Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7928 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7928 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso, per procura in atti, dall’ AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-controricorrente – avverso la sentenza n.3423/7/2017 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, depositata il 17 agosto 2017; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME alla pubblica
udienza del 19 marzo 2025;
AccertamentoIRPEF-art.5 TUIR
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso ; udita per il ricorrente l’AVV_NOTAIO per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
udita per la controricorrente l’AVV_NOTAIO.
Fatti di causa
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento, relativo a IRPEF RAGIONE_SOCIALE‘anno di imposta 2006, conseguente all’avviso di accertamento emesso nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa quale il contribuente era socio, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, in parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, riformava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente e rideterminava i maggiori ricavi in euro 137.838,00 con imposte e sanzioni conseguenziali, compensando le spese.
Il Giudice di appello accertava che l’Amministrazione finanziaria non era decaduta dal potere accertativo onde l’avviso di accertamento era pienamente legittimo e valido. Rilevato, altresì, che l’avviso di accertamento emesso a carico RAGIONE_SOCIALEa Società in nome collettivo per la stessa annualità di imposta, non era stato opposto ed era, pertanto, divenuto definitivo, riteneva che il reddito di partecipazione di NOME COGNOME, imputato a quest’ultimo dall’Ufficio per trasparenza ex art.5 del d.P.R. n.917/1986 è connotato dalla medesima definitività da cui ha tratto origine.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ha proposto ricorso, su due motivi, NOME COGNOME , ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.327, secondo comma, cod.proc.civ., avendo rassegnato l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello con conseguente mancata conoscenza del procedimento e RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
L a controversia veniva trattata all’adunanza camerale del 12 maggio 2022 dalla Sesta sezione di questa Corte la quale, con ordinanza n. 10599 del 5 agosto 2022, rilevato che il ricorso era stato notificato all ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE , dalla quale la prima non era rappresentata nel giudizio di appello, disponeva la rinnovazione del ricorso alla parte intimata.
Adempiuto all’incombente da parte del ricorrente, l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Indi per la trattazione del ricorso è stata fissata la pubblica udienza in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, e NOME COGNOME hanno depositato memoria.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. Preliminarmente va valutata l’ammissibilità del ricorso , proposto il 7.7.2020 avverso sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.T.R. depositata il 17 agosto 2017, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 327, comma 2, c.p.c.
Il ricorrente, infatti, deduce di non avere avuto conoscenza del processo di secondo grado per l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, mai ricevuto.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. Sez. 5, n. 2817 del 05/02/2009; id . n. 1308 del 19/01/2018) in tema di processo tributario, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione tardivamente proposta, sul presupposto che la parte rimasta contumace non abbia avuto conoscenza del processo a causa di un vizio RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto introduttivo, occorre distinguere due ipotesi: se la notifica è inesistente, la mancata conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza RAGIONE_SOCIALEa lite da parte del destinatario si presume iuris tantum , ed è onere RAGIONE_SOCIALE‘altra parte dimostrare che lo stesso ha avuto comunque contezza del processo; se invece la notificazione è nulla, si presume la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza del giudizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘impugnante, e
dovrà essere quest’ultimo a fornire, anche mediante presunzioni, la prova di circostanze di fatto positive dalle quali si possa desumere il difetto di conoscenza anteriore o l’avvenuta conoscenza solo in una certa data>>.
Nel caso in esame, il contribuente ha dedotto di non avere mai ricevuto l’atto di appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, la cui notificazione sarebbe stata effettuata a mezzo posta, e di avere avuto contezza RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata solo a seguito di notifica di avviso di pagamento.
Dal canto suo, l’RAGIONE_SOCIALE, nel controricorso nulla ha dedotto in ordine all’asserita mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello e, in particolare, in ordine alla lamentata assenza RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa relativa raccomandata, controbattendo ai motivi di ricorso (attinenti alla mancata notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello) con argomentazioni relative alla valida notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento impugnato.
Ciò appare sufficiente a ritenere realizzata, a causa RAGIONE_SOCIALE‘omessa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, la presunzione in capo al ricorrente RAGIONE_SOCIALEa mancata conoscenza del procedimento di secondo grado e, quindi, a ritenere ammissibile la presente impugnazione tardiva.
Tali circostanze, peraltro, trovano conferma dalla consultazione degli atti del fascicolo di ufficio del grado di merito dal quale risulta che all’ atto di appello, proposto e depositato dall’RAGIONE_SOCIALE , risulta allegata solo la distinta di spedizione a mezzo posta di raccomandata indirizzata ai difensori, in primo grado, dei contribuenti, con timbro datario del 23.10.2015. Risulta, altresì, solo una nota recante l’ esito RAGIONE_SOCIALEa spedizione tramessa da RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE con richiesta, a cura di quest’ultima , del duplicato di detta cartolina nonché un ulteriore sollecito ma non si rinviene in atti né la cartolina con avviso di accertamento né il chiesto duplicato.
2.Vengono proposti due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo, articolato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ. si deduce la violazione e falsa applicazione di legge laddove la C.T.R., pur nell’assenza di parte contribuente e RAGIONE_SOCIALEa produzione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata, spedita a mezzo posta, cont enente l’atto di appello, non lo aveva dichiarato inammissibile, causa l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione.
2.2. Con il secondo -rubricato: violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.101 c.p.c. in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.3 e 24, comma 2 RAGIONE_SOCIALEa Costituzioneil ricorrente lamenta l’omesso controllo RAGIONE_SOCIALEa regolarità del contraddittorio laddove la C.T.R., a fronte RAGIONE_SOCIALEa mancata produzione RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di ritorno RAGIONE_SOCIALEa raccomandata e RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALEa parte avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame per inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica.
2.3 Il primo motivo, ricondotto nell’alveo del n.4, primo comma, RAGIONE_SOCIALE‘art.360 cod. proc. civ. è fondato con assorbimento del secondo.
Come già esposto non risulta agli atti del fascicolo d’ufficio di secondo grado la ricevuta di ritorno RAGIONE_SOCIALEa raccomandata con la quale è stato spedito dall’RAGIONE_SOCIALE l’atto di appello.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte ( cfr., ex multis , Cass. n. 10322 del 12/04/2019) nel processo tributario è inammissibile l’appello proposto con un atto notificato direttamente a mezzo del servizio postale, ove, nel termine previsto dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non venga depositato il relativo avviso di ricevimento, sicché la sentenza di appello che, non rilevando tale radicale vizio processuale, abbia deciso la controversia nel merito, deve essere cassata senza rinvio, in quanto il processo non avrebbe potuto essere proseguito in grado di appello.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, senza rinvio, per l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
La Corte
P.Q.M.
accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, la sentenza impugnata; c ondanna l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla refusione , in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese processuali del giudizio di legittimità liquidate in complessivi euro 5.600, oltre euro 200 per esborsi, rimborso spese forfetarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso, in Roma, il 19 marzo 2025.