Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7069 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7069 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/03/2026
COGNOME NOME;
-intimato – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, n. 5218/18/2021, depositata in data 18 novembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 del Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso, contenente istanza di reclamo, notificato all’RAGIONE_SOCIALE Latina il 9 marzo 2015 il contribuente impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui veniva recuperata a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di
Oggetto: Ricorso-reclamo -Mediazione – Art. 17 bis d.lgs. n. 546/1992 -Termine di costituzione – Art. 22 d.lgs. n. 546/1992 -Valore della controversia
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12377/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-ricorrente –
contro
cessione onerosa di terreno edificabile, liquidando Euro 20.599,00 a titolo di IRPEF per l’anno 2011, oltre interessi e sanzioni.
Il ricorso veniva, quindi, depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Latina il 17 giugno 2015.
L’Ufficio eccepiva l’intempestività della costituzione del contribuente, in quanto avvenuta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 22 d.lgs. n. 546/1992, non potendo trovare applicazione il termine più lungo previsto dall’art. 17 bis d.lgs. n. 546/1992, poiché la controversia era di valore superiore ad Euro 20.000,00 e, quindi, esclusa dalla disciplina della mediazione.
La CTP dichiarava inammissibile il ricorso, assorbite tutte le altre questioni, e compensava le spese di lite.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione Staccata di Latina, riformava la decisione di primo grado, ritenendo il ricorso rientrante in quelli ‘da assoggettare al procedimento di reclamo mediazione ‘ e, quindi, tempestivo; nel merito, accoglieva in parte il ricorso e compensava le spese.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l ‘Ufficio , affidandosi a due motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 4 marzo 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso , formulato ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., l ‘RAGIONE_SOCIALE deduce «la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 17 bis e 22 D.Lgs. 546/92» per avere la CTR erroneamente ritenuto tempestiva la costituzione in giudizio del ricorrente, avvenuta solo il 17 giugno 2015.
Osserva, di contro, che nella specie la causa aveva valore superiore ad Euro 20.000,00 (precisamente, Euro 20.599,00, tale essendo l’importo richiesto a titolo di IRPEF, senza computare
sanzioni ed interessi) ed il diverso (ed inferiore) valore dichiarato dal ricorrente (Euro 8.153,44) era incomprensibile. Di qui, l’applicabilità del termine ordinario, previsto dall’art. 22 d.lgs. 546/1992 (30 giorni dalla notifica del ricorso), nella specie entro l’8 aprile 2015.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. L’art. 17 bis d.lgs. n. 546/1992 (oggi abrogato) prevedeva, nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie, per quanto qui di interesse, che:
-per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’RAGIONE_SOCIALE, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48 (comma 1);
-il valore di cui al comma 1 è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12 (comma 3);
-decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali (comma 9).
1.3. Ora, nella specie l’avviso di accertamento aveva ad oggetto il recupero di Euro 20.599,00 a titolo di IRPEF 2011, importo superiore a 20.000,00 euro (limite fissato dalla citata norma nella formulazione applicabile ratione temporis , e solo successivamente elevato a 50.000,00 Euro).
Pertanto, non potendo trovare la diversa decorrenza del termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente (ovvero dalla scadenza di 90 giorni dalla notifica del reclamo, ex art. 17, comma 9, cit.), il ricorso, notificato il 9 marzo 2015, andava giocoforza depositato presso la segreteria della CTP entro il successivo 8 aprile (ovvero nel termine ordinario di 30 giorni previsto dall’art. 22 d.lgs.
n. 546/1992). Il contribuente si costituiva solo il 17 giugno 2015, ben oltre il detto termine.
1.4. Il motivo va, quindi, accolto, con assorbimento del secondo strumento con il quale l’Ufficio lamenta il vizio di motivazione apparente della sentenza di secondo grado.
La sentenza di appello va cassata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382, comma terzo, c.p.c., stante l’ inammissibilità dell’ originario ricorso del contribuente.
Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME