Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32561 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32561 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12317/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -controricorrente- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Lazio, n. 3236/2020 depositata il 28/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La contribuente società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi (impugnazione di diniego di rimborso imposta pubblicità 2015-2017)
Roma Capitale, con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso;
la contribuente ha depositato memoria per la cessazione della materia del contendere o per la dichiarazione della mancanza di interesse, in quanto Roma Capitale ha medio tempore rideterminato gli importi dovuti per l’imposta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di interesse, sopravvenuta, alla prosecuzione del giudizio come richiesto dalla parte ricorrente, stante la rideterminazione delle somme da parte della controricorrente; spese compensate.
Non ricorrono, inoltre, i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175; Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). Nel caso in giudizio l’inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2025 .
Il Presidente NOME COGNOME