Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21930 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21930 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto: litisconsorzio processuale -cause scindibili -eccezioni proprie dell’atto agente della riscossione
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 18150/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, n. 336/7/2022, depositata il 23.1.2022 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 maggio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, n. 336/7/2022, depositata il 23.1.2022 veniva rigettato l’ appello proposto da RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria n. 575/8/2019 che aveva ad oggetto la cartella di pagamento notificatale dall’agente della riscossione per un credito, vantato dall’Agenzia delle entrate, IVA relativo al periodo di imposta 2013.
Disattese le questioni preliminari, nel merito il giudice di appello riteneva di non doversi discostare dalla sentenza di prime cure, sotto un primo profilo perché era valida la notifica tramite pec e l’atto notificato era pervenuto nella sfera di conoscenza della contribuente. Inoltre, erano equiparate le firme digitali di tipo Cades e Pades ai fini della sottoscrizione del documento pdf e, comunque, la controversia riguardava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatico ex art. 36 bis del d.P.R. 600/1973, che recava tutte le indicazioni richieste dalla legge ed era conforme al modello ministeriale, anche quanto al calcolo degli interessi nel loro ammontare, conoscibile con la normale diligenza né era stato in alcun modo evidenziato in modo specifico qualche eventuale errore di calcolo.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente, deducendo tre motivi, che illustra con memoria ex art.380 bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Considerato che:
In via pregiudiziale alla disamina delle singole censure, dev’essere esaminata l’eccezione di non integrità del litisconsorzio processuale nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione, parte del processo di appello e che non risulta intimata, ossia destinataria della notifica del ricorso per Cassazione, come eccepito dall’ Agenzia delle Entrate nel controricorso.
In proposito va considerato che nella memoria illustrativa parte ricorrente replica sulla eccezione di mancanza di integrità del litisconsorzio, la quale però non conduce, come ritiene la contribuente, all’inammissibilità del ricorso per cassazione.
E’ poi vero che esiste una condivisa giurisprudenza di sezione sulle cause scindibili, richiamata anche nella memoria, e che parte contribuente in una controversia come quella di specie può decidere in linea di principio di evocare in giudizio solo il titolare del credito, o l’agente della riscossione o entrambe.
Tuttavia, il Collegio ritiene che, una volta esercitata la scelta in primo grado e reiterata in appello, si sia costituito un litisconsorzio processuale che va rispettato anche in sede di legittimità in quanto si pone un tema di opponibilità della decisione sull’impugnazione della sentenza di appello alle parti di quel grado di giudizio. Nel caso di specie, nei due gradi di merito l’agente della riscossione è stata parte del giudizio, mentre non risulta che le sia stato notificato il ricorso per Cassazione.
Sotto un ulteriore profilo, nella specie il litisconsorzio non pare meramente processuale riferito a cause scindibili. Va al proposito considerato che l ‘orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 16813 del 24/07/2014, poi sempre confermata) è costante nel ritenere non configurabile il litisconsorzio necessario tra il soggetto incaricato del servizio di riscossione delle imposte, mero destinatario del pagamento, e l’Agenzia delle entrate, sicché non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio nella fase dell’im-
pugnazione, a meno che la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, nonché nel caso del litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti.
Tale si deve ritenere il caso di specie, nel quale assume rilevanza la circostanza che la ricorrente ha contestato proprio la modalità di notificazione telematica posta in essere dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, denunciando il vizio di notifica della cartella di pagamento per aver l’ADER inviato un file in formato PDF privo di firma digitale. Pertanto, posto che è contestata un’attività propria dell’agente della riscossione in relazione all’atto impugnato alla base del presente processo, è evidente la necessità di ricostituire il litisconsorzio anche nei confronti dell’agente della riscossione.
La controversia va conclusivamente rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire l’integrazione del litisconsorzio nei termini sopra indicati.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e assegna termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per la notifica del ricorso nei confronti dell’agente della riscossione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29.5.2025