Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1506 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1506 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 15145-2020, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rapp.ti e dif.si, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. COGNOME EMAIL, presso il cui studio sono elett.te dom.ti in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4011/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 16/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME Rilevato che l’ AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE notificò a NOME COGNOME e NOME COGNOME una intimazione di pagamento conseguente a precedenti avvisi di accertamento notificati ai contribuenti ed alla RAGIONE_SOCIALE per riprese relative all’anno di imposta 2007 ; che i contribuenti impugnarono detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Milano che, con sentenza n. 5638/2018, rigettò il ricorso;
che NOME COGNOME e NOME COGNOME proposero, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, la quale, con sentenza n. 4011/2019, depositata il 16/10/2019 accolse il gravame osservando -per quanto in questa sede ancora rileva -come: a) il consolidamento dell’avviso di accertamento nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, conseguente alla mancata riassunzione del relativo processo innanzi al giudice del rinvio, a seguito di cassazione della decisione di appello che interessava quell’atto impositivo, è inopponibile ai contribuenti, odierni controricorrenti, interessati, quali ex amministratori della detta società, dall’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio; b) proprio in quanto ex amministratori, i sigg.ri COGNOME non possono rispondere delle sanzioni, imputabili solo alla società (ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003); c) ugualmente i sig.ri COGNOME non possono essere chiamati al pagamento dell’I.R.E.S., essendo ‘ la società in questione…del tipo GmbH, quindi società di capitali…dotata di autonomia patrimoniale perfetta ‘;
che avverso tale decisione l’ RAGIONE_SOCIALE DELLE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si sono costituiti con controricorso NOME COGNOME e COGNOME
Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92, 115 c.p.c. ‘ (cfr. ricorso, p. 9), per non avere la C.T.R. dichiarato l’originario ricorso proposto dai contribuenti in prime cure inammissibile, a cagione della intervenuta definitività dell’avviso di accertamento allo stesso presupposto, notificato anche a NOME COGNOME e NOME COGNOME e da questi non impugnato;
che il motivo è fondato;
che emerge dalla lettura del frontespizio dell’avviso di accertamento n. T9B03HS01763/2012 (riprodotto, ai fini della specificità del motivo, alla p. 3 del ricorso), che lo stesso fu indirizzato a NOME COGNOME nella qualità di amministratrice della RAGIONE_SOCIALE, nonché alla stessa NOME COGNOME ed a NOME COGNOME in proprio, nella qualità di ‘ autori della violazione ‘;
che dalla lettura della motivazione della decisione di prime cure (anch’essa riprodotta in ricorso, ai fini della specificità del motivo, alle p. 5-7) emerge, altresì, che la C.T.P., con accertamento in fatto non oggetto di impugnazione, ha rilevato che ‘ la parte resistente ha…documentato che…in data 14/12/2012 l’Ufficio Controlli della DP I di Milano aveva notificato l’avviso di accertamento n. T9B03HS01763/2012 (per l’annualità di imposta 2007) sia alla società RAGIONE_SOCIALE sia agli odierni ricorrenti (la Sig.ra NOME COGNOME e il Sig. NOME COGNOME anche in qualità di autori della violazione (cfr. all.ti 2 e 3 di produzione di parte resistente). Soltanto la
società RAGIONE_SOCIALE tuttavia, aveva impugnato il predetto avviso di accertamento… ‘;
che, indipendentemente dalle sorti dell’avviso di accertamento notificato alla RAGIONE_SOCIALE, dunque, sulla scorta degli atti di causa è da ritenersi acclarato che i sigg.ri NOME COGNOME e COGNOME pur essendo anch’essi destinatari, in proprio (nella qualità, cioè, di autori della violazione), della notifica dell’atto impositivo propedeutico all’intimazione di pagamento per cui è oggi causa, non lo impugnarono;
che, posto quanto precede, è consolidato l’insegnamento per cui l’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione dell’intimazione di pagamento, salvo che il contribuente -e non si tratta, per quanto esposto, del caso di specie – dimostri di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell’intimazione predetta (arg. da Cass., Sez. 6-5, 7.2.2020, n. 3005, non massimata, sub § 5.2. Cfr. anche tra le altre, per l’applicazione del medesimo principio con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, Cass., Sez. 6-5, 31.10.2017, n. 25995, Rv. 646417 01);
che deriva da quanto precede come, già in astratto, per effetto del consolidamento dell’atto impositivo nei confronti dei contribuenti, a cagione della mancata impugnazione nonostante la sua notifica agli stessi in proprio in data
14.12.2012 (circostanza accertata, come detto, dalla C.T.P. e non oggetto di impugnazione), le questioni relative alla non debenza di sanzioni e dell’I.R.E.S. non potevano essere fatte valere nel presente giudizio;
che tali principi sono stati disattesi dalla C.T.R. la quale, focalizzando la propria attenzione sulla questione (del tutto irrilevante, ai fini che in questa sede interessano) della inopponibilità, agli odierni controricorrenti, degli esiti del giudizio azionato dalla società avverso l’avviso di accertamento notificato nei propri confronti, ha, invece, sulla base di tale non corretto presupposto, erroneamente esaminato nel merito la legittimità della pretesa tributaria;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata: peraltro, non potendo essere la domanda proposta ab ovo, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., con la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso proposto dai contribuenti;
che, quanto alle spese di lite, mentre sussistono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda, per la loro integrale compensazione relativamente alle fasi di merito, per quanto concerne, invece, il presente giudizio di legittimità, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa senza rinvio la decisione impugnata e dichiara l’originario ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME inammissibile. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna NOME COGNOME e NOME COGNOME al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell’ RAGIONE_SOCIALE, in persona
del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.800,00 (settemilaottocento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione