Litisconsorzio Processuale: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Coinvolgere Tutte le Parti
Nel complesso mondo del diritto, i principi procedurali garantiscono l’equità e la correttezza del processo. Tra questi, il litisconsorzio processuale assume un’importanza cruciale, specialmente nei giudizi di impugnazione. Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire questo concetto e le sue implicazioni pratiche. Il caso in esame dimostra come l’omessa notifica del ricorso a una delle parti necessarie possa bloccare l’intero procedimento, costringendo il giudice a intervenire per sanare il vizio.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario. Una società a responsabilità limitata, ormai cancellata dal registro delle imprese, era destinataria di un avviso di accertamento per imposte non versate. L’ex liquidatore e l’ex socio unico della società avevano impugnato tale atto, ottenendo una vittoria parziale davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. In particolare, i giudici d’appello avevano stabilito che le sanzioni tributarie non potevano essere trasferite agli ex soci dopo la cancellazione della società, essendo strettamente personali.
Contro questa decisione, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’amministrazione finanziaria ha commesso un errore procedurale: ha notificato il ricorso solo all’ex liquidatore, omettendo di coinvolgere l’ex socio unico, il quale era stato parte attiva e vittoriosa nei precedenti gradi di giudizio.
L’Importanza del Litisconsorzio Processuale nel Ricorso
La Corte di Cassazione, prima di esaminare il merito della questione, ha rilevato d’ufficio questo vizio. La sentenza di secondo grado aveva prodotto effetti inscindibili sia per l’ex liquidatore sia per l’ex socio. Entrambi avevano un interesse comune a difendere la decisione a loro favorevole. Di conseguenza, l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate doveva necessariamente essere notificata a entrambi.
Quando una sentenza riguarda più parti in modo inscindibile o su questioni tra loro dipendenti, si parla di causa inscindibile. In questi casi, la legge impone un litisconsorzio processuale necessario anche nel grado di impugnazione. Ciò significa che tutte le parti del giudizio precedente devono essere presenti anche nel nuovo grado per garantire che la decisione sia uniforme e che il principio del contraddittorio sia rispettato.
La Decisione della Corte: Integrazione del Contraddittorio
Constatata l’assenza di una delle parti necessarie (l’ex socio unico), la Suprema Corte non ha potuto procedere con la decisione sul ricorso. Ha invece emesso un’ordinanza interlocutoria, ovvero un provvedimento che non definisce il giudizio ma ne regola lo svolgimento.
Con tale ordinanza, la Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio, ordinando all’Agenzia delle Entrate, in qualità di parte più diligente, di notificare il ricorso anche all’ex socio entro un termine perentorio di 60 giorni. Il procedimento è stato quindi rinviato a nuovo ruolo, in attesa che il vizio procedurale venga sanato.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione è radicata nel principio fondamentale del giusto processo e del diritto di difesa. La sentenza impugnata aveva un effetto unitario su entrambe le parti private coinvolte nel giudizio di merito. Escludere una di esse dal giudizio di legittimità avrebbe significato privarla della possibilità di difendere una pronuncia a sé favorevole, violando il principio del contraddittorio. La Corte, pertanto, ha agito per ripristinare la corretta composizione soggettiva del processo, condizione indispensabile per poter validamente procedere all’esame del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un importante monito per chiunque intraprenda un’azione legale. La cura degli aspetti procedurali è tanto fondamentale quanto la fondatezza delle proprie ragioni nel merito. In particolare, nei casi di impugnazione di sentenze con pluralità di parti, è essenziale verificare che tutti i soggetti interessati dalla decisione siano correttamente evocati in giudizio. Omettere la notifica a un litisconsorte necessario non porta a una vittoria più facile, ma a un inevitabile arresto del procedimento, con conseguente dispendio di tempo e risorse per sanare l’errore commesso.
Cosa succede se un ricorso per Cassazione non viene notificato a tutte le parti necessarie del precedente giudizio?
La Corte non può decidere nel merito e ordina l’integrazione del contraddittorio, imponendo alla parte ricorrente di notificare l’atto alla parte mancante entro un termine stabilito. Il processo viene sospeso fino a che la notifica non sia avvenuta correttamente.
Perché in questo caso era necessario coinvolgere anche l’ex socio unico?
Perché l’ex socio unico era stato parte nel giudizio di secondo grado e la sentenza impugnata produceva effetti diretti e inscindibili anche nei suoi confronti. Per garantire il suo diritto di difesa e la validità del processo, la sua partecipazione al giudizio di Cassazione era indispensabile.
Cos’è il litisconsorzio processuale in un giudizio di impugnazione?
È la situazione in cui tutte le parti presenti in un precedente grado di giudizio devono necessariamente partecipare anche al giudizio di impugnazione, poiché la questione oggetto della decisione è comune e inscindibile per tutte loro. Questo garantisce che la sentenza finale sia unitaria e valida per tutti i soggetti coinvolti.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11937 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11937 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2025
Oggetto: litisconsorzio
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4377/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAILpec.ordineforenseEMAILsalernoEMAILit), domiciliato presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4613/5/2023, depositata in data 25.7.2023 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 31 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n. 4613/5/2023 depositata in data 25.7.2023 veniva parzialmente accolto l’appello proposto da NOME COGNOME n.q. di liquidatore p.t. ed ex socio e da NOME COGNOME n.q. di socio titolare del 100% del capitale della società RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data 15/09/2020.
Veniva così riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 1440/9/2022 la quale aveva rigettato l’avviso di intimazione per II.DD. e IVA relative all’anno di imposta 2010 in conseguenza dell’i scrizione a titolo provvisorio nei ruoli in pendenza di processo ai sensi dell’a rt. 68 d.lgs. n. 546 del 1992 per mancato pagamento dell’importo oggetto dell’avviso di accertamento relativo al medesimo periodo di imposta a seguito della sentenza n.2525/12/21 emessa dalla CTR e favorevole all’Amministrazione finanziaria. Il giudice d’appello accoglieva l’appello limitatamente alle sanzioni tributarie che riteneva riferibili alla sola persona giudica e, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, non trasmissibili in capo a NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo, cui replica con controricorso NOME COGNOME
Considerato che:
In primo e secondo grado è stato parte costituita nel processo NOME COGNOME n.q. di socio titolare del 100% del capitale della società RAGIONE_SOCIALE cancellata dal registro delle imprese in data
15/09/2020, e nei confronti del quale la sentenza impugnata spiega effetto, ma non risulta gli sia stato notificato il ricorso per Cassazione né si è costituito spontaneamente.
Dev’essere perciò ricostituito il litisconsorzio processuale attraverso l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a cura della parte più diligente;
P.Q.M.
La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia a nuovo ruolo a tal fine.
Così deciso il 31.1.2025