Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4881 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4881 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7560/2022 R.G. proposto da : NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DEL LAZIO n. 4124/2021 depositata il 20/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito della sentenza numero 5842/28/2016, pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, l’Ufficio ha operato a norma dell’articolo 68 del decreto legislativo numero n. 546 del 1992, con iscrizione a ruolo provvisoria delle somme decise dal primo giudice, notificando al contribuente l’intimazione di pagamento qui in esame.
Il contribuente Avv. NOME COGNOME impugnava il predetto avviso avanti la CTP di Napoli il giorno 3 maggio 2017 ed anche avanti la CTP di Roma il giorno 8 maggio 2017, ritenendola competente per aver ivi spostato nelle more la propria residenza.
Il giudizio romano aveva esito sfavorevole, donde ricorreva in appello la parte contribuente, ma il giudice del gravame riconosceva l’incompetenza territoriale della CTP di Roma, individuando la competenza territoriale inderogabile sulla base della sede dell’Ufficio che ha emesso l’atto, non della residenza del contribuente. Dichiarava pertanto l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
Avverso questa sentenza ricorre per la cassazione la parte contribuente affidandosi a due motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell’articolo 5, secondo comma, del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nella sostanza, si afferma che l’incompetenza territoriale non possa essere rilevata d’Ufficio oltre il primo grado e che il collegio di appello sia andato oltre la domanda, non essendo stato investito della questione circa la competenza territoriale del giudice di primo grado.
Con il secondo motivo si profila censura ai sensi dell’articolo 360, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile per violazione
del giudicato intervenuto sulla questione della competenza territoriale. Nella sostanza si afferma che in assenza di impugnazione di parte pubblica sul profilo della competenza territoriale, su tale profilo sia sceso il giudicato.
In via preliminare di rito si deve osservare che il ricorso introduttivo in primo grado sia stato proposto il giorno 3 maggio 2017 avanti la CTP di Napoli e l’8 maggio 2017 avanti la Commissione provinciale di Roma.
Devesi quindi rilevare una litispendenza con priorità al giudizio radicato su Napoli, rispetto a quello successivamente proposto avanti il collegio romano, giudizio questo che diventa pertanto inammissibile concretando un ne bis in idem, in violazione al principio di litispendenza.
Venuto alla trattazione in questa stessa odierna adunanza camerale il ricorso afferente il giudizio prioritariamente radicato su Napoli (rgn. 28105/2019) da cui si desume la litispendenza al momento dell’introduzione del ricorso di primo grado del presente giudizio (rgn. 7560/2022), quale giudice del fatto processuale, questa Suprema Corte di legittimità ritiene che il presente giudizio possa essere, pertanto, definito cassando, senza rinvio, la sentenza impugnata e dichiara ndo l’ inammissibilità del ricorso di primo grado (Cass. S.U. n.9409/1994).
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre quelle dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. cinquecentodieci/00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 15/01/2025.