Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19994 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19994 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: LIBERATI NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9780/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA di II GRADO LAZIO n. 1696/2024 depositata il 12/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, depositato a seguito del vano esperimento della mediazione ex art. 17 bis del d.lgs. 546/1992, la contribuente si è opposta ad
intimazione di pagamento ed a cartelle di pagamento ivi portate per un importo complessivo di € 1.582,50 per crediti di natura tributaria.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 8509/2020 depositata in data 28.10.2020 ha accolto il ricorso ritenendo fondata la eccezione di decorso della prescrizione triennale, in quanto non era stata interrotta da atti notificati successivamente al 2014, e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non aveva fornito prova contraria -ed ha condannato l’Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese, quantificate in € 300 ,00, da distrarsi in favore del difensore costituito, quale antistatario.
Avverso tale decisione, la contribuente ha proposto appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Roma, censurandola nella parte in cui aveva liquidato le spese di lite, in danno dell’ADER, in misura inferiore sia ai parametri medi , e comunque, minimi del DM 55/14, come modificato dal DM 37/2018 applicabile rationae temporis.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Roma, con sentenza n. 1696/2024 depositata in data 12.3.2024 ha rigettato l’appello sul presupposto che la sentenza di primo grado aveva motivato la decisione in ragione della intervenuta prescrizione degli importi richiesti, nonostante la regolare notifica delle cartelle esattoriali, rimaste inesitate per comportamento non diligente del contribuente, ed in considerazione altresì dell’esiguità degli importi iscritti a ruolo. Ha altresì disposto la compensazione delle spese del grado d’appello, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’appellata.
Avverso la suddetta sentenza di gravame la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.
L’intimata non ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’ unico motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, nonché dell’ art. 15 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Il giudice del gravame sarebbe incorso in violazione dell’art. 1 del DM 37/2018 che, nel modificare l’art. 4 del DM 55/2014, ha reso espressamente inderogabili i cd. minimi tariffari.
La decisione della CTP è intervenuta nell’anno 2020, quindi dopo che era intervenuta la modifica conseguente alla entrata in vigore del DM 37/2018 del Ministero della Giustizia, che ha reso espressamente inderogabili i minimi tariffari.
Questa regola è stata confermata anche dalla giurisprudenza, che si è espressa conformemente anche con riferimento alla successiva modifica intervenuta nel 2022: in tema di compensi professionali forensi, le modificazioni al d.m. n. 55 del 2014, introdotte mediante il d.m. n. 147 del 2022, non hanno in alcun modo inciso sull’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale in assenza di diversa convenzione, avendo soppresso le parole “di regola” in tutti i commi in cui esse ricorrono, al fine di ridurre il margine di discrezionalità dell’autorità giudiziaria, rendere più omogenea l’applicazione dei parametri e garantire maggiore coesione all’interno della categoria dei professionisti (Cass. 22/08/2023, n. 24993 (Rv. 671474 – 01)).
Ne consegue che, nella fattispecie, il giudice del gravame avrebbe dovuto accogliere la censura di appello e, in riforma della decisione di prime cure, provvedere a nuova quantificazione.
Il motivo è dunque fondato e merita accoglimento.
In ragione della parziale fondatezza del motivo la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
Difatti, alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di spese processuali l’art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda alla Corte, è possibile liquidare le spese di merito, nella specie indicati nel minimo dalla stessa parte ricorrente, risultando del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità ((Cass. 20/05/2025, n. 13446, che cita anche Cass. n. 14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016).
Come da nota spese del difensore, l’importo delle spese legali, dallo stesso calcolato nei minimi -sul valore della controversia di euro 1.582,50 – va quantificato in euro 1.065,00 (al netto della fase cautelare) per il primo grado e, quanto al secondo grado -sul diverso valore della causa inferiore ai 1100,00 euro, pari ad euro 286,00.
Le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie in parte il ricorso nei sensi indicati in motivazione.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore del difensore antistatario in euro 400,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge Così deciso in Roma, il 12/06/2025.