Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4981 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24784/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore ;
– intimata – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1172/2015 depositata in data 25/03/2015, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
-la CTR della Lombardia rigettava l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della CTP di Varese che aveva rigettato il ricorso da esso proposto contro il preavviso di fermo e la presupposta cartella di pagamento per Irpef relativa all’ anno di imposta 1996; in particolare i giudici di appello ritenevano infondata la doglianza relativa all ‘ omessa o inesistente notifica della cartella in quanto, pendente il fallimento del contribuente, cui era stato esteso, quale socio illimitatamente responsabile di società di persone, il fallimento della società, era stata notificata al curatore fallimentare;
il ricorrente ha proposto ricorso affidato ad un motivo;
RAGIONE_SOCIALE, cui è stato indirizzato e notificato il ricorso, in data 19-23/10/2015, non ha svolto attività difensiva;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25/01/2024;
Considerato che:
Co n l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 212 del 2000, del combinato disposto degli artt. 43 legge fallimentare, e 24, primo e secondo comma, Cost., e dell’art. 147, primo comma, l. fallimentare , lamentando l’erroneità della decisione di appello, in quanto, trattandosi di debiti di imposta per anno (1996) antecedente alla dichiarazione di fallimento (intervenuta nel 1999), la cartella doveva essere notificata anche al contribuente presso la sua residenza anagrafica.
Preliminarmente va rilevato che la sentenza impugnata è stata pronunciata anche nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE mentre il ricorso per cassazione è stato notificato unicamente al concessionario per la riscossione.
Vi è, pertanto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di detta parte, sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità RAGIONE_SOCIALE cause anche ove non sussista il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della parte pretermessa. (Cass. 03/11/2022, n. n. 32459; Cass. 14/04/2022, n. 12178; Cass. 30/10/2018, n. 27616).
La causa, pertanto, va rinviata a nuovo ruolo per tale adempimento.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.