Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19447 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12694/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA), che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA TOSCANA n. 737/29/15 depositata il 21/04/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 737/29/15 del 21/04/2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) accoglieva l’appello
proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 86/02/09 della Commissione tributaria provinciale di Pisa (di seguito CTP), che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME nei confronti di una cartella di pagamento concernente l’omesso pagamento dell’IVA relativa all’anno 1997 .
1.1. La CTR accoglieva l’appello di NOME, evidenziando che: a) le cartelle di pagamento relative a dichiarazioni presentate entro il 31/12/2001 avrebbero dovuto essere notificate nei cinque anni successivi; b) tuttavia, la cartella era stata emessa a seguito di istanza di condono in ragione del parziale inadempimento del pagamento, sicché la notifica della stessa doveva ritenersi tempestiva.
Avverso la sentenza di appello NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ.
NOME si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 , primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 351 cod. proc. civ. e degli artt. 14, comma 1, e 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere AE proposto appello avverso la sentenza della CTP senza notificare l’atto all’Agente della riscossione, nei confronti del quale era stato integrato il contraddittorio in primo grado.
1.1. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione dell’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere AE proposto in grado di appello eccezioni nuove, concernenti l’emissione della cartella di
pagamento a seguito del parziale inadempimento al pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute per condono.
1.2. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 9 bis della l. 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto perfezionata la procedura di condono, con conseguente ritenuta legittimità del recupero.
Il primo motivo è fondato e assorbente degli ulteriori motivi di ricorso.
2.1. Da quanto dedotto e trascritto in ricorso si evince che il giudizio di primo grado si è svolto anche nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e che, inoltre, la CTP ha accolto il ricorso del contribuente proprio in ragione della tardiva notifica della cartella di pagamento, notifica il cui onere grava appunto sull’Agente della riscossione.
2.2. Orbene, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 il ricorso in appello è proposto «nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado», con conseguente sussistenza di un litisconsorzio necessario di natura processuale anche laddove non fosse sussistente un originario litisconsorzio di natura sostanziale (cfr. Cass. n. 27616 del 30/10/2018; Cass. n. 10934 del 27/05/2015).
2.3. Del resto, nemmeno si verte in materia di cause scindibili (cfr. Cass. n. 31922 del 05/11/2021; Cass. n. 25588 del 27/10/2017; si veda, da ultimo, anche Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024), riguardando la materia del contendere (anche) la tempestività della notifica della cartella di pagamento, che costituisce attività propria dell’Agente della riscossione .
2.4. Ne consegue non già l’inammissibilità dell’appello, ma semplicemente la nullità del giudizio di secondo grado, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e necessità di
integrare il contraddittorio in appello (si veda Cass. n. 27616 del 2018, cit. ).
3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 15/02/2024.