Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 71 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 71 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15217/2024 R.G.R. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
Contro
COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del foro di Latina
-controricorrente –
E nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore
-intimata-
Per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO n. 145/18/2024, depositata in data 4.1.2024, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Nullità sentenza per omessa integrazione del contraddittorio -litisconsorzio processuale in grado di appello-
Giudizio di rinvio
– oggetto.
1.La C.T.P. di Latina, con sentenza n. 405/2/2010, accoglieva il ricorso di COGNOME avverso una cartella di pagamento emessa a seguito dell’omessa impugnazione di due avvisi di accertamento, ritenendo non validamente notificati gli atti presupposti.
2.La C.T.R. del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 5192/40/14, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo valide le notifiche degli avvisi di accertamento sottesi alla cartella di pagamento impugnata.
3.La soccombente proponeva ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 29161/ 2022, accoglieva il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassava la sentenza impugnata e rinviava alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio -Sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese.
4.Con atto notificato il 6 aprile 2023 sia all’RAGIONE_SOCIALE che all’RAGIONE_SOCIALE, nelle more subentrata ad RAGIONE_SOCIALE, la causa veniva riassunta dalla contribuente davanti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, la quale dichiarava inammissibile l’originario gravame dell’Ufficio, in quanto l’atto di appello non era stato notificato al litisconsorte processuale RAGIONE_SOCIALE.
5.L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
COGNOME NOME resiste con controricorso.
Per la decisione della causa è stata fissata l’ adunanza camerale del 23.10.2025.
8. RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con unico motivo, rubricato « Nullità della sentenza per violazione degli articoli 101, 102 e 331c.p.c. e 53 del Decreto legislativo n. 546 del 1992 in relazione all’art. 384 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n.4 c.p.c.» , l’RAGIONE_SOCIALE deduce che questa Corte, con l’ordinanza n.29161/2022, aveva accolto il quarto ed ultimo motivo di ricorso proposto dalla
contribuente, con cui era stata denunziata la violazione dell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992. La Corte, nel riconoscere la fondatezza del motivo sollevato dalla parte, aveva testualmente osservato che ‘ la C.T.R. avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE, che era stato parte del giudizio di primo grado, sussistendo nella specie un’ipotesi di litisconsorzio processuale’ . Il Giudice del rinvio avrebbe pertanto dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del RAGIONE_SOCIALE per la RAGIONE_SOCIALE, contraddittorio peraltro già instaurato su iniziativa della contribuente, ed esaminare poi nel merito l’appello dell’Ufficio.
Il motivo, ammissibile in quanto chiaramente comprensibile e correttamente qualificato, è fondato.
2.1. Si legge nell’ordinanza n. 29161/2022: « Questa Corte ha più volte affermato che l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione è volta al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio. Essa, pertanto, sorge non solo nel caso di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quando l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado; ne deriva che, anche in tale ultima ipotesi, alla mancata integrazione del contraddittorio in appello vada fatta conseguire la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, se le cause siano inscindibili o fra loro dipendenti ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ (cfr. ex plurimis Cass. n. 8790/2019; 26433/2017; Cass. n. 9046/2010). 5.2. Circa il rilievo della sussistenza di tale ultimo requisito, e con particolare riferimento al giudizio di impugnazione di una cartella esattoriale avviato nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, basti qui osservare che l’originario ricorso della contribuente conteneva anche doglianze concernenti la motivazione della cartella, al cui esame il giudice di primo
grado non procedette per essersi arrestato allo scrutinio della questione di validità della notifica degli atti impositivi. Le stesse questioni, tuttavia, avrebbero dovuto e potuto formare oggetto del giudizio d’appello, promosso dall’amministrazione, laddove come poi in effetti accaduto -la RAGIONE_SOCIALET.R. avesse ritenuto valida la notifica medesima, con conseguente necessità di riesame nel merito di tutte le restanti questioni dedotte nel giudizio. La presente fattispecie, pertanto, imponeva l’estensione del contraddittorio in fase di appello anche al RAGIONE_SOCIALE; di qui la fondatezza del quarto motivo. A tale statuizione consegue, come si è detto, l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE altre censure. La sentenza impugnata va dunque cassata e va dichiarata la nullità del giudizio di secondo grado, con rinvio degli atti alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità. »
2.2. Poiché il ricorso per riassunzione è stato pacificamente notificato dalla contribuente sia all’RAGIONE_SOCIALE sia all’RAGIONE_SOCIALE, nelle more subentrata ad RAGIONE_SOCIALE, con conseguente ricostituzione dell’integrità del contraddittorio, la CGT2 del Lazio, in sede di rinvio, avrebbe dovuto procedere, come disposto da questa Corte, all’esame dell’originario gravame dell’Ufficio ed alle ulteriori doglianze eventualmente riproposte dalla contribuente appellata ex art. 56 del decreto legislativo n. 546/1992, atteso che, in caso di litisconsorzio, sostanziale o processuale che sia, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio (cfr. Cass. sez. V, n. 28562/2019), come appunto indicato da questa Corte nell’ordinanza che ha disposto la cassazione con rinvio della sentenza n. 51/2014 della C.T.R. del Lazio.
3. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata alla C.G.T.2 del Lazio affinchè proceda a nuovo esame del gravame dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio di tutte le originarie parti processuali (RAGIONE_SOCIALE, contribuente e RAGIONE_SOCIALE).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)