Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29160 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17014/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
NONCHÈ
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 30 ottobre 2019, n. 4274/12/2019;
PREAVVISO DI FERMO
AMMINISTRATIVO
NOTIFICA DELLE CARTELLE DI
PAGAMENTO
LITISCONSORZIO
PROCESSUALE
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Lombardia il 30 ottobre 2019, n. 4274/12/2019, che, in controversia su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo n. 06880201500030622000, in relazione all’inadempimento dei crediti risultanti da lle cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA per vari tributi (erariali e locali), ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano il 19 ottobre 2015, n. 6176/06/2017, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che le prodromiche cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate al contribuente, per cui il preavviso di fermo amministrativo era immune da vizi di nullità derivata;
l’RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE (quest’ultima, anche dopo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione in adempienza di ordinanza interlocutoria del collegio) sono rimaste intimate;
rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite su questioni inerenti al litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado, che sono state medio tempore
decise, la trattazione della causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 10 ottobre 2024;
il ricorrente ha depositato memoria illustrativa;
CONSIDERATO CHE:
il ricorso è affidato a due motivi;
1.1 con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata e del relativo procedimento per violazione del principio del contraddittorio ex artt. 31, 102 e 331 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo c omma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Sordio (LO), che pure era stato evocato nel giudizio di prime cure in quanto autore di prodromica cartella di pagamento, non occorrendo che esso fosse anche parte nel giudizio di appello;
1.2 con il secondo motivo, si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi, dopo aver valutato la rituale notifica RAGIONE_SOCIALE prodromiche cartelle di pagamento, sugli ulteriori motivi di appello in ordine alla prescrizione, alla carenza di motivazione, alla mancanza di atti prodromici ed al difetto del presupposto impositivo;
il primo motivo è infondato;
2.1 pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza se l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile RAGIONE_SOCIALE cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del
contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi le modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto RAGIONE_SOCIALE regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno (Cass., Sez. Un., 30 aprile 2024, n. 11676);
2.2 a sostegno di tale conclusione, si è ritenuto che le cause tra loro scindibili, cumulate in primo grado per connessione oggettiva e costituzione di un litisconsorzio facoltativo, possono essere separate; in queste ipotesi, data la sostanziale autonomia RAGIONE_SOCIALE posizioni giuridiche rappresentate, alcun ostacolo logico o giuridico impedisce che per alcune parti la sentenza di primo grado passi in giudicato, laddove altri possano reputare ancora insoddisfatto il proprio interesse ed a tal fine la impugnino; la regola della incontrovertibilità della pronuncia, ossia il giudicato, in questo caso sarà enucleata
dalla sentenza di primo grado per taluni, dalla sentenza emessa all’esito dell’impugnazione per altri ; e, tuttavia, anche in questa ipotesi il legislatore non è insensibile alla tendenziale unitarietà del giudizio; solo che ciò che in questa seconda ipotesi preoccupa non è il contrasto tra giudicati, ma, nell’evenienza che anche altre parti del processo, originariamente unitario, intendano impugnare la sentenza di primo grado, autonomamente, ciò non porti alla introduzione di più processi; la preoccupazione allora non è generata dall’intollerabile contrasto di decisioni rispetto all’unico oggetto della controversia, ma trova fondamento in una esigenza di economia processuale o, come pure sottolineato in dottrina, nell’intento di evitare differenze motivazion ali RAGIONE_SOCIALE decisioni (c.d. contrasti logici) (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. Un., 30 aprile 2024, n. 11676);
2.3 nel caso di specie, la decisione di prime cure aveva rigettato il ricorso originario sul presupposto che le cartelle di pagamento fossero state regolarmente notificate;
2.4 ne consegue che il Comune di Sordio (LO), che era stato vittorioso nel giudizio di prime cure in relazione alla notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA (dallo stesso emanata), non aveva alcun interesse ad essere parte anche del giudizio di appello (a fronte della formazione del giudicato nei suoi confronti), essendo, viceversa, interessato NOME COGNOME a notificare ab origine l’appello anche al Comune di Sordio (LO) per censurare la validità del preavviso di fermo amministrativo (anche) in conseguenza dell’irrituale notifica della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA;
il secondo motivo è inammissibile;
3.1 secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano ” nuove ” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 20 agosto 2015, n. 17049; Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30381; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29522; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35135; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 5^, 14 dicembre 2021, n. 39869; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2022, n. 37753; Cass., Sez. 3^, 24 ottobre 2023, n. 29529; Cass., Sez. 5^, 23 gennaio 2024, n. 2316);
3.2 nella specie, il ricorrente non ha riportato né trascritto, nel corpo del ricorso, i motivi di appello di cui si lamenta l’omessa pronuncia, essendosi limitato a fare un vago e generico cenno alle questioni controverse della carenza di motivazione, della mancanza di atti prodromici e del difetto del presupposto impositivo;
3.3 il collegio non ignora che un recente arresto di questa Corte ha mitigato il rigore della richiamata esegesi, affermando che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi d’appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell’atto d’impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte – oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., come
novellato dal l’art. 3, comma 27, lett. d, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 – dovendosi perciò ritenere che la trascrizione del motivo non sia indispensabile, a condizione che il suo contenuto sia sufficientemente determinato in modo da renderlo pienamente comprensibile e ne sia fornita una specifica indicazione, tale da consentirne l’individuazione nell’ambito dell’atto di appello (in termini: Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2023, n. 11325);
3.4 ad ogni buon conto, il ricorrente neppure ha assolto l’onere così attenuato, non avendo prodotto in questa sede l’atto d’appello ;
alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte argomentazioni, quindi, valutandosi l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo, il ricorso deve essere rigettato;
nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa;
6. ai sensi dell’ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.
IL PRESIDENTE
AVV_NOTAIO NOME COGNOME