Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21409 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21409 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23133/2022 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende;
-ricorrente-
CONTRO
CAMERA DI RAGIONE_SOCIALE DI ROMA, in persona del Presidente pro tempore;
-intimata-
avverso SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO n. 3006/2022 depositata il 25/06/2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che, pronunciando in sede di ottemperanza della sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in ordine al pagamento delle spese di lite, dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto adempimento da parte della Camera di Commercio di Roma, ha liquidato le spese di lite del giudizio di ottemperanza in euro 200,00 oltre ad accessori previsti per legge, in favore dell’avv.to NOME COGNOME dichiaratosi antistatario.
La Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Roma è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente formula un unico motivo di ricorso.
Con la doglianza fa valere, ex art. 360, comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, e delle tabelle dei parametri ad esso allegate, nonché dell’art. 15 d. lgs. 546 del 1990. Osserva che il giudice di appello, nel liquidare in forma omnicomprensiva le grado del giudizio, ha, da un lato, violato i minimi tariffari, stabiliti dal d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 37 del 2018 stabiliti dal d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 37 del 2018, avuto riguardo al valore della controversia, dall’altro, omesso la distinzione per fasi, ciò impedendo la verifica della correttezza e legittimità della liquidazione.
Il motivo è fondato.
Secondo questa Corte, infatti, ‘In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile’ ( da ultimo ex multis : Cass. Sez. 2, 13/04/2023, n. 9815).
Deve, inoltre, ricordarsi che ‘la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle’ (Cass. Sez. 6, 23/07/2018, n. 19482; cfr. anche Cass. Sez. 6, 31/03/2016, n. 6306, in tema di spese processuali, in applicazione ai sensi del previgente d.m. 20 luglio 2012, n. 140).
Il giudice dell’ottemperanza, in questo caso, ha liquidato -senza distinguere per fasi- la somma complessiva di euro 200,00, che avuto riguardo al valore della controversia, pari ad euro 218,86 appare inferiore ai minimi inderogabili di cui al di cui al d.m. 8 marzo 2018 n. 37, applicabile nel caso di specie, pari ad euro 290,00, così determinati: fase di studio, euro 85,00; fase introduttiva euro 50,00; fase di trattazione, euro 70,00; fase di decisione euro 85,00.
L’accoglimento del motivo comporta la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del
Lazio, in diversa composizione, cui demanda anche liquidazione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 maggio 2025.
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