Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23205 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28468/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (EMAIL), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (EMAIL) per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DEL RAGIONE_SOCIALE/O RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME lo
POPOLO 3, NOME (EMAIL) che rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente- avverso SENTENZA della COMM.TRIB.REG. DELLA RAGIONE_SOCIALE n. 1837/35/16 depositata il 10/05/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 1837/35/16 del 10/05/2016, la Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della sentenza n. 405/01/15 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento (di seguito CTP), che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2006 e 2011.
1.1. La CTR accoglieva l’appello di NOME COGNOME evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che l’Agente della riscossione non aveva fornito la prova della rituale notificazione degli avvisi di accertamento prodromici all’emissione della cartella di pagamento, con conseguente annullamento della stessa.
Avverso la sentenza di appello RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME COGNOME resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’Agente della riscossione abbia l’onere di produrre in giudizio l’avviso di accertamento, trattandosi di atto notificato al contribuente o, comunque, facilmente conoscibile, con la conseguenza che la cartella di pagamento sarebbe sufficientemente motivata.
1.1. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi .
1.2. La sentenza impugnata ha, infatti, chiarito che l’Agente della riscossione non ha fornito la prova della notifica ad NOME COGNOME degli avvisi di accertamento, notifica la cui regolarità è stata contestata dal contribuente. Di conseguenza, la CTR ha annullato la cartella di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici presupposti.
1.3. Non viene in questione, invece, alcun vizio di motivazione dell’atto impugnato, come erroneamente ritenuto dall’ente ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e/o del procedimento per non essersi la CTR pronunciata sulla richiesta di integrazione del contraddittorio o sulla chiamata in causa dell’ente impositore.
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, « Il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito » (Cass. n. 25154 del 11/10/2018; conf. Cass. n. 10422 del 15/04/2019; Cass. n. 1876 del 25/01/2018; Cass. n. 22083 del 26/09/2013).
2.3. E, nel caso di specie, la questione concernente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore è, appunto, una questione meramente processuale.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 17.768,00.
3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –
ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 31/05/2024.