Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1490 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1490 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
Accertamento sintetico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4521/2016 R.G. proposto da: COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura allegata alla memoria, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3071/2015, depositata in data 7/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con avvisi di accertamento sintetico, emessi in base al cd. redditometr o, per gli anni di imposta 2006 e 2007, l’Agenzia delle entrate recuperava maggior reddito Irpef nei confronti di NOME COGNOME la quale proponeva distinti ricorsi che, previa riunione, erano rigettati dalla CTP di Milano.
La CTR della Lombardia accoglieva in parte l’appello erariale; in particolare, i giudici di appello accoglievano l ‘ eccezione di nullità delle controdeduzioni depositate dalla contribuente senza difensore poiché la delega poi prodotta in favore del ragioniere COGNOME aveva ad oggetto la sola discussione; evidenzi avano l’erroneità del ragionamento dei giudici di primo grado che, in merito all’immobile bene indice, avevano ritenuto di fare riferimento alla sola superficie abitabile; riconoscevano la disponibilità in capo alla contribuente della somma di euro 173.000,00 derivante dalla società alla quale ella partecipava e che tale somma era stata utilizzata per l’acquisto dell’immobile -incremento patrimoniale, riducendo la misura d ell’accertamento; ritenevano che gli ulteriori documenti prodotti non provassero: a) la provenienza delle somme da donazioni di parenti; b) l’utilizzo delle somme per il mantenimento o per l’acquisto dei cespiti di cui all’accertamento affermando il principio che sulla parte gravasse l’onere di dimostrare non solo la presenza dei redditi esenti ma anche la loro utilizzazione per la spesa per incrementi patrimoniali; infine evidenziavano che era corretto l’operato dell’ufficio ove aveva tenuto conto delle rate d el mutuo gravante sull’immobile.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, in base a tre motivi, illustrati da successiva memoria.
Per la ricorrente s’è costituito in corso di giudizio nuovo difensore.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 15/12/2023.
Considerato che:
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 12 d.lgs. n. 546 del 199 2, in quanto le controdeduzioni dell’appellata recano in calce sia la sottoscrizione della contribuente che quella del professionista NOME COGNOME
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., laddove la CTR ha ritenuto la mancanza di prova circa il fatto che le somme transitate sui conti correnti della contribuente erano state utilizzate per il mantenimento o per l’acquisto dei cespiti di cui all’accertamento, in quanto tale disciplina non richiede di dare la prova del puntuale im piego dei redditi esenti per l’acquisizione degli incrementi patrimoniali.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., la ricorrente deduce omesso esame di un fatto decisivo ai fini della decisione della controversia, costituito dai documenti, già ritenuti rilevanti dalla CTP, che provavano la presenza di redditi esenti, propri, del marito NOME COGNOME e di donazioni da parte dei rispettivi genitori.
Il primo motivo è fondato.
L’ art. 12, comma 3, d.lgs. 546/1992 prevede: Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel quale caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato. All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente… .
Questa Corte ha ritenuto che il conferimento del mandato ad litem purché rilasciato nei modi di cui all’art. 83 cod. proc. civ. non richiede l’uso di espressioni sacramentali, essendo sufficiente che dal contesto dell’atto sia desumibile la volontà di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà processuali, che per esempio ben possono ritenersi compresi nel termine di assistenza (Cass. 26/11/1997, n. 11843) o di cura (Cass. 10/12/1993, n. 12169), con affermazione di principio estensibile anche al l’interpretazione del predetto art. 12 .
Nel caso di specie, pacifico in fatto che il ricorso fosse firmato, oltre che dalla ricorrente, dal ragioniere NOME COGNOME anche per autentica di firma, e che la sottoscrizione di questi fosse in calce al ricorso medesimo, la delega conferitagli dalla contribuente perché illustri e discuta le osservazioni formulate in riferimento al presente ricorso non può che essere intesa come riferita anche alle controdeduzioni e quindi alla costituzione in giudizio, avendo la CTR errato nel ritenere che la procura fosse riferita ad una sola fase processuale, quella della discussione.
Alla luce di tali considerazioni, atteso che la CTR ha assunto la decisione esplicitamente senza prendere in considerazione quanto esposto dalla contribuente nelle controdeduzioni depositate, e non potendo ritenersi esaustivo il riferimento alla possibilità di difesa garantita dalla discussione, il motivo va accolto, mentre tutti gli altri motivi sono assorbiti.
Pertanto la sentenza deve necessariamente essere cassata, con rinvio alla Corte di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, e cui è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.