Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7675 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7675 Anno 2024
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19321/2022 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, e dall’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento:
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
NONCHÉ
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Presidente del Comitato di Gestione pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 4 novembre 2021, n. 4958/06/2021;
GIUDIZIO TRIBUTARIO DI OTTEMPERANZA
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 gennaio 2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio il 4 novembre 2021, n. 4958/06/2021, la quale, in controversia su impugnazione di intimazione di pagamento in dipendenza di cartella di pagamento della somma di € 5.531,86 per omesso versamento di IRPEF ed IVA relative all’anno 2012 , ha rigettato l ‘appello proposto dal medesimo nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma col n.14513, senza alcuna statuizione sulle spese giudiziali;
COGNOME NOME non si è costituita mediante deposito del ricorso notificato alle controparti;
l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita con controricorso ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE
–RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata;
con ordinanza interlocutoria, il collegio ha rimesso la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulla questione della debenza o meno del contributo unificato in caso di mancato deposito del ricorso da parte del ricorrente, ove l’iscrizione a ruolo sia stata curata dal controricorrente .
CONSIDERATO CHE:
si deve dichiarare l’improcedibilità ex art. 369, primo comma, cod. proc. civ. per mancato deposito del ricorso notificato presso la Cancelleria di questa Corte;
le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo, essendo pacifico che la
costituzione della parte nei cui confronti è stato proposto il ricorso per cassazione, e la circostanza che la medesima non abbia sollevato contestazioni sulla ritualità dell’impugnazione, non ostano alla declaratoria di improcedibilità del ricorso stesso per tardività del deposito, a norma dell’art 369, primo comma, cod. proc. civ., ed alla conseguente condanna del ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di Cassazione;
3. la pronuncia con cui la Corte di Cassazione dichiara l’improcedibilità del ricorso, per effetto del mancato deposito RAGIONE_SOCIALE stesso a norma dell’art. 369 cod. proc. civ., a seguito della iscrizione a ruolo a tal fine richiesta dalla parte cui il ricorso sia stato notificato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, essendo il provvedimento adottato inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (da ultima: Cass., Sez. Un., 17 luglio 2023, n. 20621).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’ improcedibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di € 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 19 gennaio