Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13446 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13446 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere – rel.
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 11/02/2025
SPESE PROCESSUALI MINIMI TARIFFARI
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11223/2023 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina da considerarsi poste in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
l’ RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE, con sede legale in Roma alla INDIRIZZO
– INTIMATA –
Numero sezionale 982/2025
Numero di raccolta generale 13446/2025
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 5023/13/2022, depositata il 10 novembre 2022 e non notificata. Data pubblicazione 20/05/2025
UDITA la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale dell’11 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è la liquidazione delle spese dei giudizi di merito operata dal Giudice regionale nella misura di 1.700,00 € per il primo grado e per l’importo di 2.500,00 € per l’appello « con riferimento ai valori minimi previsti dalla tariffa vigente, in considerazione del valore della controversia, delle particolarità delle fasi del giudizio tributario e della ordinarietà della questioni trattate, oggetto di giurisprudenza da tempo consolidata, concernenti esclusivamente questioni formali e non sostanziali» (così nella sentenza impugnata).
Avverso detta pronuncia NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione notificato il 10 maggio 2023.
L’Agenzia delle Entrate Riscossione è restata intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico di motivo di impugnazione il ricorrente ha lamentato, in relazione ai parametri di cui all’art. 360, primo comma nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 della legge n. 794/1942, 15 d.lgs. 546/92, 88, 91, 92, secondo comma e 132, secondo comma, num. 4, c.p.c., 2233, secondo comma, c.c. in relazione all’art. 13 d.l. n. 132/2014, nonché del d.m. n. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. n. 37/2018, rispetto agli artt. 3, 24, 25, 97, 102, 104 e 111 della Costituzione, oltre che degli artt. 21 e 47 CDFUE, 6, 13 e 14
CEDU parametrati con l’art. 117 Cost. «per difetto motivazione in relazione alla liquidazione delle spese di lite afferenti al giudizio di appello» (v. pagina n. 6 del ricorso). Numero sezionale 982/2025 Numero di raccolta generale 13446/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
Il ricorso è fondato nella parte relativa alla violazione dei minimi tariffari, non certo per l’asserito difetto di motivazione, nella specie, invece, ampiamente sussistente alla luce dei contenuti sopra riportati.
Va premesso che la doglianza ha riguardato, nonostante il riferimento al giudizio di appello contenuto nella rubrica della censura, la liquidazione delle spese di primo e di secondo grado (v. pagina n. 6 del ricorso), che l’istante ha reputato priva di motivazione ed al di sotto dei minimi tariffari
Il contribuente ha riferito che « con ricorso tempestivamente e ritualmente notificato a mezzo plico sigillato senza busta e raccomandata a.r. e per mezzo della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n. 097 76 2019 00009985 000, di cui al fascicolo n. 2019/392842, per la complessiva somma di € 49.249,00 circa » (v. pagina n. 2 del ricorso) venivano impugnate le seguenti cartelle di pagamento:
«✓ n. 097 2018 0120642253 000, in cui viene indicata una data di notifica del 10/03/2019, afferente ad omesso e/o carente versamento del saldo anno 2015 di Irpef, Add. Com. e Reg. all’Irpef, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € 24.614,70;
✓ n. 097 2017 0249544722 000, in cui viene indicata una data di notifica del 25/08/2018, afferente ad omesso e/o carente versamento del saldo anno 2014 di Irpef, Add. Com. e
Reg. all’Irpef, oltre sanzioni, interessi e compensi di riscossione, per € 24.417,15» (v. pagina n. 3 del ricorso). Numero sezionale 982/2025 Numero di raccolta generale 13446/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
La giurisprudenza di questa Corte (cfr. sui principi che seguono, oltre a quelle sotto citate, tra le tante, anche Cass. n. 33642/2024, Cass. n. 15506/2024, che richiama Cass. n. 14198/2022; Cass. n. 89/2021; Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 9815/2023; Cass. n. 29184/2023; Cass. n. 10438/2023; Cass. n. 11102/2024) ha chiarito che:
-il valore della lite ai fini della liquidazione delle competenze spettanti al professionista non è quello che è previsto dall’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, applicabile ai fini della deroga al principio generale della necessità di un difensore tecnico, ma, nel caso in esame in cui il ricorrente è stato difeso da un avvocato, da quello che emerge dall’art. dell’art. 5, comma 4, d.m. n. 55/2014, secondo cui «Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali » (cfr., sul principio dell’applicazione delle tariffe professionali, la risalente, ma non superata, Cass. n. 3355/2002):
-l’art.4 del citato decreto prevede che: «ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato
necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, sino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”. Dalla norma in esame si evince che la determinazione degli onorari deve essere stabilita dal giudice sulla base dei valori medi della tariffa che possono essere aumentati o diminuiti secondo la percentuale indicata. E’ stato, inoltre, affermato che il giudice non è gravato di uno specifico onere di motivazione sull’entità della liquidazione purché questa si mantenga tra il minimo ed il massimo di tariffa (Cass. n. 20289/2015, Cass. n.9542/2020) e che i minimi e massimi di cui al d.m. n. 55/2014 si determinano applicando ai parametri medi fissati nelle tabelle allegate al decreto le percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall’art. 4, comma 1, di tale decreto (Cass. n. 359/2018; Cass. n. 11140/2022); Numero sezionale 982/2025 Numero di raccolta generale 13446/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
– in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (cfr. Cass. n. 19989/2021; Cass. n. 12537/2019; Cass. n. 8561/2023);
-ai sensi dell’art. 4, comma 5, d.m. n. 55/2018 «Il compenso è liquidato per fasi » e la disposizione prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di
trattazione, che, pertanto, con detta voce le ricomprende entrambe. Detto compenso, di conseguenza, come già affermato da questa Corte (Cass. n. 8561/2023), spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa (Cass. n. 30219/2023); Numero sezionale 982/2025 Numero di raccolta generale 13446/2025 Data pubblicazione 20/05/2025
in tema di spese processuali, i parametri previsti dal d.m. n. 37 del 2018, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto a condizione che a tale data non sia stata ancora completata la prestazione professionale, ancorché essa abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, atteso che l’accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (cfr. Cass. n. 26734/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata);
Nella specie, la Commissione, avuto riguardo allo scaglione tariffario applicabile ai sensi dell’art. 5 d.m. n. 55/2014 (compreso tra 26.000,01 € e 52.000,00 €, essendo il valore della lite di 49.000,00 € circa), ha determinato le spese di lite di primo grado e di secondo grado nelle rispettive misure di 1.700,00 € e di 2.500,00 €., che risultano essere, in realtà inferiori ai minimi tariffari, corrispondenti, invece, a 2.905,00 € ed a 3.506,00 €.
Per tali ragioni il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito
Numero sezionale 982/2025
Numero di raccolta generale 13446/2025
con la condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese dei due gradi merito, nei termini sopra illustrati. Data pubblicazione 20/05/2025
Difatti, alla luce di un’interpretazione dell’art. 384 c.p.c. conforme al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., nonchè degli ampi poteri che in tema di spese processuali l’art. 385, secondo comma, c.p.c. accorda alla Corte, è possibile liquidare le spese di merito, nella specie indicati nel minimo dalla stessa ricorrente, risultando del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (cfr. Cass. sul principio Cass. n. 14199/2021; Cass. n. 1761/2014 e Cass. n. 211/2016).
7.1. Sul punto va solo chiarito che l’istante ha affermato che nella nota spese depositata nel giudizio di merito i compensi erano stati indicati in 5.762,25 € per il primo grado e 4.690,40 € per il secondo grado, precisando che erano stati calcolati «nella misura dei minimi tariffari » (v. pagina n. 7 del ricorso).
Ebbene, si prende atto della richiesta dell’istante di conseguire il riconoscimento del compenso minimo tariffario, il quale però si commisura alle diverse, suindicate, somme di 2.905,00 € ed a 3.506,00 €.
Non vi è, quindi, ragione di non definire il giudizio in tale sede liquidando i predetti compensi, appena aggiungendo che l’istante nella richiesta di pronuncia di liquidazione dei compensi per il « giudizio di legittimità e di merito» (v. pagina n.9 del ricorso) non ha (ri)chiesto l’attribuzione.
Numero registro generale 11223/2023
Numero sezionale 982/2025
Numero di raccolta generale 13446/2025
8. Le spese del presente grado di giudizio si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Data pubblicazione 20/05/2025
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida a favore del ricorrente il compenso del primo grado di giudizio nella misura di 2.905,00 € e, per il secondo grado di giudizio , nell’importo di 3.506,00 €, il tutto oltre accessori.
Condanna l’Agenzia delle Entrate -Riscossione al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano a favore del ricorrente nella somma di 1.800,00 € per competenze, oltre accessori, nonché dell’importo di 200,00 € per spese vive.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME