Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29290 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29290 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38483/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso gli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresentano e difendono;
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2690/8/2019, depositata il 07/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava avanti alla CTP di Roma il diniego di un residuo di rimborso Irpeg pari ad euro 1.682.414,13, oltre ad euro 1.444.773,29 per interessi.
RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio aveva comunicato alla società che il rimborso spettante a seguito della liquidazione ex art. 36 bis del DPR n. 600/1973 del mo dello 760/91 presentato per l’anno di imposta 1990, pari ad euro 4.765.364,91, era stato corrisposto in titoli di stato e che le somme erogate corrispondevano a quelle documentate.
La società lamentava l’illegittimità del diniego e della richiesta, da p arte dell’Ufficio, di documentazione condizionante il diritto al rimborso, in ragione della incontestabilità del credito esposto in dichiarazione, stante il suo riconoscimento da parte dello stesso Ufficio, che aveva altresì provveduto a liquidarlo nella m isura dell’80% a mezzo di titoli di stato, ex art. 1 comma 3, D.L. n. 526/1995, riservando il pagamento del residuo.
Richiedeva inoltre il pagamento degli interessi ultradecennali con decorrenza 1/01/2008, essendo trascorsi più di dieci anni dalla richiesta, ed il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, cod. civ.
L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso, la prescrizione del diritto e, nel merito, la non spettanza del rimborso.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo la spettanza del rimborso e degli interessi e rigettando la domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria.
La CTR del Lazio, rigettando gli appelli proposti da entrambe le parti, confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo.
Resiste la società contribuente con controricorso e propone ricorso incidentale, con unico motivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione lamenta la ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 bis comma 1 e comma 3 del D.L. 526/1995 convertito in legge 53/96 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.’ .
Allega la ricorrente che: i) dalla dichiarazione dei redditi presentata dalla società per l’anno 1990 emergeva un credito Irpeg di Lire 12.485.222.000 (euro 6.448.079,03); ii) il credito veniva contestato dall’Ufficio, che rilevava una imposta dovuta e non versata pari a Lire 10.403.934.000; iii) in data 17/02/1997 veniva notificata alla contribuente una cartella di pagamento per l’importo complessivo di Lire 18.889.887.000, per Irpeg, interessi e soprattasse; iv) a seguito del ricorso della società l’Ufficio, con provvedimento del 6 ottobre 1997, disponeva lo sgravio RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo; v) in riscontro della istanza, presentata nel 1996 dalla società, di estinzione del credito mediante assegnazione di titoli di stato, ai sensi del D.L. n. 252/1993, l’Uffici o provvedeva, con comunicazione del 25 agosto 1999, all’assegnazione di titoli di stato per un importo complessivo di Lire 9.227.614.000 (euro 4.765.664,91) a titolo di imposta e di Lire 2.906.698.000 (euro 1.501.184,23) a titolo di interessi.
Osserva in particolare che, con la comunicazione del 23/12/2014, oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo del giudizio e trascritta, in ossequio al principio di autosufficienza, nel corpo del ricorso, l’Ufficio, previa analitica indicazione dell’esito della liquidazione ex art. 36 bis DPR n. 600/73 del mod. NUMERO_DOCUMENTO presentato dalla società per l’anno 1990 e RAGIONE_SOCIALE rettifiche operate a seguito del ricorso dalla contribuente avverso la cartella di
pagamento, dava atto dello sgravio della cartella medesima e della spettanza di un rimborso pari a L. 9.227.614.000, già corrisposto in titoli di stato.
2.1. Con la predetta comunicazione l’RAGIONE_SOCIALE, fatta salva ‘la possibilità di eccepire la prescrizione del diritto al rimborso nel caso che non sia stata prodotta opposizione formale al minor rimborso nei termini previsti dal D.Lgs. 546/92’, riteneva ‘possibile il riesame della richiesta di rimborso, previo esame della certificazione, da produrre a cura della parte, atta a comprovare il diritto al rimborso non ancora cor risposto’.
2.2. Sostiene la ricorrente che, in tale quadro fattuale, la CTR abbia erroneamente attribuito la valenza di espresso riconoscimento del credito alla comunicazione di rimborso del 25 agosto 1999, anch’essa trascritta nel corpo del ricorso, lad dove l’RAGIONE_SOCIALE, dopo aver dato atto della modalità di rimborso mediante titoli di stato, informava la contribuente che ‘l’importo rimborsato potrebbe, nei casi previsti dalla legge 10 febbraio 1996, n. 53, art. 1bis comma 3, essere pari all’80% del credit o vantato, anziché al 100%’ e che ‘Ovviamente la parte non liquidata verrà rimborsata dall’Ufficio competente mediante ordinativo di pagamento’.
2.3. Lamenta a tale riguardo la ricorrente che la CTR non abbia verificato se la fattispecie in esame fosse sussumibile, anziché nella previsione di cui al citato art. 1-bis, comma 3, del D.L. 526/1995 convertito dalla L. n. 53/1996, in quella del precedente art. 1bis, comma 1, che ad avviso dell’RAGIONE_SOCIALE riguarderebbe le dichiarazioni dei redditi già liquidate e prevederebbe il ristoro integrale e non parziale mediante titoli di stato.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di inammissibilità del motivo per tardività.
Questa Corte regolatrice ha già avuto ripetutamente occasione di chiarire che ‘in tema di contenzioso tributario, il
contribuente che impugni il rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno (Cass. sez. V, 2.7.2014, n. 15026; conf., tra le altre e da ultimo, Cass. sez. V, 28.4.2023, n. 11284 e Cass., sez. V, 19/07/2023, n. 21256).
Il motivo è comunque inammissibile in relazione ad un differente profilo, in quanto presuppone un non ammissibile riesame di merito di questa Corte, volto ad indagare la documentazione prodotta dalla contribuente e il vaglio critico operatone dalla Commissione di secondo grado.
Nel caso di specie, invero, la contestazione non investe l’applicazione della norma al fatto ma l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze documentali che, afferma la ricorrente, se diversamente compiuto, avrebbe in ipotesi indotto il giudice di appello ad applicare una norma diversa.
La formale denuncia di errori di diritto, in realtà, sollecita una diversa valutazione della vicenda storica sottesa al giudizio ed un difforme apprezzamento RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie vagliate in sede d’appello. Secondo giurisprudenza costante di questa Suprema Corte è facoltà del giudice del merito, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, (…) la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi
ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per s é solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori (Cass., n. 15771 del 2019).
Il riesame dell’apprezzamento probatorio operato in sede di merito, dunque, è sottratto al giudizio di legittimità, a meno che esso non si presenti intrinsecamente implausibile tanto da risultare meramente apparente (…) pertanto chi censura non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, nel vigore del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, cos ì come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (Cass. n. 15771 del 2019).
Nel caso di specie, la CTR ha operato una coerente valutazione -nel senso del riconoscimento integrale del credito da parte dell’Amministrazione – degli elementi probatori acquisiti in atti, segnatamente: i) l’annullamento in autotutela della cartella di pagamento conseguente al disconoscimento del credito di imposta, ii) lo sgravio totale RAGIONE_SOCIALE somme iscritte a ruolo, iii) l’assegnazione di titoli di stato a parziale soddisfazione del credito, con la specificazione che la parte non liquidata sarebbe stata successivamente rimborsata dall’ufficio competente con ordine di pagamento.
Con il motivo di ricorso incidentale la controricorrente si duole della ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, comma 2, c.c. e 2967 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c.’, lamentando che erroneamente i giudici di appello abbiano ritenuto
non integrata la prova del maggior danno risarcibile subito dalla società contribuente.
Deduce, in particolare, la ricorrente che le obbligazioni di rimborso di imposta, essendo autonome rispetto a quella tributaria, dovrebbero essere disciplinate dalla norma generale civilistica dell’art. 1224, comma 2 cod. civ., come interpreta ta da questa Corte a sezioni unite con la sentenza 16 luglio 2008, n. 19499, secondo cui, quando il tasso di rendimento dei titoli pubblici con scadenza non superiore ad un anno sia superiore al tasso legale di interesse, il maggior danno da svalutazione ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. si presume in misura pari a tale differenza, salva la specifica prova di un danno ancora maggiore che il creditore riesca a fornire.
5.1. A tale riguardo deve in primo luogo osservarsi che l’attrazione alla giurisdizi one tributaria della domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria trova giustificazione nella necessità di assicurare la concentrazione della tutela giurisdizionale, sicché è dinanzi al giudice tributario presso il quale è stata prospettata la questione del diritto alla restituzione dell’importo non dovuto che devono essere esaminate anche le questioni conseguenziali, quale quella del maggior danno subito.
In secondo luogo, la suddetta attrazione non immuta la natura di obbligazione civilist a della restituzione dell’indebito, sicché è in relazione alla disciplina ed alla struttura propria di essa che devono essere valutati e considerati i presupposti applicativi per il riconoscimento del diritto al maggior danno da svalutazione monetaria.
Ha osservato questa Corte (cfr. Cass. n. 18759/2023) che tali considerazioni inducono a ritenere estensibile anche alla materia in esame, relativa alla domanda di risarcimento del danno da svalutazione monetaria in caso di tardivo rimborso di un credito di imposta, i principi di fondo espressi da questa Corte con la
pronuncia n. 19499 del 2008, ma interpretati in stretta correlazione con quanto statuito da questa Corte con la pronuncia 31 luglio 2007, n. 16871.
La prima pronuncia ha inteso definire quali siano, in termini generali, gli oneri di prova spettanti al creditore nel caso di ritardata restituzione di importi di somme di danaro in suo favore e, in particolare, si è ritenuto che: a) nelle obbligazioni pecuniarie, in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all’art. 1224, comma secondo, cod. civ., (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 1284, comma 1, cod. civ.; b) è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore a quella differenza, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata; c) il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand’anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell’interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l’utilità marginale netta dei propri investimenti; d) in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l’imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell’impresa ed all’entità del credito, sia presumibile, nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza
dell’inadempimento, ovvero che l’adempimento tempestivo si sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell’impresa.
E tuttavia, come già anticipato, con la precedente pronuncia di questa Corte 31 luglio 2007, n. 16871 si è specificamente presa in considerazione la questione dei limiti entro i quali il contribuente può far valere la domanda di rimborso in materia tributaria, ed è stato affermato il principio per cui «a quelle peculiari obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta (…) sono inapplicabili le disposizioni di cui agli art. 1224, primo comma, e 1284 c.c., essendo la disciplina dei relativi interessi moratori regolata da norme speciali, giustificate dalla particolare natura del credito, qualità dei soggetti e presupposti del rapporto – nel caso, dall’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, applicabile a tutte le ipotesi in cui siano dovuti dall’amministrazione finanziaria interessi in dipendenza di un rapporto giuridico tributario – le quali, prevalendo in ragione del principio di specialità sulla regola civilistica, l’assorbono ed integralmente la sostituiscono» (l’orientamento risul ta avvalorato da successive pronunce, anche recenti: Cass. 20 aprile 2016, n. 7803; Cass. 10 giugno 2016, n. 11943; Cass. 29 marzo 2019, n. 8844; Cass. 28 giugno 2017, n. 16087; Cass. 5 aprile 2023, n. 9443).
5.2. Le due pronunce non sono incompatibili fra di loro, ma alle stesse va data una lettura coordinata.
Con la pronuncia n. 16871/2007 si è dato atto della specialità della materia tributaria in tema di rimborsi e si è precisato che: ‘Una maggiore attenzione in proposito è imposta per la valutazione di quelle peculiari obbligazioni pecuniarie costituite dai crediti di imposta per i quali sono inapplicabili le disposizioni di cui agli artt. 1224, comma 1, e 1284 c.c., essendo la disciplina dei relativi interessi moratori regolata da norme speciali, giustificate dalle
particolari natura del credito, qualità dei soggetti e presupposti del rapporto, nel caso dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 44, applicabile a tutte le ipotesi in cui siano dovuti dall’amministrazione finanziaria interessi in dipendenza di un rapporto giuridico tributario, le quali, prevalendo in ragione del principio di specialità sulla regola civilistica, la assorbono ed integralmente la sostituiscono’.
In sostanza, proprio l’esistenza di una disciplina speciale in materia di interessi mora tori nell’ambito tributario, esclude che si possa dare applicazione all’art. 1224, comma primo, cod. civ., ed all’art. 1284, cod. civ.
I principi espressi dalla suddetta pronuncia vanno adeguati a quanto, successivamente, precisato con la pronuncia 16 luglio 2008, n. 19499, che ha un contenuto generale per tutte le obbligazioni pecuniarie. Pertanto, la particolarità dell’obbligazione tributaria implica che il maggior danno di cui all’art. 1224, comma secondo, cod. civ., (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) sia in via generale riconoscibile in via presuntiva, anche per il creditore che ne domandi il risarcimento, nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi dell’art. 44 del d.P.R. n. 602/1973.
6. Il motivo è comunque viziato da profili di inammissibilità nella parte in cui rimette al giudice di legittimità una nuova e diversa valutazione degli elementi offerti dalla società contribuente a sostegno della propria richiesta, elementi che la CTR ha comunque esaminato, escludendo la sussistenza del maggior danno, considerata anche l’assenza di censura, sotto il profilo del vizio di motivazione in fatto, con riguardo all’apprezzamento operato dal giudice di merito.
In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili.
In ragione della reciproca soccombenza, le spese del presente grado di legittimità sono compensate tra le parti.
Si rileva, infine, che all’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023.