Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2662 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2662 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2025
Ricorso per cassazione – Notifica a mezzo posta – Mancato deposito cartolina A.R. – Conseguenze Inammissibilità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3603/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME;
-intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, n. 4396/13/2016, depositata in data 15 dicembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava l’avviso di accertamento n. RJA01T200277, per IVA, IRPEF ed IRAP dell’anno 2001, emesso ai sensi dell’art. 41bis D.P.R. n. 600/1973, deducendo che l’Ufficio non aveva tenuto conto delle rimanenze d’esercizio, bensì aveva
considerato la merce acquistata come venduta con un ricarico del 33%.
La Commissione tributaria provinciale di Catania accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando la percentuale di ricarico nel 20%.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Catania, dichiarava inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto dall’Ufficio.
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 16/01/2025.
Considerato che:
Risulta ex actis che la notificazione del ricorso per cassazione sia presso la residenza della contribuente sia presso il difensore dell’intimat a, ragioniere NOME COGNOME all’indirizzo di domiciliazione indicato nella sentenza impugnata, è avvenuta a mezzo del servizio postale (cfr. schermata allegata al ricorso).
La ricorrente non ha versato in atti (in formato cartaceo o telematico) gli avvisi di ricevimento delle due raccomandate. Il funzionario di cancelleria ha attestato, in data 16 gennaio 2025, che nel fascicolo non sono presenti, in quanto mai depositate, le cartoline relative alla notifica del ricorso per cassazione (cfr. attestazione inserita nel fascicolo d’ufficio).
La Corte, con orientamento costante, sul punto ha chiarito che in caso di notifica del ricorso per cassazione tramite servizio postale, la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso è richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contrad dittorio. Ne consegue, secondo l’insegnamento delle Sezioni unite, che, in caso di mancata allegazione al ricorso e di successiva mancata produzione e deposito dell’avviso di ricevimento (consentito
fino all’udienza di discussione ex art. 379 cod. proc. civ. o fino all’adunanza camerale ex art. 380bis cod. proc. civ.) , nonché in assenza, come nella specie, di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. ( ex multis , Cass. 14/03/2018, n. 6287).
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni altra questione.
4 . Nulla va disposto sulle spese, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimat a.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.