Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32838 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32838 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20319/2021 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE, con sede in San Mauro Torinese (TO), in persona RAGIONE_SOCIALE‘amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in Padova, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ; EMAIL ; EMAIL ), giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento e successiva nomina di nuovo domiciliatario;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, entrambi con studio in RAGIONE_SOCIALE (presso gli Uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Comunale), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO , con studio in Roma (indirizzo pec per
CANONE PER L’INCOGNOMEZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI ILLEGITTIMA ISTITUZIONE REVIVISCENZA DELL’ IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ RILEVANZA DELLA NORMA ABROGATIVA DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE LA TARIFFA
notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
E
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, con sede in RAGIONE_SOCIALE, in persona del liquidatore pro tempore , nella qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con studio in RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: EMAIL ), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 gennaio 2021, n. 829/1/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
1. La ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ha proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Campania il 26 gennaio 2021, n. 829/1/2021, la quale, in controversia avente ad oggetto l’ impugnazione del l’avviso di accertamento n. 123/2014 del 12 aprile 2018 da parte RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ (all’epoca, in bonis ), in qualità di concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, per il parziale versamento del predetto
tributo relativo all’anno 2014, nella misura complessiva di € 127.604,00, ha rigettato l ‘appello proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE il 22 febbraio 2019, n. 2627/2/2019, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese giudiziali.
2. Il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure -che aveva respinto il ricorso originario RAGIONE_SOCIALEa contribuente con le seguenti argomentazioni: « Rispetto alle preesistenti tariffe ICP del 1998, il RAGIONE_SOCIALE non ha applicato alcuna maggiorazione. In conclusione, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello deriva dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe fonti normative primarie, secondarie e degli atti amministrativi generali disciplinanti l’imposizione pubblicitaria e il relativo regime tariffario, da cui si evince che: a) il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha istituito, in luogo RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, il canone previsto dall’art. 62 del D.Lgs. 31.12.97 n. 446. Come può pacificamente evincersi dalla lettura RAGIONE_SOCIALEe norme di attuazione e regolamentari vigenti, il regolamento attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 non è stato adottato dopo il 31 dicembre 2001, rimanendo solo un obiettivo programmatico; né detto regolamento attuativo può individuarsi nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/99, che ha approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 507/93;
b) il RAGIONE_SOCIALE continua ad applicare l’imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all’art. 12 D.Lgs. 507/93, aggiornate con Deliberazione di Consiglio n. 80/98, in conformità al disposto di cui all’art. 11, punto 10, RAGIONE_SOCIALEa Legge 449/97 (aumento del 20%);
c) all’imposta comunale sulla pubblicità (quindi al tributo), è stato aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti. Il cumulo è consentito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 7 del D.lgs. 507/93: non si tratta di un tributo (come l’ICP o il CIMP), ma di un canone concessorio, il cui presupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione RAGIONE_SOCIALE‘area o RAGIONE_SOCIALEo spazio pubblico al sistema RAGIONE_SOCIALEa viabilità e quindi all’uso generalizzato (cfr. Cassazione SSUU 21545/2017). Tale canone è stato introdotto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/99, che ne determina le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti, prevedendone l’entrata in vigore in via progressiva negli anni 2000-2002, nella misura del 30% nel 2000, del 60% nel 200l e del 100% nel 2002;
d) l’emolumento impropriamente definito “canone sostitutivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità”, accertato e versato dalla contribuente, non va confuso con il CIMP di cui all’art. 62 D.Lgs. 446/97: in esso, infatti, sono accorpati, avendo la stessa base di calcolo ovvero la superficie pubblicitaria, l’imposta comunale sulla pubblicità ex art. 7 D.Lgs. 507/93 (tributo) e il canone per la locazione dei luoghi pubblici di installazione degli impianti pubblicitari ex art. 9 comma 7 D.Lgs. 507/93 (canone concessorio);
e) il canone di locazione per l’installazione degli impianti pubblicitari ha natura non tributaria ed è cumulabile sia con l’ICP che con il CIMP (Cass., sent. n. 21454/2017);
f) non si è verificato alcun aumento tariffario del CIMP in misura superiore al 25% rispetto alle tariffe RAGIONE_SOCIALE‘ICP asseritamente stabilite con Ordinanza Sindacale del 31 dicembre 200l, poi annullata con sentenza del TAR del 2006, passata in giudicato.
L’ordinanza citata, infatti, non determina le nuove tariffe CIMP, ma si limita a convertire in euro le previgenti tariffe RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità e del canone per la locazione dei luoghi pubblici introdotto con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/1999;
voci e tariffe del “canone sostitutivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta sulla pubblicità” sono rese conoscibili ai contribuenti, in quanto trasfusi in atti amministrativi generali e tariffari oggetto di pubblicazione, sicché la mancata specificazione nell’atto impositivo RAGIONE_SOCIALEe diverse componenti, tributaria e non tributaria, non può essere invocata a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento;
ciò in quanto la componente tributaria di detto canone, costituita esclusivamente dall’ICP, non ha subito illegittime maggiorazioni rispetto alle tariffe originarie di cui all’art. 12 D.Lgs. 507/93, aggiornate con Deliberazione di Consiglio n. 80/98;
le differenze rilevabili non integrano illegittimi aumenti del CIMP in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 D.Lgs. 446/97, ma progressivi aumenti RAGIONE_SOCIALEa componente non tributaria del canone, costituita dal canone per la locazione dei luoghi pubblici che ha sostituito la tassa di occupazione RAGIONE_SOCIALEe aree e spazi pubblici, applicato secondo i criteri di cui all’art. 3 Norme di Attuazione del PGI del 1999. Pertanto, a prescindere dall’improprio nomen iuris utilizzato per indicare l’emolumento, nella sostanza emerge che le somme richieste con l’avviso di accertamento impugnato sono conformi alla normativa vigente disciplinante, in ambito locale, l’imposizione per le comunicazioni pubblicitarie, il canone di locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti pubblicitari compresi nel Piano, i relativi regimi tariffari. Di contro la contribuente, che muove
da un’errata interpretazione RAGIONE_SOCIALEa Deliberazione n. 419/99, emanata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 507/93 e RAGIONE_SOCIALE‘Ordinanza Sindacale del 31.12.2001, non ha fornito la prova né RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta eliminazione del tributo originario (ICP) e RAGIONE_SOCIALEa sua sostituzione con il nuovo tributo (CIMP) con apposito regolamento attuativo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 D.Lgs. 446/97, né RAGIONE_SOCIALEa riconducibilità degli importi asseritamente richiesti in eccedenza alla normativa statale a illegittimi aumenti RAGIONE_SOCIALEa componente tributaria di detto emolumento. Invero, sulla materia oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente controversia è rilevabile un orientamento giurisprudenziale, da parte RAGIONE_SOCIALEa CTP e RAGIONE_SOCIALEa CTR di RAGIONE_SOCIALE, nettamente a favore RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni addotte dall’Amministrazione comunale riguardo a controversie relative ad avvisi di accertamento riferiti a diversi anni di imposta. Infatti, per l’anno di imposta 2014, rispetto ad analoghi avvisi di accertamento di quello in discussione nel presente giudizio, con le sentenze nn. 4284/10/2020 e 4540/14/2020 la CTR RAGIONE_SOCIALEa Campania ha rigettato gli appelli proposti (peraltro, in entrambi i casi, dalla medesima difesa legale RAGIONE_SOCIALE‘odierna appellante) avverso precedenti sentenze RAGIONE_SOCIALEa CTP di RAGIONE_SOCIALE. Con riferimento all’anno di imposta 2015, parimenti s ono rilevabili le seguenti sentenze relative a società che, al pari RAGIONE_SOCIALEa odierna appellante, operano anch’esse nel settore RAGIONE_SOCIALEa cartellonistica pubblicitaria nel territorio di RAGIONE_SOCIALE, per le quali si è registrato il medesimo orientamento a favore RAGIONE_SOCIALEe t esi sostenute dall’Ente: sentenze CTP di RAGIONE_SOCIALE nn. 3449/38/2020, 94/22/2020, 103/22/2020, 12071/38/2019, 14051117/2020, 14772/30/2019, 2278/2112020, 2613/17/2020, 13613/27/2019, 12423/04/2019 ».
Il RAGIONE_SOCIALE e la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, in liquidazione, hanno resistito con separati controricorsi.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
1.1 Con il primo motivo, si denuncia: « Sub art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -error in iudicando per omesso esame di otto autonomi fatti decisivi, costitutivi RAGIONE_SOCIALEe domande ed eccezioni opposte dall’appellante, documentalmente provati, che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che, ove valutati, avrebbero comportato, ciascuno, una pronuncia di accoglimento Sub art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -error in procedendo per inosservanza del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., no n avendo la RAGIONE_SOCIALE posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza elementi di fatto attestati dai documenti agli atti, decisivi e non contestati dalle parti appellate ».
1.2 Con il secondo motivo, si denuncia: «Sub art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. -error in procedendo : nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per omessa pronuncia sul terzo motivo di appello e, nel contempo, sulle eccezioni opposte alla tesi riproposta dalle appellate -violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. ».
1.3 Con il terzo motivo, si denuncia: « 1. Sub art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -error in iudicando : violazione RAGIONE_SOCIALEa riserva di legge in materia tributaria sancita dall’art. 23 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione in rapporto all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97; violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, riferito esclusivamente all’ICP; violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 62, comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97, secondo il quale il CIMP copre anche
la tassazione RAGIONE_SOCIALE‘occupazione di suolo pubblico RAGIONE_SOCIALE‘impianto e deve perciò essere ridotto di almeno un terzo per gli impianti su suolo privato;
Sub art. 360, comma 1, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. -error in iudicando per violazione del limite massimo RAGIONE_SOCIALEe tariffe CIMP fissato all’art. 62 comma 2, lett. d e f del D. Lgs. n. 446/97 e per omessa considerazione di un fatto decisivo, documentalmente provato e mai contestato dalle parti appellate, rappresentato dal superamento RAGIONE_SOCIALEe tariffe CIMP applicate del limite cogente fissato da tale norma, coincidente con l’importo indebito preteso con l’avviso, che comporta l’accoglimento del ricorso di primo gra do; error in procedendo per violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c. ».
1.4 Con il quarto motivo, si denuncia: « In via subordinata al III motivo di cassazione.
Sub art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -error in iudicando : violazione del principio di autonomia RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione tributaria in base al quale le disposizioni di legge che riguardano ciascun periodo d’imposta hanno effetti a partire dall’anno successivo alla loro entrata in vigore; violazione e falsa applicazion e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 RAGIONE_SOCIALEa Legge 27.7.2000 n. 212 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del D. Lgs. n. 446/97 Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 7.8.2012, n. 134, oggetto RAGIONE_SOCIALEa norma di interpretazione au tentica di cui all’art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa Legge 28.12.2015, n. 208, come evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 15/2018;
Sub art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -error in iudicando : violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 7, del D. Lgs. n. 507/1993 (novellato dall’art. 145, comma 55 RAGIONE_SOCIALEa Legge 23.12.2000, n. 388): il canone di
locazione dei luoghi pubblici asseritamente applicato dal comune di RAGIONE_SOCIALE in aggiunta all’ICP per legge deve essere parametrato alla effettiva occupazione di suolo pubblico e non alla superficie pubblicitaria ».
Applicando il principio RAGIONE_SOCIALEa ‘ ragione più liquida ‘ e derogando all’ordine di prospettazione dei motivi dedotti nel ricorso per cassazione, si può esaminare con precedenza il quarto motivo.
Invero, secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa ‘ ragione più liquida ‘, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base RAGIONE_SOCIALEa questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica RAGIONE_SOCIALEe soluzioni sul piano RAGIONE_SOCIALE‘impatto operativo piuttosto che su quello RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo RAGIONE_SOCIALE‘evidenza a quello RAGIONE_SOCIALE‘ordine RAGIONE_SOCIALEe questioni da trattare ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 276 cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936; Cass., Sez. 6^-5, 22 agosto 2017, n. 20250; Cass., Sez. 5^, 3 ottobre 2018, n. 24061; Cass., Sez. 5^, 17 aprile 2019, n. 10674; Cass., Sez. 5^, 7 ottobre 2020, n. 27989; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20639; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40734; Cass., Sez. 5^, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35219; Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2021, n. 41841; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 522; Cass., Sez. 5^, 17 gennaio 2022, n. 1149; Cass., Sez. Trib., 17 febbraio 2025, n. 3988).
2.1 Ciò posto, il suddetto motivo è fondato, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi.
2.2 Nella vicenda in disamina, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali, si evince che:
con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di applicare, per l’anno d’imposta 1998, alla tariffa relativa all’ imposta comunale sulla pubblicità (ICP) (fissata per i Comuni di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449 (a tenore del quale: « 10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato »), determinandone l’importo nella misura di £ 38.400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale l’11 maggio 2001, n. 5;
con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha approvato il piano generale degli impianti (PGI), il quale disciplina l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: RAGIONE_SOCIALEe esigenze di carattere sociale; RAGIONE_SOCIALEa concentrazione demografica ed economica; RAGIONE_SOCIALEe esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché RAGIONE_SOCIALEe
esigenze RAGIONE_SOCIALEa circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici;
-sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall’art. 145, comma 55, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388 (a tenore del quale: « 7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sulla pubblicità non esclude quella RAGIONE_SOCIALEa tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario »), le norme di attuazione del suddetto piano hanno stabilito (art. 3 – Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti ) che: « In sostituzione RAGIONE_SOCIALEa tassa per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D.Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE ovvero, per parti di strada comunque situate all’interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità (…). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa singola autorizzazione », e (art. 5 -Imposta di pubblicità) che: « L’imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 del D.L.vo 446/97 (…) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto
altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo »;
le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2 -Modalità di soppressione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sulla pubblicità) che: « Il RAGIONE_SOCIALE si riserva di approvare entro e non oltre l’1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall’art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D.L.gs 507/93 e nel Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione RAGIONE_SOCIALE‘imposta fino al 31.12.2001 »;
con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il RAGIONE_SOCIALE l’11 maggio 2001, n. 5, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, « che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l’aumento del 20% e di proporre all’Amministrazione l’au mento fino al 50% per l’anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000) », ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti « formato 6 x 3 » e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo « la non assimilabilità del canone istituito dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al canone sostitutivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE »;
con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha ‘ ordinato ‘ l’approvazione RAGIONE_SOCIALEe
tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali « in attuazione RAGIONE_SOCIALEe regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti »;
– da ultimo, con sentenza depositata dal T.A.R. RAGIONE_SOCIALEa Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest’ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, « contrariamente alle allegazioni difensive RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall’atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (…) ».
2.3 La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore, sulla base RAGIONE_SOCIALEa sequenza provvedimentale riassunta al precedente punto 2.2) è stata già scrutinata da questa Corte con vari arresti (Cass., Sez. Trib., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass. Sez. Trib., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), dalle cui uniformi conclusioni il collegio non intende discostarsi in questa sede.
2.4 A tale riguardo, si è affermato che la sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall’eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (PGI), che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico RAGIONE_SOCIALEa relativa istituzione;
pertanto, in difetto del citato regolamento, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) o con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), anche con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2.5 Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e l’annullamento in sede giudiziale RAGIONE_SOCIALEa tariffa corrispondente al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) impedivano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, RAGIONE_SOCIALEa relativa disciplina , consentendo l’ultrattività RAGIONE_SOCIALEa previgente disciplina RAGIONE_SOCIALE‘ imposta comunale sulla pubblicità (ICP), alla quale l’atto impositivo dovrà essere riferito, al di là del nomen iuris adoperato per l’indicazione del tributo, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘alternatività sancita dall’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tra l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ed il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
2.6 Una volta chiarito che il tributo preteso con l’avviso di accertamento era costituito, in realtà, dall’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), si pone la questione -sollevata dalla ricorrente –RAGIONE_SOCIALEa esigibilità a tale titolo per l’anno di riferimento degli incrementi tariffari deliberati ai sensi del l’art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, dopo che l’art. 23, commi 7 e 11, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (entrato in vigore il 26 giugno 2012), aveva disposto, per un verso, che: « Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo » ( nell’allegato 1 è incluso il sopra citato art . 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449), e, per altro verso, che: « I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione e RAGIONE_SOCIALE‘erogazione RAGIONE_SOCIALEe agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALEe leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge », considerando che l ‘art. 1, comm a 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208 , aveva previsto che: « L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei Comuni di aumentare le tariffe RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 RAGIONE_SOCIALEa legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l’abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 ».
2.7 Con la sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento all’art. 114 Cost., ed ha dichiara to l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEe questioni di legittimità
costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 97, 102, 117, sesto comma, in relazione all’art. 4, comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge 5 giugno 2003, n. 131 (‘ Disposizioni per l’adeguamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALEa Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ‘), e 119 Cost.
2.8 Questa situazione ha generato dubbi interpretativi circa la sopravvivenza RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni adottate dai Comuni per gli anni successivi al 2012, con pronunciamenti giurisprudenziali di diverso segno.
Il citato comma 739, oggetto RAGIONE_SOCIALEa recente sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, muoveva proprio dalla necessità di ripristinare certezza circa la legittimità RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni anche nei casi -generalizzati -di continuazione RAGIONE_SOCIALEa loro applicazione da parte dei Comuni, per espressa deliberazione confermativa, ovvero per tacito rinnovo di anno in anno, come consentito dalla legge.
La Corte Costituzionale ha, dunque, dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale del comma 739 e si è spinta ancora oltre, corredando il rigetto con passaggi interpretativi RAGIONE_SOCIALEa norma contestata sulla cui base sembrerebbe preclusa ai Comuni la facoltà di confermare o prorogare, successivamente al 2012, le maggiorazioni tariffarie RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità.
2.9 In sostanza, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale, il comma 739 non sarebbe finalizzato a far salve le decisioni già adottate da molti Comuni fino al 2012 in materia di maggiorazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, ma più limitatamente -ad assicurare efficacia per il solo 2012 alle delibere comunali adottate fino al 26 giugno 2012, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma di abolizione.
Secondo il giudice remittente, « la disposizione censurata avrebbe creato due diversi regimi giuridici applicabili in materia di tariffe sull’ICP, rendendo possibile l’esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà di aumento -o meglio, di continuare ad applicare l’aumento già deliberato -unicamente per quei Comuni che si fossero avvalsi di tale facoltà prima RAGIONE_SOCIALEa data di entrata in vigore del predetto decretolegge. (…) In tal modo, per una categoria di Comuni si sarebbe creata una nuova tariffa base, consolidando gli aumenti all’interno RAGIONE_SOCIALE‘imposta; il che rivelerebbe l’estensione RAGIONE_SOCIALEa disposizione censurata ben al di là di quella che si vorrebbe interpretare, incidendo anche sulla disciplina generale RAGIONE_SOCIALEa materia. Sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio stabilire per legge che possa procedersi al rinnovo tacito RAGIONE_SOCIALEe tariffe recanti maggiorazioni sulla base di una legge abrogata, poiché il rinnovo sarebbe equiparabile ad un nuovo provvedimento di conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni comunali, adottato in carenza di una disposizione legislativa che lo legittimi ».
Tuttavia, questo elemento non è stato considerato meritevole di sostegno dal giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi, in quanto: « L’intervento interpretativo (…) non introduce alcun doppio regime impositivo e non crea perciò ingiustificate disparità di trattamento tra i Comuni, né pregiudica la progressività insita nella suddivisione degli stessi in diverse fasce, ai fini RAGIONE_SOCIALEa deter minazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta, rientrando invece nei limiti di quella ragionevolezza che deve caratterizzare anche le disposizioni d’interpretazione aute ntica ( ex multis , sentenze n. 132 del 2016, n. 69 del 2014, n. 271 del 2011, n. 234 del 2007, n. 229 del 1999 e n. 311 del 1995) ».
2.10 La lettura del comma 739 secondo la sentenza in esame propone, però, un ulteriore profilo riguardante la possibilità di
confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate, in ordine alla quale il testo normativo non si esprime in modo diretto.
Sotto questo secondo profilo, la Corte Costituzionale fornisce una lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEa norma contestata, tale da fare salve le delibere comunali di approvazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe maggiorate, specificando che tale intervento normativo deve considerarsi orientato alla mera considerazione degli atti adottati entro il 26 giugno di quell’anno, periodo ancora utile per l’adozione di variazioni alle aliquote e tariffe dei tributi data la posposizione dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2012. Oltre tale data, il venir meno RAGIONE_SOCIALEa norma di riferimento per via RAGIONE_SOCIALE‘abolizione recata dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, impedirebbe non solo l’adozione di nuove deliberazioni di maggiorazione decorrenti dal 2012, ma anche il mantenimento RAGIONE_SOCIALEe misure tariffarie maggiorate per gli anni successivi.
2.11 Difatti, la Corte Costituzionale ha dichiarato che « (…) non è corretta l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l’altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità
RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni disposte per l’anno d’imposta 2012. Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995). La scelta legislativa, allora, rientra «tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore ( ex plurimis : sentenze n. 314 del 2013, n. 15 del 2012, n. 271 del 2011 e n. 209 del 2010)» (sentenza n. 132 del 2016). Nulla dice il comma 739, invece, sulla possibilità di confermare o prorogare, successivamente al 2012, di anno in anno, le tariffe maggiorate. Tale facoltà di conferma, esplicita o tacita, RAGIONE_SOCIALEe tariffe, consentita da altra disposizione, non potrebbe tuttavia estendersi a maggiorazioni disposte da norme non più vigenti, come aveva sancito la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83 del 2012, ritenendo che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all’imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente ».
2.12 Questa lettura è stata condivisa dalla risoluzione emanata dal RAGIONE_SOCIALE il 14 maggio 2018, n. 2/DF, secondo la quale: « Da quanto appena illustrato, è
evidente che a partire dall’anno di imposta 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione », dovendo, invece, tornare ad applicare le tariffe base di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Quindi, dalla data di entrata in vigore del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, tutti gli atti di proroga anche tacita RAGIONE_SOCIALEe maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione fondata su una norma non più esistente.
2.13 Tanto è conforme, come si è visto, anche alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. 5^, 22 dicembre 2014, n. 6201), il quale ha ritenuto che il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto RAGIONE_SOCIALEa legislazione vigente.
2.14 Peraltro, recependo quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale e dalla risoluzione ministeriale, l’art. 1, comma 917, RAGIONE_SOCIALEa legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), ha successivamente previsto che: « In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun RAGIONE_SOCIALE a norma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi RAGIONE_SOCIALEe somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva ».
La norma riconosce, infatti, ai Comuni che hanno adottato o confermato tacitamente o espressamente le maggiorazioni RAGIONE_SOCIALEe tariffe RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità, la possibilità di rimborsare, in forma rateale ed entro cinque anni
dalla data in cui la richiesta del contribuente diviene definitiva, le somme illegittimamente acquisite.
2.15 Né può valere in senso ostativo -come è stato dedotto dall’ente impositore il richiamo alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 243 -bis , comma 8, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 142 (‘ T.U. RAGIONE_SOCIALEe leggi sull’ordinamento degli enti locali ‘), quale introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. r), del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213 (‘ Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore RAGIONE_SOCIALEe zone terremotate nel maggio 2012 ‘), a tenore del quale: « Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano: a) l’ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente ».
Invero, tale deroga è espressamente condizionata -oltre che alla preventiva adesione RAGIONE_SOCIALE‘ente locale alla « procedura di riequilibrio finanziario pluriennale », in presenza di « squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario » (comma 1 del citato art. 243bis ) -alla successiva adozione di un’apposita deliberazione in materia tariffaria, che non può che essere logicamente successiva all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma abilitante (11 ottobre 2012).
Laddove, nel caso di specie, in base alla stessa prospettazione del controricorso, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 30 novembre 2012, n. 58, ma non aveva mai deciso il successivo incremento fino alla misura massima RAGIONE_SOCIALEe tariffe relative ai tributi locali (in deroga alle limitazioni vigenti), non potendo valere a tal fine
(‘ allora per ora ‘) -per la fattispecie in disamina – la deliberazione adottata a suo tempo dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, con la quale era stato approvato l’aumento fino al 20% RAGIONE_SOCIALEa tariffa -base per l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), in quanto la relativa efficacia era definitivamente cessata (il 31 dicembre 2012) con l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , secondo l’interpretazione autentica RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2.16 In definitiva, se ne può concludere che l ‘art. 1, comma 739, RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, deve essere inteso, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘interpretazione offertane dalla sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n. 15 del 30 gennaio 2018, nel senso che anche gli aumenti tariffari deliberati dai Comuni prima del 26 giugno 2012 possano avere efficacia soltanto fino al 31 dicembre 2012, ripristinandosi a partire dall’1 gennaio 2013 il regime RAGIONE_SOCIALEe ‘ tariffe base ‘ di cui all’art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; ne consegue la nullità degli avvisi di accertamento per l’imposta comunale di pubblicità (ICP) che -anche sotto l’illegittim o predicato di canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) – abbiano fatto applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe maggiorate con decorrenza dall’anno 2013, ancorché deliberate prima del 26 giugno 2012.
2.17 In linea di principio, per il resto, si è detto (Cass., Sez. Trib., 14 luglio 2023, n. 20218) che il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ovvero per canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari ( CIMP) è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagamento e considerato che lo stesso
legislatore ha espressamente stabilito per l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), all’art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che: « Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al RAGIONE_SOCIALE, l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sulla pubblicità non esclude quella RAGIONE_SOCIALEa tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario » (in senso analogo, nella precedente disciplina RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità , l’art. 18 del d.P.R. 27 ottobre 1972, n. 639, stabiliva che: « Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al RAGIONE_SOCIALE, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione RAGIONE_SOCIALEa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa tassa per l’occupazione RAGIONE_SOCIALEo spazio ed aree pubbliche ») (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13476; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11673; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1951 – vedasi anche: Cons. Stato, Sez. 5^, 22 ottobre 2015, n. 4857).
A ben vedere, gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘ imposta comunale sulla pubblicità (ICP) avevano previsto ex art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda RAGIONE_SOCIALEe zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, an che dopo l’1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa tariffa contra legem da
parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, per l’introduzione del CIMP, a prescindere dalla mera riserva del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla sua adozione con decorrenza dall’1 gennaio 2002. Pertanto, non essendo stato ancora adottato il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari ( CIMP) e restando ancora in vigore l’ imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dopo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all’ imposta comunale sulla pubblicità (ICP).
2.18 La diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributi alternativi ICP/CIMP, da un lato, e i prelievi RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, dall’altro: del resto, la disciplina legislativa -nell’ipotesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari -espressamente non esclude che la RAGIONE_SOCIALE o il RAGIONE_SOCIALE si cumulino con l’ICP (comma 7 RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; comma modificato dal comma 55 RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 2000, n. 388) e prevede, anzi, che la tariffa del CIMP sia « comprensiva » RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE o del RAGIONE_SOCIALE (comma 2, lett. d, RAGIONE_SOCIALE‘art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; lettera modificata dal comma 5, lett. b, RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448).
2.19 Va, poi, osservato che la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla RAGIONE_SOCIALE di cui agli
artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, correlata al presupposto oggettivo RAGIONE_SOCIALEe « occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE » (art. 38, comma 1) e dovuta (non in funzione di controprestazione) dal «titolare RAGIONE_SOCIALE‘atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del (…) territorio » (art. 39, comma 1); b) né al prelievo di natura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato RAGIONE_SOCIALE (cioè, il canone per l’occupazione di suoli e aree pubbliche), introdotto dal legislatore in alternativa alla RAGIONE_SOCIALE al dichiarato fine di ricondurre nell’àmbito privatistico il rapporto con l’ente locale (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446) e dovuto quale controprestazione di una concessione RAGIONE_SOCIALE‘ente locale -effettiva o presunta per legge (nel caso di occupazione abusiva) –RAGIONE_SOCIALE‘uso esclusivo o speciale (permanente o temporaneo) di « strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati», ovvero anche «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio » (art. 63).
La RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, infatti, non sono mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all’occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa RAGIONE_SOCIALEa detraibilità
dall’importo dovuto per RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del canone concessorio « riscosso » (art. 63, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446: « Dalla misura complessiva del canone ovvero RAGIONE_SOCIALEa tassa prevista al comma 1 va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal RAGIONE_SOCIALE e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi ») (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545).
2.20 A tal proposito, si pone l’ulteriore questione RAGIONE_SOCIALEa compatibilità del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) con altri canoni concessori.
Ora, seppure in tema di RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha più volte dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) è compatibile (art. 17, comma 63, RAGIONE_SOCIALEa legge 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, a meno che il RAGIONE_SOCIALE non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078).
É vero che la debenza o l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non dipendono essenzialmente dall’esistenza di un atto di concessione, dal momento che la tassa è dovuta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anche in caso di occupazione senza titolo o abusiva; in secondo luogo, tassa e canone di concessione hanno natura e finalità diverse, quindi non sono fra loro incompatibili, come si ricava indirettamente dall ‘art. 17, comma 63, RAGIONE_SOCIALEa legge 15 maggio 1997, n. 127, e
poi dal l’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che lasciano in facoltà RAGIONE_SOCIALE‘ente di escludere la tassa relativamente ai beni su cui grava un canone di concessione non ricognitorio (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078).
Questo principio, di carattere generale, ben può valere anche con riferimento al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), istituito dall’art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 31 RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499).
2.21 Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione, è il caso di rammentare ad abundantiam che l’art. 1, commi 816 – 847, RAGIONE_SOCIALEa legge 27 dicembre 2019, n. 160 (‘ Bilancio di previsione RAGIONE_SOCIALEo Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ‘) ha previsto l’istituzione da parte di Comuni, RAGIONE_SOCIALE e Città Metropolitane (mediante regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art . 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), con decorrenza dall’1 gennaio 2021, di un « canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria » in funzione sostitutiva RAGIONE_SOCIALEa tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, RAGIONE_SOCIALE ‘imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, de l canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e del canone per l’uso o l’occupazione RAGIONE_SOCIALEe strade (con le relative pertinenze) di proprietà di Comuni e RAGIONE_SOCIALE, e comprensiva di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, il cui presupposto
è: « a) l’occupazione, anche abusiva, RAGIONE_SOCIALEe aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato ».
Come si evince dalla relazione illustrativa: « I commi 816836 istituiscono dal 2021 il c.d. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina RAGIONE_SOCIALEa tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione RAGIONE_SOCIALEe strade ».
Dunque, è pacifico che: « Il provvedimento in esame, ai commi 816-836, istituisce il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, a partire dal 1° gennaio 2021, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Detto canone è destinato a sostituire la vigente disciplina RAGIONE_SOCIALEa tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), del canone per l’occupazione di spazi ed aree p ubbliche (RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE‘imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione RAGIONE_SOCIALEe strade ».
3. In definitiva, valutandosi la fondatezza del quarto motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, alla stregua RAGIONE_SOCIALEe suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio RAGIONE_SOCIALEa causa alla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania (ora, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1, lett. a), RAGIONE_SOCIALEa legge 31 agosto 2022, n. 130), in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo e dichiara l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 27 novembre
2025 .
IL PRESIDENTE NOME COGNOME