Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7199 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7199 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
Spese di lite
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14052/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’ Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
nonché
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente –
avverso la sentenza della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE n. 6273/2020 depositata in data 12/11/2020, non notificata; udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza camerale del 5/03/2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La causa ha ad oggetto originariamente una intimazione di pagamento, conseguente ad una cartella di pagamento, a sua volta formatasi in conseguenza di un avviso di accertamento per Irpef per reddito di partecipazione emesso nei confronti di NOME COGNOME, quale socio di una RAGIONE_SOCIALE destinataria a sua volta di avviso di accertamento.
L’intimazione era annullata dal giudice di primo grado, in base alla circostanza che la cartella presupposta era stata annullata dalla CTR in autonomo giudizio, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
La RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, accogliendo in parte l’appello, fondato su una prospettata diversa ricostruzione della complessa vicenda processuale determinativa della illegittimità della intimazione, ha condannato gli enti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali di primo grado, riformando sul punto la decisione di compensazione, ma ha rigettato l ‘appello in relazione all a domanda ex art. 96 c.p.c.; ha compensato le spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione e si affida a due motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE spiega controricorso.
RAGIONE_SOCIALE spiega controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. per l’adunanza camerale del 5/03/2026 per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del controricorso di RAGIONE_SOCIALE per la mancata produzione della delibera del Consiglio di amministrazione attributiva del potere al Presidente che si è costituito e ha rilasciato la procura.
L’eccezione è infondata avendo questa Corte già affermato il principio per cui la persona fisica che riveste la qualità di organo della persona giuridica non ha l’onere di dimostrare tale veste, spettando invece alla parte che ne contesta la sussistenza l’onere di formulare tempestiva eccezione e fornire la relativa prova negativa, e questo principio si applica anche al caso in cui la persona giuridica si sia costituita in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, se tale potestà deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto (cfr. Cass. n. 19162/2007; Cass. n. 9925/2025).
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione de ll’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 118, secondo comma, disp. att. c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., del DM n. 55 del 2014, art. 4, e della tabella n. 23 ad esso allegata , nonché dell’art. 112 c.p.c.; il ricorrente censura la decisione laddove ha liquidato per il giudizio di primo grado le spese nella misura di euro 2.574,00 somma inferiore ai minimi tariffari, senza alcuna motivazione.
1.1. Il motivo è fondato nei seguenti termini.
Rilevata la inammissibilità dei riferimenti all’art. 112 c.p.c., disposizione mal richiamata per la vicenda in esame, posto che sulle spese la CTR ha deciso, e alla necessità di motivare separatamente per quanto concerne diritti e onorari di procuratore, questione evidentemente estranea alla fattispecie, ratione temporis , in quanto la liquidazione è avvenuta nella vigenza del d.m. 55/2014, il motivo, la cui censura centrale è relativa alla violazione dei minimi tariffari, senza alcuna motivazione, ricondotto a tali specifici termini, appare fondato.
In primo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, nella vigenza RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui al d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198//2022; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 89/2021, Cass. n. 2386/2017; Cass. n. 11601/2018) ma in quest’ultimo caso fermo restando il limite di cui all’art. 2233, comma secondo, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (in tale prospettiva, cfr. Cass. n. 25804/2015, Cass. n. 24492/2016 e Cass. n. 20790/2017).
In secondo luogo, in presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione RAGIONE_SOCIALE voci da lui operata; pur con la precisazione che tale onere si traduce nell’esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione (Cass. n. 22762/2023) .
Nel caso di specie, occorre evidenziare che si verte sulla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese per il giudizio di primo grado, in cui entrambe le parti nelle rispettive note spese avevano indicato che la causa avesse valore pari ad euro 54.776,60 (e quindi rientrasse nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), con la precisazione che il valore della lite ai fini della liquidazione RAGIONE_SOCIALE competenze spettanti al professionista, nel caso in esame in cui il ricorrente è stato difeso da
un avvocato, è quello che emerge dall’art. 5, comma 4, d.m. n. 55/2014, secondo cui «Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo RAGIONE_SOCIALE imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali» (cfr. Cass. n. 3355/2002; di recente Cass. n. 13446/2025).
La CTR, senza alcuna spiegazione e senza neanche indicare la presenza di una nota spese comprensiva di quattro fasi, ha invece liquidato in favore del contribuente vittorioso, in relazione al complessivo giudizio, la somma di euro 2.570,00, inferiore ai minimi tariffari.
Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 4 d.m. n. 55 del 2014, e della tabella n. 24 ad essa allegata, dell’art. 96 comma 3 c.p.c. e si censura la sentenza impugnata ove ha compensato le spese del grado di appello in ragione di una insussistente reciproca soccombenza nonché ove non ha pronunciato condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
3.1. Il motivo è inammissibile.
In una prima parte esso censura la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese affermando insussistente la reciproca soccombenza. Dagli atti processuali sintetizzati dal ricorrente e dalla stessa sentenza emerge che l’appello aveva ad oggetto due distinte statuizioni del primo giudice, l’avvenuta compensazione RAGIONE_SOCIALE spese e il rigetto della domanda accessoria, ex art. 96 c.p.c., per cui la CGT2 ha ritenuto sussistente la reciproca soccombenza, avendo accolto l’appello relativamente alla prima questione e rigettato per la seconda questione. A fronte di ciò la censura è del tutto astratta e priva di
alcuna spiegazione o argomentazione critica rispetto all’affermazione dei giudici di appello.
Per chiarezza appare opportuno precisare che, trattandosi di distinti motivi di appello, non viene in rilievo, nel caso di specie, la giurisprudenza di questa Corte, comunque neanche invocata, secondo cui il rigetto della domanda accessoria ex art. 96 c.p.c., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicchè non può giustificare la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (Cass. n. 9532/2017; Cass. n. 18036/2022; Cass. n. 26286/2025).
Analogamente la censura è del tutto inammissibile laddove contesta la mancata pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. poichè manca anche sul punto ogni argomentazione critica alla breve ma chiara esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni del rigetto.
Concludendo, il primo motivo del ricorso va accolto, dichiarato inammissibile il secondo; la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria della RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 5 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME