Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6384 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6384 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15061/2023 R.G., proposto
DA
Comune di Avellino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME, con studio in L’Aquila (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec per comunicazioni e notifiche del presente procedimento: EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
ICI IMU ACCERTAMENTO AREA EDIFICABILE DENUNCIA DI VARIAZIONE PER SOPRAVVENUTA EDIFICABILITÀ DI TERRENO IN FORZA DI VARIANTE DEL P.U.C.
avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 24 maggio 2023, n. 3390/02/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30 gennaio 2025 dal Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
Il Comune di Avellino ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania il 24 maggio 2023, n. 3390/02/2023, la quale, in controversia sull ‘ impugnazione di avviso di accertamento n. 4209 del l’ 8 febbraio 2011 nei confronti di NOME COGNOME per parziale versamento dell’ICI relativa all’anno 2007, in relazione alla proprietà di un suolo sito in Avellino e divenuto edificabile per la variazione di destinazione urbanistica con l’approvazione del P .U.C. nell’anno 2008 (senza alcuna comunicazione all’interessato), dopo la riassunzione del giudizio in seguito a cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania -sezione staccata di Salerno il 2 luglio 2014, n. 6612/12/2014, da parte della sentenza depositata dalla Sezione Tributaria di questa Corte il 14 marzo 2022, n. 8158, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Avellino avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino l’11 gennaio 2012, n. 11/04/ 2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure -che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente per tardiva proposizione – sul rilievo che, verificata la tempestività dell’atto introduttivo, il mutamento di
destinazione urbanistica del suolo non era stato comunicato al contribuente ed era intervenuto nell’anno successivo (2008) a quello di riferimento (2007).
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE:
Preliminarmente, il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione nel suo complesso, sia con riguardo alla sottostante pretesa « di sindacare e censurare infondatamente la corretta valutazione compiuta dal Giudice del merito in ordine alle risultanze istruttorie ed ai fatti prospettati », che con riguardo alla manifesta infondatezza per la conformità della decisione impugnata alla costante giurisprudenza di legittimità ed alla mancata prospettazione di motivi idonei a mutare l’orie ntamento della giurisprudenza di legittimità.
Tuttavia, tali eccezioni vanno disattese, valutandosi che le censure attingano, per un verso, i limiti della cognizione riservata al giudice del rinvio in relazione alla vincolatività della statuizione impartita dal giudice di legittimità; per altro verso, la rilevanza ai fini impositivi della preventiva comunicazione al contribuente dell’edificabilità sopravvenuta di terreni per effetto di mutate prescrizioni della pianificazione urbanistica.
Ciò detto, il ricorso è affidato a quattro motivi.
Con il primo motivo, si denuncia v iolazione dell’art. 112 c od. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del rinvio di pronunciarsi sull ‘ eccezione di inammissibilità del ricorso in riassunzione, sotto il profilo « sia della genericità ed indeterminatezza della domanda riferibile ad un avviso ‘di accertamento per omessa comunicazione(?), notifica(?), inesistenza (?), e comunque illegittimità dei relativi
presupposti atti(?)’, sia del riferimento alla sola determinazione del ‘valore degli immobili’ ».
3.1 Il predetto motivo è infondato.
3.2 Invero, il vizio di omessa pronunzia ex art. 112 cod. proc. civ. è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (tra le tante: Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6811; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2019, n. 25958; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2019, n. 27096; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22007; Cass., Sez. 5^, 4 dicembre 2020, n. 27804; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31855; Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2021, n. 41362; Cass., Sez. 3^, 16 ottobre 2024, n. 26913; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4907), quale quella che il ricorrente assume oggetto della mancata decisione.
Invero, è pacifico che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2153; Cass., Sez. 5^, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. 3^, 29 gennaio 2021, n. 2151; Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775).
Ed è stato, quindi, ritenuto che non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione
adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6^ – 1, 4 giugno 2019, n. 15255). Per cui, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un’espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l’implicita reiezione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 17 marzo 2022, n. 8710; Cass., Sez. 5^, 24 maggio 2022, nn. 16672 e 16673; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18253; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2022, n. 19502; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2022, n. 35137; Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2023, n. 18153; Cass., Sez. Trib., 27 maggio 2024, n. 14811).
3.3 Peraltro, il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità formulata dal l’ente impositore risulta, comunque conforme ai principi che disciplinano i requisiti formali della riassunzione del giudizio dinnanzi alle commissioni tributarie regionali, interpretati dalla giurisprudenza di legittimità alla luce della funzione, prosecutoria del giudizio, che l’ordinamento processuale attribuisce a tale atto. Infatti, questa Corte ha già precisato che l’atto di riassunzione della causa innanzi al giudice di rinvio, poiché non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma ad una prosecuzione dei precedenti gradi di merito, non deve contenere, ai fini della sua validità, la specifica riproposizione di tutte le domande, eccezioni e conclusioni originariamente formulate, essendo sufficiente che siano richiamati l’atto introduttivo del giudizio ed il contenuto
del provvedimento in base a cui avviene tale riassunzione (in termini: Cass., Sez. 2^, 19 dicembre 2017, n. 30529; Cass., Sez., 2^, 15 gennaio 2019, n. 815; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27392; Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2022, n. 13414; Cass., Sez. Lav., 4 marzo 2024, n. 5787).
Nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata e ogni riferimento – da loro fatto – a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte ha l’effetto di richiamare univocamente e integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio. Infatti, l’atto di riassunzione è, di per sé, sufficiente a ricollocare le parti nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata e, essendo escluso che ex artt. 125 disp. att. cod. proc. civ. e 392, 394 e 414 cod. proc. civ. -, ai fini della validità dell’atto, sia richiesta una specifica indicazione del petitum , la domanda originaria si intende riproposta e su questa deve provvedere il giudice di rinvio, indipendentemente dall’assunzione di specifiche conclusioni in tal senso (in termini: Cass., Sez. 5^, 1 ottobre 2003, n. 14616; Cass., Sez. 3^, 2 febbraio 2007, n. 2309; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2016, n. 20166; Cass., Sez. 3^, 9 maggio 2019, n. 12240; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17755; Cass, Sez. 2^, 16 febbraio 2022, n. 5042; Cass., Sez. Trib., 14 aprile 2023, n. 10057).
Ed è stato altresì evidenziato che, in tema di processo tributario, ai fini della validità dell’atto di riassunzione in sede di rinvio, l’art. 63 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel dettare una disciplina speciale e, pertanto, prevalente rispetto a quella generale di cui all’art. 392 cod. proc. civ., non richiede una specifica indicazione del petitum , essendo sufficiente che
siano richiamati il ricorso introduttivo del giudizio ed il contenuto del provvedimento in base al quale avviene la riassunzione (Cass., Sez. 5^, 11 aprile 2018, nn. 8936, 8937 e 8938; Cass., Sez. 5^, 11 settembre 2019, n. 29976; Cass., Sez. 5^, 22 maggio 2020, n. 9447; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17755; Cass., Sez. 6^-5, 15 marzo 2022, n. 8413).
3.4 Nella specie, decidendo nel merito, il giudice di appello ha implicitamente disatteso l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso in riassunzione. A tal fine, peraltro, è significativo che, nell’esposizione degli antefatti processuali, la sentenza impugnata abbia messo in risalto che: « In questa sede sull’accoglimento da parte della Cassazione, delle eccezioni di rito, circa la pronuncia di inammissibilità, la parte ripropone tutte le eccezioni relative all’avviso di accertamento ».
4. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice del rinvio di esaminare la documentazione prodotta dall’appellante « al fine di dimostrare la data di ricevimento dell’avviso opposto, vale a dire la busta contenente l’avviso Ici annualità 2007 ed il rapporto telematico delle Poste Italiane attestante la data di spedizione e quella di effettivo ricevimento dell’avviso (allegati n. 5 del fascicolo d’appello), documenti che non risultano essere stati esaminati dalla Commissione Tributaria Regionale », in ottemperanza alla statuizione resa al riguardo dalla sentenza depositata da questa Corte il 14 marzo 2022, n. 8158.
Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo
comma, 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice del rinvio con motivazione meramente apparente « per inidoneità a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice in punto di asserita tempestività della proposizione del ricorso ».
4.1 I predetti motivi -la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza, seppure sotto diversi profili, alla tempestività del ricorso originario del contribuente -sono inammissibili.
4.2 Come è stato rilevato da questa Corte in fase rescindente: « La CTR non avrebbe potuto, infatti, d’ufficio dichiarare inammissibile il ricorso per non avere il contribuente comprovato la data di ricezione della notifica dell’avviso di accertamento impugnato, atteso che il Comune di Avellino, costituito nel giudizio di primo grado, non risultava avere in alcun modo contestato la tempestività del ricorso (sull’applicabilità anche al processo tributario del principio di non contestazione cfr. già Cass. sez. 5, 24 gennaio 2007, n. 1540 e successiva giurisprudenza conforme) ».
Esonerando il contribuente dal relativo onus probandi , la condotta di non contestazione dell ‘ente impositore su cui era incentrata la pronuncia rescindente di questa Corte -basta da sola a giustificare la valutazione di ammissibilità dell’appello (in tal senso, secondo la sentenza impugnata: « Invero, così come dedotto dalla Suprema Corte, la dichiarazione di inammissibilità portata dalla Commissione di primo grado prima e da quella di secondo grado poi, è assolutamente illegittima »). Con la conseguenza che, proprio per la sua superfluità, l’ ultroneo controllo della documentazione relativa alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla commissione tributaria provinciale non esigeva alcuna
motivazione da parte del giudice del rinvio. Pertanto, l’enunciazione tout court dell’esito di tale verifica ( secondo la sentenza impugnata: « La parte aveva correttamente documentato la tempestività della proposizione del ricorso ») è ininfluente ai fini della decisione nel merito del gravame.
Ne discende che le censure non colgono appieno la ratio decidendi sull’ammissibilità del ricorso originario del contribuente, che il giudice del rinvio ha coerentemente desunto dal rilievo del giudice di legittimità sull’insussistenza di contestazioni da parte dell’ente impositore sulla sua tempestività.
Con il quarto motivo, si denunciano, al contempo, nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., con riguardo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione e falsa applicazione di ‘ principi di diritto ‘, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc., civ., in ordine agli effetti del provvedimento di adozione del P.U.C. e di quello di approvazione, nonché violazione e falsa applicazione di ‘ principi di diritto ‘, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in relazione all’art. 116 cod. proc. civ. per omessa valutazione delle risultanze processuali, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice del rinvio che: « l’avviso di accertamento impugnato, conteneva una modifica del cambiamento della natura del terreno oggetto di accertamento, che da agricolo veniva ricompreso in un comparto di area edificabile, senza che alla parte venisse mai comunicata questa modifica » e che « (l)a stessa, peraltro, era intervenuta non per l’anno oggetto di accertamento, vale a dire per l’ICI del 2007, ma per l’anno successivo, a seguito della variazione urbanistica contenuta nel PUC del 2008 », senza
tener conto dell’eccezione opposta dall’appellato sull’irrilevanza della preventiva comunicazione circa l’edificabilità sopravvenuta del suolo e sulla risalenza del mutamento di destinazione urbanistica « al Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), regolarmente adottato con delibera C.C. n. 18 del 23/01/2006 ed approvato con D.P.G.P. n. 1 del 15/01/2008, che ha modificato la destinazione urbanistica dell’area interessata in ‘Zona di nuovo impianto NI12…’ ».
5.1 Il predetto motivo è fondato.
5.2 Secondo questa Corte, in tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11quaterdecies , comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell’art. 36, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi; né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l’amministrazione comunale, in violazione dell’art. 31, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non abbia dato comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l’inosservanza (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 17 maggio 2017, n. 12308; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2018, n. 11516; Cass., Sez. 5^, 8 marzo 2019, n. 6837; Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio
2021, n. 4118; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, nn. 34287 e 34289; Cass., Sez. Trib., 18 novembre 2022, n. 34014; Cass., Sez. Trib., 25 gennaio 2023, n. 2305; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2024, n. 5894). Tale principio è valevole anche per l’IMU (Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2024, n. 5894).
5.3 Ne discende che la sentenza impugnata si è discostata da tale principio con l’affermazione che: « L’eccezione della parte, circa la carenza di motivazione(,) appare fondata dal momento che, l’avviso di accertamento impugnato, conteneva una modifica del cambiamento della natura del terreno oggetto di accertamento, che da agricolo veniva ricompreso in un comparto di area edificabile, senza che alla parte venisse mai comunicata questa modifica ». Difatti, l’omessa comunicazione sul mutamento di destinazione urbanistica del terreno in questione non era idonea ad inficiare la validità e l’efficacia dell’avviso di accertamento.
6. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi l ‘ infondatezza del primo motivo, l’inammissibilità del secondo motivo e del terzo motivo, nonché la fondatezza del quarto motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e rigetta i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 30 gennaio