Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30953 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30953 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/11/2025
Oggetto: Litisconsorzio processuale in appello Omessa impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza nei confronti di tutte le parti – Conseguenze Inammissibilità del gravame – Esclusione – Ordine d’integrazione del contraddittorio – Necessità
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17577/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale successore di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore , e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , entrambe domiciliate in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sono rappresentate e difese ope legis ;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale su foglio separato unito materialmente al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio del dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria, n. 1745/3/2017, depositata in data 7 dicembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Savona, l’intimazione di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificatale dall’RAGIONE_SOCIALE per complessivi euro 750.564,30, e le prodromiche nove cartelle di pagamento, emesse a titolo di Irpef, Irap, Ires, Iva ed altro per il periodo dal 2002 al 2011.
La contribuente deduceva: l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento per vizio di notifica; la nullità dell’intimazione di pagamento per vizio di motivazione e di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE stessa, nonché la sua illegittimità in mancanza RAGIONE_SOCIALE previa notifica RAGIONE_SOCIALE sottostanti cartelle; la violazione dell’art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 in relazione al vizio di sottoscrizione del ruolo, con conseguente inidoneità dello stesso a costituire titolo esecutivo.
All’esito del giudizio, nel corso del quale si costituiva RAGIONE_SOCIALE ed interveniva volontariamente l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la CTP accoglieva parzialmente il ricorso ed annullava, per nullità RAGIONE_SOCIALE notifica a mezzo pec, la sola intimazione di pagamento, dichiarando la validità RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE sottostanti cartelle di pagamento.
La società contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE Liguria, chiedendo, tra l’altro, che venisse dichiarata l’invalidità anche RAGIONE_SOCIALE notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento. L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE) proponeva appello incidentale in ordine alla declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALE notifica dell’intimazione di pagamento, da ritenersi invece, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, validamente effettuata via pec ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
La CTR riteneva che l’RAGIONE_SOCIALE non fosse ritualmente costituita, in quanto, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 546/92, come modificato dal d.lgs. n. 156/2015, dal giorno 01/01/2016 la stessa non poteva essere rappresentata e difesa da un legale esterno, bensì solo
dall’Avvocatura dello Stato o da proprio personale. Inoltre, il giudice di appello escludeva di dover integrare il contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, costituita volontariamente in primo grado ed interessata solo marginalmente dalle contestazioni RAGIONE_SOCIALE società contribuente.
Nel merito, la CTR dichiarava la «giuridica inesistenza dell’intimazione di pagamento e RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali notificate via pec e la nullità RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali sottese notificate via posta». In particolare, a sostegno RAGIONE_SOCIALE declaratoria di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica dell’intimazione di pagamento, si deduceva che: a) trattandosi dell’invio di una copia digitale di un atto originale analogico, risultava omessa l’attestazione di conformità RAGIONE_SOCIALE copia all’originale; b) la ricezione nella cassetta di posta elettronica certificata del destinatario non assicurava la conoscenza dell’atto, ma solo la disponibilità del documento nella cassetta; c) stante l’assenza dell’attestazione di conformità, sarebbero state necessarie la firma digitale e l’estensione del file in ‘.p7m’, al fine di certificare la provenienza e la non modificabilità del documento informatico inviato.
Avverso la decisione RAGIONE_SOCIALE CTR hanno proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo, con il quale, in relazione alla statuizione di inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica dell’intimazione di pagamento, hanno dedotto la «violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.p.r. 602 del 1973, degli artt. 4, 6 e 45 del d.lgs. 68/2005 e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 30, co. 1, n. 3 c.p.c.». La società contribuente ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato, quindi, fissato per l’adunanza camerale del 04/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre rilevare, d’ufficio, la nullità del processo d’appello in quanto svoltosi a contraddittorio non integro, con conseguente nullità anche RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata.
In ordine alla rilevabilità d’ufficio di tale questione, è sufficiente richiamare, ex multis , la recente pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 29/08/2025, n. 24172), con cui, in materia di giudicato implicito, si è esclusa la possibilità di formazione di un giudicato interno in ordine ai vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo ed a quelli relativi a questioni “fondanti” (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data ), tra le quali rientra la violazione del contraddittorio per indebita pretermissione del litisconsorte necessario (pag. 30 sentenza cit.).
Nel merito RAGIONE_SOCIALE questione, va rilevato che con il ricorso originario, come risulta dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR, la società contribuente aveva contestato l’intimazione di pagamento e le sottostanti cartelle esattoriali, e lamentato non solo vizi RAGIONE_SOCIALE notifica, ma anche vizi relativi al ruolo ed alla mancata sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle, chiedendo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE prescrizione del credito dell’Amministrazione finanziaria. La CTP di Savona ha ritenuto valide e correttamente notificate le cartelle di pagamento, mentre ha annullato l’intimazione di pagamento per la nullità RAGIONE_SOCIALE relativa notifica via Pec.
In proposito, questa Corte ha affermato che, qualora il contribuente, come nel caso di specie, abbia presentato ricorso contro l’atto esattivo, eccependo vizi imputabili sia all’RAGIONE_SOCIALE che all’RAGIONE_SOCIALE, e le parti abbiano tutte partecipato al giudizio di primo grado, in appello si configura il c.d. “litisconsorzio processuale”, con applicazione dell’art. 331 c.p.c. (Cass. 05/11/2021, n. 31922; Cass. 03/11/2020, n. 24402; Cass. 23/12/2019, n. 34277, in un giudizio tra le stesse parti; Cass. 04/04/2018, n. 9295; Cass. 27/05/2015, n. 10934). Si è precisato
che anche l’intervento adesivo dipendente – previsto dall’art. 14 d.lgs. n. 546/1992 – determina un’ipotesi di causa inscindibile, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello (Cass. 15/06/2010, n. 14423).
Ed invero, l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado. Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e RAGIONE_SOCIALE sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass. 08/11/2017, n. 26433, la quale ha cassato con rinvio la sentenza di appello che non aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto non convenuta nel giudizio d’appello, pur essendo stata parte nel giudizio di primo grado avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento per TARSU).
Ed è opportuno rammentare che tale opzione interpretativa è stata di recente avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali -chiamate a stabilire, tra l’altro, se l’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 sia compatibile, nell’ipotesi in cui l’impugnazione non sia stata
indirizzata a tutte le parti del giudizio di primo grado, con la disciplina dettata dagli artt. 331 e 332 c.p.c. – hanno ribadito che il litisconsorzio in appello tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (nell’ipotesi di evocazione in giudizio di entrambi in primo grado) sussiste solo nel caso di cause inscindibili, ricorrente quando le censure del contribuente abbiano investito, oltre al merito RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria, anche vizi propri RAGIONE_SOCIALE cartella (Cass., Sez. U., 30/04/2024, n. 11676).
Nella specie, come già rilevato, la società contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento e le cartelle esattoriali, non solo per vizi RAGIONE_SOCIALE notifica, ma anche per vizi relativi al ruolo ed alla mancata sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE cartelle, chiedendo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE prescrizione del credito dell’Amministrazione finanziaria. L’appellante, però, non ha notificato il gravame all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, già parte in primo grado, né il giudice ha disposto l’integrazione del litisconsorzio processuale, ritenendo erroneamente non configurabile una situazione di inscindibilità RAGIONE_SOCIALE posizioni processuali.
A ciò consegue la nullità del giudizio di appello e RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, e la necessità di rimettere le parti al giudice di appello per consentire l’integrazione del litisconsorzio processuale in quel grado di giudizio (in tal senso: Cass. 30/10/2018, n. 27616; Cass. 27/07/2018, n. 20039).
Constatata, quindi, la non integrità del contraddittorio nel giudizio di appello, e la mancata applicazione dell’art. 331 c.p.c., la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata e dell’intero giudizio di secondo grado, e rimette la causa innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE Liguria, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME