Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22587 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22587 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 397/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) , che la rappresenta e difende
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 3283/2022 depositata il 03/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO, veniva contestata alla contribuente, in relazione al 2014, l’emissione di fatture per
operazioni ritenute inesistenti con conseguente ripresa tributaria. Nel contempo, in ragione del mancato riscontro al questionario, ex. artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972 venivano disconosciute le operazioni passive effettuate nel medesimo anno d’imposta ed il conseguente azzeramento dell’IVA dovuta, che veniva, pertanto, recuperata.
Con l’avviso di accertamento 3342/NUMERO_DOCUMENTO veniva contestata l’emissione di ulteriori fatture per operazioni ritenute inesistenti, in relazione al 2015, procedendosi alla relativa ripresa fiscale. Anche in questo caso il mancato riscontro al questionario di cui sopra conduceva al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE operazioni passive eseguite nell’anno d’imposta e al recupero dell’IVA azzerata.
L’accertamento con adesione rivelava un esito infruttuoso.
Il ricorso avverso i due atti impositivi proposto dalla contribuente era respinto.
La C.T.R. della Lombardia rigettava anche il successivo appello della contribuente.
Quest’ultima affida il proprio ricorso per cassazione a quattro motivi. L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta la mancata motivazione della delega di firma in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell’art. 23 D.Lgs n. 82 del 2005, nonché l’omessa decisione sull’eccezione riproposta in appello dalla società contribuente, con violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Ancorché la ricorrente assume che la Commissione Tributaria Regionale non avrebbe pronunciato in ordine alla regolarità della
notifica dell’atto impositivo firmato digitalmente nelle forme ordinarie, il giudice d’appello si è sul punto positivamente pronunciato.
La RAGIONE_SOCIALET.RRAGIONE_SOCIALE, infatti, ha inequivocabilmente statuito sulla questione dedotta dalla parte ricorrente, testualmente affermando che la contestazione ‘riferita alla mancata autografia della sottoscrizione degli avvisi di accertamento … infatti l’ufficio ha fornito la prova della avvenuta sottoscrizione digitale, non necessitando di sottoscrizione autografa. Tra gli allegati alle controdeduzioni l’ufficio ha fornito la prova della sottoscrizione digitale degli avvisi impugnati ‘; il giudice d’appello ha anche soggiunto che ‘ anche la contestazione che, quand’anche tali atti siano stati firmati digitalmente, ne discenderebbe ugualmente la nullità degli stessi in quanto un atto firmato digitalmente deve essere notificato, a pena di nullità, telematicamente è da disattendere, questa eccezione deve ritenersi priva di fondamento. La legge, cfr. art. 23 CAD, prevede espressamente che, dopo aver legittimamente generato un documento con firma digitale, la Pubblica Amministrazione ne possa formare, e dunque anche notificare, una copia su supporto analogico (Cass 1150/2021) ‘.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza per difetto di motivazione, con la violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D. Lgs 546/1992, degli artt. 132, comma 2 e 4 cpc e 118 disp. att. c.p.c., nonché dell’art. 111 Cost, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., con specifico riferimento alla carenza motivazionale degli avvisi di accertamento.
Il motivo è infondato.
La parte ricorrente, infatti, censura la sentenza della C.T.R. in parte qua sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione degli avvisi di accertamento.
Tuttavia, nella sentenza è dato cogliere la ratio decidendi della sentenza, sol che si consideri che il giudice d’appello testualmente evidenzia che ‘ la motivazione di un atto debba ritenersi sussistente ed esaustiva in tutti i casi in cui la stessa consenta al contribuente di conoscere la natura e l’entità della pretesa tributaria e, nel caso in esame, l’ufficio ha indicato i fatti sui quali ha fondato il provvedimento consentendo al ricorrente di contestarne la rilevanza ‘; ha soggiunto la Commissione Regionale che ‘ l’atto contiene tutti gli elementi utili all’individuazione RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie contenute nelle cartelle di pagamento ‘.
Con il terzo motivo di ricorso, si censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame della prova documentale liberatoria; la denunzia viene svolta anche ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo è infondato nella parte in cui adombra l’apparenza della motivazione in ordine alla prova fornita dalla contribuente e omesso esame di documenti decisivi. La motivazione non è apparente, palesandosi la ratio decidendi della pronuncia pienamente evincibile.
Sotto l’apparente deduzione di un deficit motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la censura trascende il perimetro del vizio, risolvendosi nella richiesta a questa Corte di una rivisitazione del quadro istruttorio e probatorio documentale in funzione di una diversa ricostruzione del merito della vicenda, in termini più appaganti per la ricorrente.
Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la decisione d’appello a tenore dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Ed invero, non solo la questione di fatto risulta perspicuamente esaminata dalla CTR nell’esercizio pieno e riservato del proprio sindacato di merito, ma consta pure la violazione dell’art. 348ter , ult. comma, c.p.c., stante il rigetto dell’appello statuito dal giudice d’appello e non avendo la
parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016).
Con il quarto motivo di ricorso si contesta la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia del motivo di appello relativo al lamentato disconoscimento della detrazione IVA collegata alle operazioni passive per mancata risposta al questionario, avendo il contribuente prodotto la documentazione afferente le operazioni contestate.
Il motivo è inammissibile.
La questione è stata adombrata in appello, non constando sia stata tempestivamente veicolata e vagliata in primo grado. L’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in appello le nuove eccezioni “in senso tecnico”, dalle stesse derivando un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente, indebito ampliamento del “thema decidendum”. L’oggetto del dibattito processuale è, infatti, delimitato, da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte dall’Ufficio nell’atto impositivo impugnato, dall’altro lato, dagli specifici motivi d’impugnazione dedotti dal contribuente nel ricorso introduttivo, che nel caso di specie non si era soffermata sul profilo del disconoscimento della detrazione IVA collegata alle operazioni passive per mancata risposta al questionario.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 15/05/2024.