Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3923 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3923  Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 16/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26493/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE;
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.PUGLIA n. 813/2021 depositata il 04/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con  sentenza n. 813/2021,  depositata il 4 marzo  2021,  la Commissione  tributaria  regionale  della  Puglia,  nel  riformare  la decisione dei giudici di prossimità, ha accolto l’appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione di prime cure  che  aveva  accolto  i  ricorsi  riuniti  dei  contribuenti  avverso  le
ingiunzioni di pagamento per contributi irrigui relativi all’annualità 2014 relativi a un fondo in agro Spinazzola.
Il giudice del gravame ha considerato che: il disposto dell’art. 17 -bis d.lgs. 546/1992 invocato dai contribuenti per ottenere l’annullamento RAGIONE_SOCIALE ingiunzioni emesse durante la fase della mediazionereclamo avverso l’invito al pagamento emesso precedentemente dall’ente impositore e relativo alla medesima pretesa tributaria, si applica agli agenti della riscossione solo se compatibili, il che non impedisce che l’agenzia di riscossione assuma comportamenti concludenti ; quanto al merito, affermava l’irrilevanza dell’adozione del RAGIONE_SOCIALE, essendo sufficiente il Piano di classifica, gravando i contribuenti dell’onere della prova contraria; aggiungeva che dalla consulenza prodotta dal consorzio emergeva .
Il  contribuente ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della  predetta  decisione.  Il  consorzio  ed  il  concessionario  sono rimasti intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo espone la violazione dell’art. 17, comma 8, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 546 ex art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. e motivazione errata e /o illogica; per avere la CTR erroneamente
escluso  l’illegittimità  RAGIONE_SOCIALE  ingiunzioni  di  pagamento  decidendo  in contrasto con la ratio dell’art. 17 -bis rubricato.
In particolare, si afferma che la disposizione citata non concerne esclusivamente il rapporto contribuente – ente impositore, ma è finalizzata attraverso la mediazione a neutralizzare durante la pendenza del termine per la mediazione, ogni effetto pregiudizievole al raggiungimento dell’accordo. Si tratta di una finalità pubblicistica deflattiva del contenzioso confermata dal comma 2 dell’art. 17 che prevede l’improcedibilità del ricorso quale sanzione sino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla sua notifica. Ad avviso dei ricorrenti, durante il temine per la mediazione sia l’ente impositore che la riscossione sono carenti del potere di porre in essere atti preordinati alla riscossione. Sotto il profilo motivazionale, obietta parte ricorrente l’inconferenza dei richiami alle pronunce di questa Corte nn. 9301/1999 e 6092/2012 concernenti discipline normative antecedenti all’entrata in vigore della legge di stabilità, insistendo sula nullità insanabile dell’atto adottato in violazione di norma -art. 17 bis, comma 8, d.lgs. 546/1992 assistita da finalità pubblicistica.
La seconda censura denuncia violazione dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 nonché dell’art. 88 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.; per avere i giudici regionali condannato i contribuenti alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del doppio grado di giudizio, ancorché la prova del beneficio diretto in favore del fondo sia stata prodotta dal RAGIONE_SOCIALE solo in sede di appello, alla luce della regola applicabile nella fattispecie secondo la quale in caso di pregresso Piano di classifica non adeguato a nuovo Piano generale di RAGIONE_SOCIALE, l’onere probatorio grava sul consorzio.
La prima censura è priva di pregio.
3.1.  L’art.  1,  comma  611  della legge  147/2013,  ha  sostituito  il comma  2  dell’art.  17  bis  con  il  seguente:  ‘La  presentazione  del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito
del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’RAGIONE_SOCIALE, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione’ . La Legge di Stabilità 2014 ha aggiunto nella formulazione dell’art. 17 bis, il comma 9 bis: ‘La riscossione e il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all’articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2.’ .
3.2.A tenore di tale modifica, durante la mediazione, l’ufficio: 1. non procederà all’affidamento del carico (nei casi di accertamento esecutivo o successiva intimazione di pagamento); 2. Dovrà comunicare la sospensione all’agente della riscossione(qualora vi sia un ruolo); 3. In ogni caso, non procederà all’iscrizione a ruolo. È importante ricordare che la sospensione opera solo limitatamente ai novanta giorni previsti per la procedura di mediazione, al termine dei quali verrà meno; restano comunque dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta e la possibilità di avvalersi RAGIONE_SOCIALE disposizioni speciali in materia di riscossione straordinaria (art. 29, comma 1, lett. c) del D.L. 78/2010 e art. 15 bis del DPR 602/73).
3.3. Come questa Corte ha già precisato, nella procedura di riscossione il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973. Quest’ultima, del resto, dovendo essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE Finanze, oltre a contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con
l’avvertimento  che,  in  mancanza,  si  procederà  ad  esecuzione forzata)  e  l’indicazione  della  data  in  cui  il  ruolo  è  stato  reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto (la cartella, secondo  il  modello  ministeriale,  contiene  in  sostanza  un  vero  e proprio estratto del ruolo).
In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella  procedura  di  riscossione  esattoriale,  sono  attribuite  dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell’esecuzione  forzata  ordinaria,  sono  svolte  (distintamente,  di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall’art. 479 cod. proc  civ.  e  dell’atto  di  precetto  di  cui  all’art.  480  cod.  proc.  civ. (Cass., 25 novembre 2021, n. 36649).
3.4. Con indirizzo consolidato, questa Corte ha ribadito che nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d. P. R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l’effettuazione di un pignoramento da parte dell’agente della riscossione, atteso che essa, a mente dell’art. 25 del d.P.R. citato, assolve uno actu le funzioni svolte, ex art. 479 c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica, e che il disposto dell’art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso (Cass. n. 3021 del 2018; Cass. n. 22211/2019; Cass. n. 9440/2019, n. 9440; Cass. n. 24880/2020; Cass. n. 23806/2020; Cass. n.31560/2022).
3.5.La giurisprudenza, del resto, nel delimitare i confini della giurisdizione tributaria, ha confermato che solo con l’atto di pignoramento dà inizio alla fase esecutiva, con la conseguenza che cartella esattoriale essendo un atto che “accorpando” in sé le funzioni di titolo esecutivo e di precetto, non rientra nell’alveo degli atti riscossivi(Cass. n. 22211/19, punto 6, e da Cass. n. 26491/20, punto 2.3 e da Cass. 12759/2022; Cass. n. 5637/2024; Cass. Sez. U., 25 maggio 2005, n. 10958).
La seconda censura presenta profili di inammissibilità.
4.1.In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo RAGIONE_SOCIALE spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale(Cass. n. 18128/2020; Cass. n. 11098/2024).
4.2. I giudici regionali hanno, invece, correttamente condannato i soccombenti alle spese di lite, a nulla rilevando la circostanza dedotta dai contribuenti – secondo la quale la dimostrazione del beneficio offerta dal consorzio solo in sede di appello che avrebbe giustificato la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, atteso che esula dal sindacato della Corte di cassazione, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
In definitiva, il ricorso va rigettato senza attribuzione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità per non aver l’intimato svolto alcuna attività difensiva; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il relativo versamento risulti dovuto.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
v.to  l’art.  13,  comma  1  quater,  d.P.R.  n.  115  del  2002,  come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti  processuali  per  il  versamento,  a  carico  della  parte ricorrente,  di  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della