Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 12278 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 12278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7923/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE -intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 918/2022, depositata il 28/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente è risultato integralmente vittorioso nella sentenza in epigrafe che, non di meno, ha disposto la rifusione a suo favore delle
spese di lite, liquidandole al di sotto dei minimi tariffari, anche intesi nella formulazione dell’adeguato compenso, più coerente con la disciplina delle libertà di stabilimento e circolazione, pilastro eurounitario, donde ricorre affidandosi ad unico motivo. La controparte non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Viene proposto unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia, come modificato dal D.M. n. 37/2018 e delle tabelle 1-2- dei parametri ad esso collegate, art. 15 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
È stato affermato che in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica “standard” del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (cass. VI -2 n. 10343/2020).
Peraltro, a norma dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla legge n. 248 del 2006, l’abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l’esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (crf. Cass. VI-2 n. 26706/2019).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
per il Lazio -Roma, in diversa composizione, cui demanda di