Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19099 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/07/2024
Oggetto: Processo tri- butario – questione preliminare rigettata – giudicato interno
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29426/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, incorporante per fusione la RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (Pec: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO COGNOME (Pec: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studi del primo difensore in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.8120/17/2016, depositata il 7 dicembre 2016, non notificata. camerale del 28 febbraio 2024
Udita la relazione svolta nell’adunanza dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio è stato rigettato l’ appello principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE e rigettato l’appello incidentale, proposti contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n.12833/46/15 con la quale è stato accolto il ricorso della società RAGIONE_SOCIALE, incorporante per fusione la RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la cartella di pagamento emessa ex artt. 36 bis d.P.R. n. 600/73 e 54 bis d.P.R. n. 633/72 a seguito di controllo RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni IVA ed IRAP relative all’anno di imposta 2010, del complessivo importo di euro 5.517.411,72.
La società ha proposto ricorso deducendo in via preliminare, tra l’altro, la violazione del disposto di cui agli artt. 6 comma 4 della Legge 212/2000, 36-bis del d.P.R. n. 602/1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, per non aver l’Ufficio invitato la parte a fornire chiarimenti e, nel merito, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE pretese. Il giudice di prime cure ha
disatteso, tra le altre, la suddetta questione preliminare ma ha accolto la prospettazione della contribuente nel merito.
L’RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello, censurando la decisione per errore del giudice nell’interpretazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE norme, l’ omessa o carente motivazione della sentenza e ribadendo la legittimità della cartella di pagamento impugnata. La società si è costituita in appello contrastando le argomentazioni sollevate dall’Ufficio e chiedendo il rigetto del gravame. Il giudice d’appello ha ritenuto assorbente la questione preliminare del mancato rispetto dell’ art. 6 comma 4 della Legge 212/2000 e ha rigettato l’impugnazione.
Avverso la decisione propone ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi contro cui resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale per due motivi.
Considerato che:
In via preliminare, va scrutinata e disattesa l’eccezione di tardività dell’impugnazione proposta dalla contribuente.
5.1. La notifica del ricorso è tempestiva, dal momento che la sentenza impugnata, non notificata, è stata depositata il 7 dicembre 2016 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 6 dicembre 2017. Il termine ‘lungo’ per impugnare ex art.38 comma 3 d.lgs. 546/1992 in riferimento all’art.327 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie è semestrale, poiché il ricorso avanti alla CTP è stato proposto il 29.7.2014; il suddetto termine è scaduto il 7.6.2017, ossia nel periodo compreso tra il 24.4.2017 e il 30.9.2017.
Trova così applicazione l’art.11 comma 9 del d.l. n.50/17, convertito in legge n.96/17, che differisce, per la proroga semestrale ivi prevista, la scadenza del termine per impugnare al 7.12.2017, allorquando è tempestivamente intervenuta la notifica del ricorso.
5.2. Non coglie nel segno l’ulteriore argomentazione della società secondo la quale, per effetto della sentenza di primo grado, al momento della proposizione dell’appello la cartella impugnata «non era di fatto
più esistente» e di valore indeterminabile con conseguente, a suo dire, impossibilità di adire alla definizione agevolata prevista dal d.l. n.50/17 e inapplicabilità della sospensione feriale. La cartella è infatti tutt’ora oggetto di controversia, e sussiste un interesse processuale alla decisione del ricorso sulla controversia ex art.100 cod. proc. civ., così come al momento dell’entrata in vigore del d.l. n.50/17 sussisteva un interesse alla condonabilità della controversia avente ad oggetto la cartella di pagamento per l’anno di imposta 2010 del complessivo importo di euro 5.517.411,72 relativa ad II.DD. e IVA diversa da quella riscossa all’importazione.
Sempre preliminarmente alla disamina RAGIONE_SOCIALE censure, in presenza di litisconsorzio processuale, dev’essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione della Provincia di Roma RAGIONE_SOCIALE, parte del processo di appello e cui non risulta notificato il ricorso per cassazione.
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di RAGIONE_SOCIALE entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2024