Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32595 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32595 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22711/2019 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
COMUNE
DI
NAPOLI
-intimato- avverso SENTENZA di COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Campania, NAPOLI n. 728/2019 depositata il 30/01/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello della RAGIONE_SOCIALE e annullava la decisione di primo grado, dichiarando dovuta dalla contribuente la Tarsu dal 21 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012, per € 3.401,00;
ricorre per cassazione la contribuente con 4 motivi di ricorso;
resiste con controricorso il concessionario RTI del Comune di Napoli che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. e nel merito ne chiede il rigetto in quanto infondato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Risulta fondato il primo motivo di ricorso, che logicamente assorbe gli altri essendo pregiudiziale l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, parte del giudizio di primo grado ma non evocato in appello.
Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione degli art. 331 cod. proc. civ. e 53, secondo comma d. lgs. 546 del 1992, rilevante per l’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Napoli, parte del giudizio di primo grado).
Preliminarmente devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto non specifico ed in fatto. Il ricorso risulta ammissibile poiché rappresenta adeguatamente la questione di fatto anche riportando gli atti essenziali del processo e prospetta violazioni di legge -processuale e sostanziale – in maniera comprensibile e specifica.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU NOME vs Italia, del 23 maggio 2024 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di
integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processo e ne rappresenta la sintesi, individuandoli specificamente.
4. Il Comune di Napoli è stato convenuto davanti alla Commissione tributaria provinciale, e la stessa sentenza impugnata lo rileva. Tra il Comune e il suo concessionario non sussiste certamente litisconsorzio necessario sostanziale (Cass. Sez. U., 25/07/2007, n. 16412, Rv. 598269 -01). Tuttavia, il litisconsorzio è processuale in quanto il giudizio deve svolgersi nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, nei cui confronti sia ancora configurabile un interesse; la mancata costituzione non rileva, in quanto il Comune è stato evocato in giudizio dalla contribuente, con la notifica del ricorso originario, come emerge dalla stessa sentenza oggi impugnata.
Nemmeno è rilevante, nel presente caso la distinzione tra causa inscindibile, scindibile o dipendente in quanto il litisconsorzio è di natura processuale e, peraltro, titolare del credito è proprio il Comune («In tema di processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regole processualcivilistiche, cosicché, in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., nelle cause scindibili non vi è obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti di quelle parti del giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione all’appello sia venuto meno» Cass. Sez. U., 30/04/2024, n. 11676, Rv. 670949 -01; vedi anche Cass. Sez. 5, 27/10/2017, n. 25588, Rv. 646125 -01 che ritiene non necessaria l’integrazione del contraddittorio nei
confronti del concessionario, convenuto in primo grado, in quanto l’impugnazione aveva ad oggetto solo l’esistenza dell’obbligazione tributaria). Dal che si evince la effettiva permanenza di un interesse a partecipare al giudizio del Comune, così come della stessa parte contribuente ad ottenere una sentenza che sia anche ad esso opponibile.
Non si configura, però, l’inammissibilità dell’appello, ma solo l’esigenza di integrare il contraddittorio con tutte le parti del processo di primo grado: «Nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità» (Cass. Sez. 5, 30/10/2018, n. 27616, Rv. 651077 – 01).
La sentenza deve, quindi, cassarsi con rinvio alla CGT di secondo grado della Campania in diversa composizione che provvederà ad integrare il contraddittorio, e a regolamentare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 02/12/2025 .
Il Presidente
NOME COGNOME