel solco di principi consolidati nel ribadire che:
-in tema di liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo la relativa misura a parametri indicati tabellarmente (cfr. Cass. n. 15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 19989/2021, cui adde Cass. n. 29677/2024);
-a seguito RAGIONE_SOCIALE modificazioni introdotte nella formulazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 e con il d.m. n. 37/2018, non è più consentito, nella liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite, scendere al di sotto dei valori minimi della tariffa, per lo scaglione applicabile, in quanto tali valori minimi devono ritenersi avere carattere inderogabile (Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass., n. 11102/2024 cui adde, tra le tante, Cass. n. 25732/2024; Cass. n. 25789/2024; Cass. n. 25790/2024; Cass., n. 20600/2025);
il giudice deve liquidare in modo distinto le spese e gli onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nella nota spese (v. Cass. n. 2365/2024 cit., che richiama Cass. n. 20935/2017; Cass. n. 19623/2016; Cass. n. 24890/2011), con conseguente illegittimità della mera indicazione dell’importo complessivo, priva di ogni specificazione di dette voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto RAGIONE_SOCIALE relative tabelle (così Cass. n. 2365/2024 cit., che richiama Cass. n. 15533/2022; Cass. n. 23919/2020; Cass. n. 19482/2018; Cass. n. 18905/2017).
3. La liquidazione di 2.300,00 € «per entrambi i gradi di giudizio» (così nella sentenza impugnata) è inferiore non solo ai medi, ma anche al minimo tabellare.
Come correttamente indicato dal ricorrente il valore della causa di primo grado era pari a 40.313,35 € (pari all’importo di cui alla cartella impugnata), mentre quello di secondo grado va commisurato alle spese di giudizio da liquidare in prima istanza, rientrante nel secondo scaglione, giacchè l’unico motivo di appello riguardava la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese disposta in primo grado.
A seguire, va evidenziato che secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite, in tema di spese processuali i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo RAGIONE_SOCIALE abrogate tariffe professionali, debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cass., Sez. Un., n. 17405/2012; Cass. n. 27233/2018; Cass. n. 17577/2018).
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del nuovo d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado, a meno che, il giudice dell’impugnazione non riformi la sentenza di primo grado, giacchè in tal caso, investito ai sensi dell’art. 336 c.p.c. anche della liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della
sentenza d’appello, atteso che l’accezione omnicomprensiva di «compenso» evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera prestata nella sua interezza (cfr., tra le tante, Cass. n. 20153/2025, che richiama Cass. n. 31884/2018).
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con la condanna della controricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del doppio grado di giudizio nei termini che seguono.
Difatti, alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di spese processuali l’art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda alla Corte, è possibile liquidare le spese di merito, risultando del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (cfr., sul principio, Cass. n. 14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016).
Ed allora le spese del primo grado di giudizio vanno liquidate nella misura prossima alla media pari a 4.000,00 € secondo la tariffa di cui al d.m. 2018 (scaglione 26.001 € -52.000 €), al netto della fase istruttoria non considerata dal ricorrente, oltre alla somma di 120,00 € per il contributo unificato ed accessori, mentre quella del giudizio di appello nella misura prossima ai minimi stabiliti dalla tariffa del 2022 e quindi pari a 1.000,00 € per competenze (sempre al netto della fase istruttoria non considerata dal ricorrente), oltre alla somma di 35,00 € per il contributo unificato ed accessori, attesa l’estrema semplicità del procedimento, basato su di un unico motivo di appello concernente la contestata compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio di primo grado.
Il tutto con attribuzione al difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, sempre con attribuzione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l’RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, nella somma di 4.000,00 €, oltre all’importo di 120,00 € per il contributo unificato ed accessori, per il giudizio di appello nella misura di 1.000,00 € per competenze, oltre alla somma di 35,00 € per il contributo unificato ed accessori, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di 700,00 € per competenze, oltre accessori, e 200,00 € per spese vive, con distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
Liberato COGNOME