Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1059 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1059 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23029/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Campania n. 969/2021 depositata il 01/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. La CTR della Campania, con la pronunzia n. 969/2021, depositata il 1° febbraio 2021 e non notificata, rigettava l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuent e diretto a all’annullamento dell’avviso di accertamento n. 294/2014 emesso dalla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nella qualità di concessionaria del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per tributi pubblicitari, in quanto asseritamente emesso in assenza di valide tariffe ‘CIMP’ e per violazione del limite tariffario fissato dall’art. 62 del D. Lgs. 446/97.
1.1. I giudici territoriali nel rigettare le censure di parte contribuente precisavano che: – il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva istituito, in luogo dell’imposta comunale sulla pubblicità, il canone previsto dall’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 446, mentre il regolamento attuativo dell’art. 62 non era stato adottato dopo il 31 dicembre 2001, rimanendo solo un obiettivo programmatico né detto regolamento attuativo poteva individuarsi nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/1999, che ha approvato il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 507/1993; – il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva correttamente continuato ad applicare l’imposta comunale sulla pubblicità in base alle tariffe di cui all’art. 12 d.lgs. 507/1993, aggiornate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80/1998, in conformità al disposto di cui all’art. 11, punto 10, della legge 449/1997 (aumento del 20%); – all’imposta comunale sulla pubblicità (tributo), era stato aggiunto il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti, il cui cumulo era consentito ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.lgs. 507/1993, non trattandosi di un tributo (come l’ICP o il CIMP), ma di un canone concessorio, il cui presupposto applicativo era ravvisabile nella sottrazione dell’area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all’uso generalizzato, canone introdotto dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 419/1999, che ne determina le tariffe in base alle zone di insediamento degli impianti, prevedendone, come già sopra detto,
l’entrata in vigore in via progressiva negli anni 20002002; l’ ’emolumento’ impropriamente definito “Canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità”, oggetto dell’impugnato atto impositivo, non andava confuso con il CIMP di cui all’art. 62 d.lgs. 446/1997.
Contro detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, concessionaria della pubblicità per il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente ha denunciato in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446 e 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 nonché della delibera n. 419/1999 recante l’approvazione del Piano Generale degli Impianti. Ha lamentato l’erroneità della decisione impugnata non avendo i giudici di appello considerato che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, a far data dal 1/1/2002, aveva espressamente escluso l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità ed aveva disposto l’applicazione del ‘canone sostitutivo dell’imposta di pubblicità’ sulla base RAGIONE_SOCIALE tariffe aumentate di oltre il 25% di cui all’ordinanza del 31/12/2001 (annullata con sentenza del TAR Campania – RAGIONE_SOCIALE, 14.06.2004, n. 9438, passata in giudicato) né preso atto del fatto non contestato che il c.d. ‘canone sostitutivo dell’imposta comunale di pubblicità’ applicato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a partire dall’anno 2002 superava il limite di legge fissato all’art. 62, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 446/97 (come modificato dall’art. 10, Legge 28.12.2001, n. 448), rappresentato dal 25 % in più RAGIONE_SOCIALE tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità deliberate prima della sostituzione dell’imposta con il canone suddetto. Ha osservato che, sotto altro profilo, occorreva considerare che l’art. 23 del d.l. 22/06/2012, n. 83 (“Decreto Sviluppo”), convertito in l. 07/08/2012 n. 134, aveva disposto l’abrogazione del succitato art. 11 della l. 27/12/1997 n. 449, con effetto dalla sua entrata
in vigore e, pertanto, era venuta meno la facoltà RAGIONE_SOCIALE amministrazioni comunali di aumentare l’imposta comunale sulla pubblicità sino al 50% prevista dalla norma abrogata, ed a partire dall’anno d’imposta 2013 le tariffe dell’imposta e/o del canone dovevano essere inderogabilmente riportate a quelle fissate nel Capo I del d.lgs. 15.11.1993, n. 507, sicché, a partire dall’anno d’imposta 2013, il canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità (CIMP) non poteva superare il 25 % in più RAGIONE_SOCIALE tariffe fissate nel Capo I del d.lgs. 15.11.1993.
Con il secondo motivo ha lamentato, sotto ulteriore profilo e sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nonché dell’artt. 5 e 7 del d.lgs. 15 novem bre 1993, n. 507 e della nonché della delibera n. 419/1999 recante l’approvazione del Piano Generale degli Impianti per avere i giudici territoriali acriticamente recepito il motivo d’appello con il quale il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva assunto di non aver appro vato con il ‘Piano generale degli impianti’ l’introduzione del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità (il c.d. CIMP) in applicazione dell’art. 62 del d.lgs. 446/1997, con le relative limitazioni di aumento della tariffa del 25%. Ha osservato che, viceversa, risultava che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva approvato nel 1999 il Regolamento denominato ‘Piano generale degli impianti’ (PGI) con il quale era stato applicato l’art.62 del d.lgs. 446/1997 con l’esclusione l’imposta sulla pubblicità e l’introduzione del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità.
Con il terzo motivo ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. artt. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nonché dell’artt. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993 e della delibera n. 419/1 999 recante l’approvazione del Piano Generale degli Impianti ed ai sensi all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria. La società contribuente ha reiterato, per un verso, le difese svolte con i primi due motivi di ricorso richiamando
nuovamente il PGI e l’ordinanza del 31 dicembre 2001 annullata dal TAR Campania. Sotto altro profilo, nell’ affermare che la sentenza d’appello si basava su una non corretta disamina della normativa di riferimento, ha insistito sulla circostanza che l’impo sta comunale sulla pubblicità non aveva la medesima base di calcolo del canone di locazione dei luoghi pubblici, la cui tariffa non è predeterminata dalla legge, mentre quella sulla pubblicità è stabilita dall’art. 12 d.lgs. n. 507/1993, assumendo che tal modo aveva finito per fondere in uno due fattispecie che avevano differenti presupposti impositivi e criteri di calcolo. In ogni caso, ha osservato che nel giudizio di merito si era dedotta l’illegittimità della parametrazione del canone di locazione alla superficie della esposizione del cartello in luogo della occupazione dalla proiezione a terra della superficie di esposizione del cartello pubblicitario, in guisa che l’art. 3 del PGI doveva essere disapplicato o considerato abrogato in virtù dell’art. 4 d elle Preleggi in quanto a seguito della modifica con legge n. 388/2000 dell’art. 9 d.lgs. n. 507/1993, il quale stabilisce che il pagamento dei canoni di locazione o di concessione la tariffa va commisurata alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario. Sulla questione sottoposta al giudice di merito, è stato rilevato che nulla aveva statuito la sentenza, omettendo il decidente di esaminare un punto decisivo della controversia e di verificare la carenza motivazionale della pronuncia di primo grado. In altri termini, nel non prendere in considerazione l’abrogazione implicita del PGI, la CTR avrebbe omesso di esaminare la relativa eccezione, in violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Con il quarto motivo ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 7, 38 e 42 del d.lgs. 507/1993 lamentando che i giudici di appello, nel pervenire alle proprie conclusioni accogl iendo l’appello del RAGIONE_SOCIALE, nell’ escludere che trattavasi di CIMP ma di un canone unico che aveva una componente tributaria (pari all’ICP) e una non tributaria individuata nel canone di
locazione degli spazi pubblicitari di cui all’art. 3 titolo VI del PGI, avevano finito per pronunziarsi su una questione sulla quale erano carenti di giurisdizione.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, possono trovare accoglimento nei limiti appresso specificati.
5.1. Va precisato che la controversia riguarda un avviso di accertamento per l’imposta comunale sulla pubblicità relativo all’anno 2014, dovuta al RAGIONE_SOCIALE dalla società RAGIONE_SOCIALE; oggetto del contenzioso è, quindi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, imposta comunale di pubblicità (ICP) richiesta dal concessionario unitamente al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) che sarebbe stato introdotto sul territorio comunale con il Piano Generale degli Impianti del 1999 ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del d.lgs. n. 446/1997 e ss.mm. e determinato sulla base RAGIONE_SOCIALE tariffe di cui all’ordinanza sindacale 31.12.2001.
A fondamento della dedotta illegittimità dell’avviso si richiama la disciplina del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari, disciplina che, all’art. 62, comma 2, lett. d) ed f), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, contempla una potestà impositiva del RAGIONE_SOCIALE da correlare ad un trattamento di tariffa ad ogni modo non superiore del 25% rispetto alla tariffa fissata per l’imposta comunale sulla pubblicità ovvero da ridurre «di almeno un terzo rispetto agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici» .
5.2. Orbene nella vicenda in disamina, sulla scorta RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali, si evince che:
con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva deciso di applicare, per l’anno d’imposta 1998, alla tariffa relativa all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) (fissata per i RAGIONE_SOCIALE di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione
del 20% ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (a tenore del quale: «10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato»), determinandone l’importo nella misura di £ 38.400/mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n.5 dell’11 maggio 2001;
– con deliberazione n. 296 adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, , che è stata confermata con deliberazione n. 419 adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha approvato il piano generale degli impianti (PGI), con cui ha disciplinato l’individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: RAGIONE_SOCIALE esigenze di carattere sociale; della concentrazione demografica ed economica; RAGIONE_SOCIALE esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché RAGIONE_SOCIALE esigenze della circolazione; del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici;
-sulla base dell’art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall’art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (a tenore del quale: «7. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario»), le norme di attuazione del suddetto piano hanno stabilito (art. 3 – Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all’installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa
per l’occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con d.lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del RAGIONE_SOCIALE ovvero, per parti di strada comunque situate all’interno del cen tro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dall’1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell’imposta comunale sulla pubblicità (…). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione», e (art. 5 -Imposta di pubblicità) che: «L’imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai d.lgs. n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 446/97 (…) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo»;
– le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2 -Modalità di soppressione dell’imposta sulla pubblicità) che: «Il RAGIONE_SOCIALE si riserva di approvare entro e non oltre l’1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall’art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel d.lgs. 507/93 e nel Codice della Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell’imposta fino al 31.12.2001»;
– con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il RAGIONE_SOCIALE l’11 maggio 2001, n. 5, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l’aumento del 20% e di proporre all’Amministrazione l’aumento fino al 50% per l’anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe
legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato (punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al canone sostitutivo della RAGIONE_SOCIALE»;
– con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha ‘ordinato’ l’approvazione RAGIONE_SOCIALE tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali «in attuazione RAGIONE_SOCIALE regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti»;
– con sentenza depositata dal TAR della Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest’ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell’amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall’atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (…)».
5.3. La questione controversa (in relazione al medesimo ente impositore ed all’identico evolversi della vicenda in relazione ai suddetti provvedimenti amministrativi) è stata già esaminata da questa Corte con vari arresti (Cass., 5 luglio 2023, n. 19017; Cass., 14 luglio 2023, n. 20218; Cass., Sez. Trib., 23 giugno 2025, n. 16850), le cui conclusioni vanno in questa sede condivise e ribadite.
Si è, in particolare, affermato che la sostituzione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), di cui all’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, postula l’imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall’eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari
(PGI), che è atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento, nonostante la previsione in esso contenuta, cui va attribuito valore meramente programmatico della relativa istituzione; pertanto, in difetto del citato regolamento, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) o con il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE), anche con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall’art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Ne discende, quindi, che la carenza del regolamento istitutivo del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e l’annullamento in sede giudiziale della tariffa corrispondente al canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) impediv ano l’operatività, dall’1 gennaio 2002, della relativa disciplina , consentendo l’ultrattività della previgente disciplina dell’imposta comunale sulla pu bblicità (ICP).
Una volta chiarito che l’imposta richiesta afferiva, in realtà, all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP),muovendo dai contenuti decisori propri della gravata sentenza fondati sulla ritenuta (legittima) esclusione della fattispecie impositiva dedotta da parte contribuente -in quanto il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non aveva istituito il canone (CIMP) di cui all’art. 62, cit., e diversamente aveva dato applicazione all’imposta comunale sulla pubblicità cui si era aggiunto un canone di locazione (previsto nel Piano Generale degli Impianti) da ricondurre al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 9, comma 7, non coglie nel segno la censura secondo la quale il giudice del gravame avrebbe fatto coesistere il canone di locazione (previsto dall’art. 3 del PGI) col canone per l ‘installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) perché il senso
della pronuncia impugnata risiede nell’aver escluso, nella fattispecie, l’adozione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP).
È, dunque, evidente che con le censure in esame la parte devolve una questione interpretativa che ha ad oggetto le (plurime) determinazioni assunte dall’amministrazione sui fatti qualificanti della fattispecie impositiva, deduzione che andrebbe, dunque, raccordata al riscontro della menzionata causa petendi del rimborso che si fonderebbe sull’illegittimità del trattamento impositivo adottato dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in violazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 62, comma 2, lett. d) ed f).
Posto, allora, che non è condivisibile la censura secondo la quale il giudice del gravame avrebbe fatto coesistere il canone di locazione (previsto dall’art. 3 del PGI) col canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) – perché il proprium della pronuncia impugnata risiede nell’aver escluso, nella fattispecie in esame, l’adozione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) -va rilevato che, come questa Corte ha in più occasioni rimarcato, l’interpretazione di un atto amministrativo, risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e immune dalla violazione RAGIONE_SOCIALE norme sull’interpretazione dei contratti, applicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell’esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della P.A, così che la denuncia di un’erronea interpretazione, in sede di merito, di un atto amministrativo, impone alla parte, a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stati violati; in mancanza, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass., 23 febbraio 2022, n. 5966; Cass. Sez. U., 25 luglio 2019, n. 20181; Cass., 23 luglio 2010, n. 17367; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1602).
Nella fattispecie in esame si deduce, dunque, un vizio di qualificazione giuridica della fattispecie che si risolve nella mera riproposizione di argomenti già sottoposti all’esame del giudice del merito; riproposizione che, a sua volta, né offre una qualche ricostruzione degli specifici contenuti degli atti evocati né dà conto dei criteri di ermeneutica (in ipotesi) violati rispetto alla qualificazione giuridica della fattispecie operata dalla gravata sentenza.
5.4. Osserva, quindi, il Collegio che, in disparte ogni considerazione in ordine alla infondatezza del motivo di censura secondo cui la CTR si sarebbe limitata, sul punto, a recepire acriticamente la prospettazione formulata dalla concessionaria (dato questo in sé privo di rilievo alcuno sotto il profilo della paventata violazione di legge), appare evidente che la tesi di parte ricorrente secondo cui doveva ritenersi acclarato che risultava che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva approvato il Regolamento denominato ‘ Piano generale degli impianti’ con il quale era stato applicato l’art.62 del d.lgs. 446/1997 con l’esclusione dell’imposta sulla pubblicità e l’introduzione del canone sostitutivo dell’imposta sulla pubblicità, mira a sottoporre al sindacato di questa Corte, in modo inammissibile, una questione interpretativa avente ad oggetto le determinazioni assunte dall’amministrazione sui fatti qualificanti della fattispecie impositiva, e, quindi, un sindacato di puro merito.
In ogni caso va considerato che ai fini dell’istituzione e della disciplina del CIMP, il regolamento previsto dall’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non può essere surrogato dal piano generale degli impianti pubblicitari, avendo funzioni autonome e distinte. Secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. 5^, 29 aprile 2009, n. 2723; Cons. Stato, Sez. 6^, 19 gennaio 2017, nn. 235, 236, 238, 243 e 244; Cons. Stato, Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 6175), l’attività pubblicitaria si esercit a nel rispetto RAGIONE_SOCIALE indicazioni e dei vincoli contenuti in due importanti strumenti di pianificazione e programmazione generale: il regolamento comunale ed il
piano generale degli impianti pubblicitari. Infatti, l’art. 3 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, ha previsto in capo ai RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di adottare un apposito regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del serviz io RAGIONE_SOCIALE pubbliche affissioni. Attraverso tale strumento, i RAGIONE_SOCIALE sono tenuti a disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e possono stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione a esigenze di pubblico interesse. I contenuti essenziali del regolamento, indicati dalla legge, sono i seguenti: 1) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari; 2) stabilire le modalità per ottenere l’autorizzazione all’installazione; 3) indicare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari; 4) fissare la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o, comunque, prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette. Con l’adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il RAGIONE_SOCIALE provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando i siti ove è possibile collocare gli stessi. Il piano generale degli impianti pubblicitari costituisce, dunque, l’indefettibile presupposto per il rilascio RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni per impianti pubblicitari, dal momento che, in assenza di precise scelte compiute a monte (in sede di pianificazione), non potrebbe orientarsi l’attività autorizzatoria in maniera coerente con l’esigenza di un’equilibrata protezione della variegata trama dei molteplici interessi – di natura urbanistica, edilizia, economica, culturale, viaria – tra loro interferenti e che in diversa misura vengono in rilievo nell’attività pubblicitaria.
La società ricorrente non considera, che in difetto del citato regolamento, l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continuava a trovare applicazione secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed era cumulabile anche con il canone concessorio per l’occupazione di spazi pubblici come correttamente
affermato i giudici di appello che, condivisibilmente, hanno ritenuto fondata le tesi del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
5.5. Va, ancora, soggiunto che come già affermato da questa Corte (vedi Cass., 14 luglio 2023, n. 20218) il prelievo tributario alternativo per imposta comunale sulla pubblicità (ICP) ovvero per canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) è cumulabile con il canone concessorio non tributario, data la diversità del titolo di pagamento e considerato che lo stesso legislatore ha espressamente stabilito per l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), all’art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che: «Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al RAGIONE_SOCIALE, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario» (in senso analogo, nella precedente disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 18 del d.P .R. 27 ottobre 1972, n. 639, stabiliva che: «Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al RAGIONE_SOCIALE, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l’applicabilità della tassa per l’occupazione dello spazio ed aree pubbliche») (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2012, n. 13476; Cass., Sez. 5^, 11 maggio 2017, n. 11673; Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2022, n. 1951 – vedasi anche: Cons. Stato, Sez. 5^, 22 ottobre 2015, n. 4857). A ben vedere, gli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) avevano previsto ex art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda RAGIONE_SOCIALE zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, a nche dopo l’1 gennaio
2002, non essendo stata approvata (con l’adozione di una nuova tariffa, dopo l’annullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, per l’introduzione del CI MP, a prescindere dalla mera riserva del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla sua adozione con decorrenza dall’1 gennaio 2002.
Pertanto, non essendo stata approvata (con apposito regolamento) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, per l’introduzione del CIMP, a prescindere dalla mera riserva del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sulla sua adozione con decorrenza dall’1 gennaio 2002, che costituiva la manifestazione di un’intenzione meramente ‘programmatica’ della relativa istituzione, restava ancora in vigore l’ICP, dopo l’annullamento dell’ordinanza emanata dal Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), ragion per cui il limite fissato dall’art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l’occupazione di spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all’ICP.
Invero, come anche rilevato nella pronunzia suddetta da ultimo richiamata, la diversità dei presupposti rende cumulabili anche i tributi alternativi ICP/CIMP, da un lato, e i prelievi RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE, dall’altro: del resto, la disciplina legislativa -nell’ipo tesi di occupazione di beni pubblici a fini pubblicitari – espressamente non esclude che la RAGIONE_SOCIALE o il RAGIONE_SOCIALE si cumulino con l’ICP (comma 7 dell’art. 9 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507; comma modificato dal comma 55 dell’art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388) e prevede, anzi, che la tariffa del CIMP sia «comprensiva» della RAGIONE_SOCIALE o del RAGIONE_SOCIALE (comma 2, lett. d, dell’art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; lettera modificata dal comma 5, lett. b, dell’art. 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Va, poi, osservato che la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 8, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla RAGIONE_SOCIALE di cui agli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, correlata al presupposto oggettivo RAGIONE_SOCIALE «occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei RAGIONE_SOCIALE» (art. 38, comma 1) e dovuta (non in funzione di controprestazione) dal «titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del (…) territorio» (art. 39, comma 1); b) né al prelievo di natura non tributaria (Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato RAGIONE_SOCIALE (cioè, il canone per l’occupazione di suoli e aree pubbliche), introdotto dal legislatore in alternativa alla RAGIONE_SOCIALE al dichiarato fine di ricondurre nell’àmbito privatistico il rapporto con l’ente locale (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446) e dovuto quale controprestazione di una concessione dell’ente locale -effettiva o presunta per legge (nel caso di occupazione abusiva) -dell’uso esclusivo o speciale (permanente o temporaneo) di «strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati», ovvero anche «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio» (art. 63). La RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, infatti, non sono mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta deliberazione, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all’occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall’importo dovuto per RAGIONE_SOCIALE/RAGIONE_SOCIALE dell’ammontare del canone concessorio «riscosso» (art. 63, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446: «Dalla misura complessiva
del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l’importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal RAGIONE_SOCIALE e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi») (Cass., Sez. Un., 18 settembre 2017, n. 21545).
A tal proposito, si pone l’ulteriore questione della compatibilità del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) con altri canoni concessori.
Ora, seppure in tema di RAGIONE_SOCIALE, questa Corte ha più volte dato risposta favorevole al quesito, affermando che la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE) è compatibile (art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127) con il pagamento di un canone concessorio, provento di natura e fondamento del tutto diversi dal primo, ed è, quindi, dovuta dal concessionario, a meno che il RAGIONE_SOCIALE non abbia esercitato il potere facoltativo di ridurla o annullarla (Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2004, n. 21215; Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2009, nn. 19841, 19842 e 19843; Cass., Sez. 5^, 5 luglio 2017, nn. 16538, 16539 e 16540; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078).
É vero che la debenza o l’esclusione della RAGIONE_SOCIALE non dipendono essenzialmente dall’esistenza di un atto di concessione, dal momento che la tassa è dovuta, ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, anche in caso di occupazione senza titolo o abusiva; in secondo luogo, tassa e canone di concessione hanno natura e finalità diverse, quindi non sono fra loro incompatibili, come si ricava indirettamente dall’art. 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e poi dall’art. 63 del d.lgs. 15 d icembre 1997, n. 446, che lasciano in facoltà dell’ente di escludere la tassa relativamente ai beni su cui grava un canone di concessione non ricognitorio (Cass., Sez. 5^, 27 ottobre 2006, n. 23244; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4078).
Questo principio, di carattere generale, ben può valere anche con riferimento al canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (RAGIONE_SOCIALE),
istituito dall’art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall’art. 31 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Cass., Sez. 2^, 3 maggio 2018, n. 10499).
Nessuna illegittima duplicazione dell’imposta sulla pubblicità è stata, dunque, operata dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
5.6. Va, poi, rilevato che il profilo secondo cui ‘ l’art. 3 del PGI doveva essere disapplicato o considerato abrogato in virtù dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE Preleggi in quanto a seguito della modifica con legge n. 388/2000 dell’art. 9 d.lgs. n. 507/1993, il quale stabilisce che il pagamento dei canoni di locazione o di concessione va commisurata alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario’ appare inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto non si comprendere quando tale questione sarebbe stata dedotta e laddove attiene ad una mera questione di diritto è da ritenere infondata perché ci troviamo in ambiti diversi dalla normativa invocata.
La società contribuente parla, poi, di accorpamento CIMP e RAGIONE_SOCIALE , ma a parte che non trattasi di CIMP, non risulta applicata alcuna RAGIONE_SOCIALE ma esclusivamente un canone di locazione/occupazione dell’area.
Quanto alle modalità di calcolo del tributo, a parte le superiori considerazioni circa la erroneità dei presupposti indicati da parte contribuente, la censura si appalesa inammissibile, poiché, pur avendo proposto la relativa censura in sede di appello, non si dimostra né la relativa formulazione già con il ricorso introduttivo del giudizio né si trascrive e si allega al ricorso per cassazione l’atto impositivo da cui inferire il metodo di computo erroneo.
5.7. In relazione al (paventato) difetto di giurisdizione a parte che la questione sarebbe coperta da giudicato, la società contribuente non considera che i giudici di merito hanno pronunciato sull’impugnazione di un avviso di accertamento asseritamente re lativo al canone per l’installazione di mezzi pubblicitari di cui al d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 62. E, come statuito dal Giudice RAGIONE_SOCIALE Leggi (Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141), e dalle Sezioni Unite della Corte (Cass. Sez. U., 7 maggio 2010, n. NUMERO_DOCUMENTO;
Cass. Sez. U., 3 novembre 2009, n. 23195) detto canone costituisce una mera variante dell’imposta comunale sulla pubblicità e conserva, quindi, la qualifica di tributo propria di quest’ultima, per cui le controversie aventi ad oggetto la sua debenza spettano alla giurisdizione RAGIONE_SOCIALE commissioni tributarie. Secondo, dunque, il criterio del petitum sostanziale, alla cui stregua la giurisdizione si determina sulla base della domanda, dovendosi avere riguardo, ai fini del riparto di giurisdizione, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale che va identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati (v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30009; Cass. Sez. U., 9 febbraio 2015, n. 2360; Cass. Sez. U., 11 ottobre 2011, n. 20902) non poteva, pertanto, dubitarsi della giurisdizione adita in relazione al provvedimento impugnato ed alla pretesa impositiva oggetto di contestazione. Né, del resto, l’accertamento condotto dal giudice del gravame – con riqualificazione della obbligazione tributaria adempiuta in termini di esclusione della fattispecie impositiva addotta a causa petendi dell’impugnazione – può refluire nel denunciato difetto di giurisdizione, venendo diversamente in rilievo questione che attiene alla fondatezza della domanda e, così, al merito del giudi zio (id est illegittimità dell’atto impositivo; v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33687). 5.8. Va, infine, rilevato che le censure (formulate con il terzo motivo) circa l’asserita omessa valutazione di dati decisivi è inammissibile in quanto, lamentandosi una omessa pronunzia su una eccezione di parte, la società contribuente avrebbe dovuto pro porre, semmai, un motivo ai sensi dell’ art. 360, primo comma n. 4, c.p.c. per motivazione apparente o per violazione del 112 c.p.c. e non già una censura sotto il profilo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. riguardante, come è noto, l’omesso esa me di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
5. 9. Occorre, quindi, precisare che la società ricorrente, con predetti motivi, ha pure dedotto, in vario modo, la questione -da ritenere fondata per le ragioni appresso specificate – della sopravvenuta illegittimità degli aumenti tariffari per l’imposta in esame per effetto dell’art. 23 del d.l. 22/06/2012, n. 83, convertito in legge 07/08/2012 n. 134 (come interpretato ex art. 1, comma 739, legge 208/15), che ha disposto l’abrogazione dell’art. 11 della legge 27/12/1997 n. 449.
In particolare l’art. 23, commi 7 e 11, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (entrato in vigore il 26 giugno 2012), aveva disposto, per un verso, che: «Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall’allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo» (nell’allegato 1 è incluso il sopra citato art. 11, comma 10, del d.lgs. 27 dicembre 1997, n. 449), e, per altro verso, che: «I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione RAGIONE_SOCIALE agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni dell e leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge».
L’art. 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 , ha, quindi, previsto che: «L’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l’articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei RAGIONE_SOCIALE di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel
senso che l’abrogazione non ha effetto per i RAGIONE_SOCIALE che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012».
In diritto, la questione centrale verte sull’ interpretazione degli effetti dell’abrogazione, disposta dall’art. 23, comma 7, del d.l. n. 83/2012, della facoltà per i RAGIONE_SOCIALE di disporre aumenti tariffari sull’ICP (nella specie in concreto operati per le annualità in esame), originariamente prevista dall’art. 11, comma 10, della l. n. 449/1997, tenuto conto del disposto di cui all’art. 1, comma 739, della l. n. 208/2015, che, come detto, ha fornito una norma di interpretazione autentica, stabilendo che tale abrogazione “non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012”.
Orbene l’interpretazione nel senso che tale disposizione avesse reso legittimi ‘per il futuro’ gli aumenti già deliberati, consentendone l’applicazione anche per gli anni successivi al 2012 tramite il meccanismo di proroga tacita risulta smentita, in primo luogo, dai principi fissati dalla Corte Cost. con la sentenza n. 15 del 30 gennaio 2018.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, a fronte RAGIONE_SOCIALE perplessità del giudice remittente secondo cui: «la disposizione censurata avrebbe creato due diversi regimi giuridici applicabili in materia di tariffe sull’ICP, rendendo possibile l’esercizio della facoltà di aument o -o meglio, di continuare ad applicare l’aumento già deliberato unicamente per quei RAGIONE_SOCIALE che si fossero avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto decretolegge. (…) In tal modo, per una categoria di RAGIONE_SOCIALE si sarebbe creata una nuova tariffa base, consolidando gli aumenti all’interno dell’imposta; il che rivelerebbe l’estensione della disposizione censurata ben al di là di quella che si vorrebbe interpretare, incidendo anche sulla disciplina generale della materia. Sarebbe del tutto irragionevole e discriminatorio stabilire per legge che possa procedersi al rinnovo tacito RAGIONE_SOCIALE tariffe recanti
maggiorazioni sulla base di una legge abrogata, poiché il rinnovo sarebbe equiparabile ad un nuovo provvedimento di conferma RAGIONE_SOCIALE statuizioni comunali, adottato in carenza di una disposizione legislativa che lo legittimi» ha chiarito che l’interpretazione che vedeva nella norma del 2015 un ripristino permanente della potestà di applicare le maggiorazioni era “non corretta” , laddove la norma interpretativa, ha un ambito applicativo strettamente circoscritto.
E, nell’ affrontare il tema cruciale dell’ultrattività RAGIONE_SOCIALE tariffe per gli anni successivi, ha affermato ‘… non è corretta l’interpretazione dell’art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i RAGIONE_SOCIALE che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l’altro, che a tale data ai RAGIONE_SOCIALE era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni. Era dunque ben possibile che essi avessero già deliberato in tal senso. Di qui la necessità di chiarire gli effetti dell’abrogazione disposta dal d.l. n. 83 del 2012, precisando che la stessa non poteva far cadere le delibere già adottate e che il 26 giugno del 2012 era il termine ultimo per la validità RAGIONE_SOCIALE maggiorazioni disposte per l’anno d’imposta 2012. Si tratta, quindi, effettivamente di una disposizione di carattere interpretativo, tesa a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero escludere o enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo (sentenze n. 132 del 2016, n. 127 del 2015, n. 314 del 2013, n. 15 del 2012 e n. 311 del 1995)’ La Corte costituzionale ha affermato, in sostanza, che la norma di interpretazione autentica non ha avuto alcuna efficacia sanante per le delibere successive al 2012 e non ha introdotto alcun doppio regime impositivo. Semplicemente, a partire dal 2013, i RAGIONE_SOCIALE non avevano più il
potere di applicare maggiorazioni né esplicitamente né tramite proroga tacita.
Quindi, dalla data di entrata in vigore del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, tutti gli atti di proroga anche tacita RAGIONE_SOCIALE maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione fondata su una norma non più esistente.
In linea con tale interpretazione va richiamato quanto evidenziato dal Consiglio di Stato con le sentenze nn. 6249 e 6250 del 2023 ove è stato osservato, in conformità alla pronuncia della Consulta, che “venuta meno la norma che consentiva di apportare mag giorazioni all’imposta di pubblicità, gli atti di proroga tacita di quest’ultima relativi ad anni di imposta successivi a tale data devono ritenersi illegittimi, essendo venuto meno il potere di disporre le suddette maggiorazioni tariffarie”.
E, sotto altro profilo, va evidenziato che la Risoluzione del MEF n. 2/DF del 14 maggio 2018, nel recepire le conclusioni formulate dalla Corte Cost., ha chiarito che “a partire dall’anno di imposta 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni in questione”.
La correttezza di una simile conclusione appare, infine, suffragata dalla tenore del sopravvenuto art. 1, comma 917, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il quale ha stabilito che: «In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun RAGIONE_SOCIALE a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi RAGIONE_SOCIALE somme acquisite dai RAGIONE_SOCIALE a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva», previsione normativa che muove dal dato acclarato della illegittimità gli atti d i proroga tacita all’imposta di
pubblicità di quest’ultima relativi ad anni di imposta successivi a partire dal 2013.
Muovendo da tali considerazioni la sentenza va, dunque, annullata dovendo i giudici di merito accertare le tariffe applicabili all’ anno 2014, con esclusione RAGIONE_SOCIALE maggiorazioni, anche per effetto di atti di proroga tacita, contra legem .
In conclusione in accoglimento del ricorso (per quanto di ragione) la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia nei limiti sin qui esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 .
Il Presidente NOME COGNOME