Litisconsorzio nel Processo Tributario: la Cassazione Interpella le Sezioni Unite
Una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ha messo in pausa un giudizio per attendere una decisione cruciale delle Sezioni Unite. Al centro del dibattito vi è una questione fondamentale per la corretta gestione dei processi: il litisconsorzio nel processo tributario d’appello. La vicenda riguarda l’obbligo di citare in giudizio tutte le parti del primo grado, anche quando l’appello sembra riguardare solo alcune di esse. Vediamo nel dettaglio la questione e le ragioni che hanno portato al rinvio.
I Fatti del Caso: Dall’Atto di Fermo al Ricorso in Cassazione
Un contribuente si è visto notificare un preavviso di fermo amministrativo a causa del mancato pagamento di crediti derivanti da due cartelle esattoriali. Il contribuente ha impugnato l’atto, ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale hanno respinto le sue richieste, ritenendo che le cartelle di pagamento fossero state notificate correttamente e che, di conseguenza, il preavviso di fermo fosse legittimo.
Arrivato dinanzi alla Corte di Cassazione, il contribuente ha sollevato, tra i vari motivi, una censura di natura procedurale. Egli ha lamentato la violazione del principio del contraddittorio perché nel giudizio d’appello non era stato coinvolto l’ente impositore originario (cioè l’ente che aveva emesso il debito), il quale era invece parte del processo di primo grado. L’appello era stato proposto solo nei confronti dell’Agente della Riscossione.
La Questione Giuridica: Il Litisconsorzio nel Processo Tributario d’Appello
Il cuore del problema risiede nell’interpretazione dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. 546/1992. La domanda è: questa norma impone un litisconsorzio necessario processuale in appello? In altre parole, è sempre obbligatorio integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al primo grado di giudizio, a prescindere dal fatto che la causa sia scindibile o meno?
L’eccezione del ricorrente: violazione del contraddittorio
Secondo il ricorrente, l’assenza dell’ente impositore nel giudizio di secondo grado ha leso il suo diritto di difesa e il principio del contraddittorio, rendendo la sentenza d’appello viziata. Questa omissione impedirebbe una corretta e completa valutazione della controversia, che ha origine proprio da un atto di quell’ente.
La rilevanza della questione
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che questa non è una questione di poco conto. Stabilire se il legislatore abbia voluto creare una disciplina autonoma per il litisconsorzio nel processo tributario, diversa da quella del codice di procedura civile, ha implicazioni profonde sulla gestione dei contenziosi e sulla validità delle sentenze.
La Decisione della Corte: Rinvio alle Sezioni Unite
Constatando che la stessa identica questione era già stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite con due precedenti ordinanze (n. 6204 e 6205 del 2023), la V Sezione Civile ha ritenuto imprescindibile sospendere la decisione.
L’attesa di una pronuncia chiarificatrice
La Corte ha quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. Questo significa che il processo è temporaneamente sospeso in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino e forniscano un’interpretazione definitiva e vincolante sulla natura del litisconsorzio nel processo tributario d’appello. La decisione delle Sezioni Unite sarà determinante per risolvere non solo questo caso, but also innumerevoli altre controversie pendenti.
Le Motivazioni
La motivazione principale del rinvio risiede nell’imprescindibilità di attendere la pronuncia delle Sezioni Unite. La questione sollevata dal ricorrente, relativa alla violazione del contraddittorio per mancata evocazione in appello dell’ente impositore, dipende direttamente dalla soluzione che le Sezioni Unite daranno al quesito sul litisconsorzio necessario processuale. Decidere il caso specifico prima di tale pronuncia avrebbe creato incertezza e potenziale contrasto con la futura decisione del massimo organo nomofilattico. La Corte ha quindi agito in un’ottica di economia processuale e di coerenza dell’ordinamento giuridico, evidenziando come la questione sull’interpretazione dell’art. 53 del d.lgs. 546/1992 sia di massima importanza e necessiti di una soluzione uniforme.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza interlocutoria non decide nel merito la controversia, ma svolge una funzione essenziale di coordinamento giurisprudenziale. Sospendendo il giudizio, la Corte di Cassazione assicura che il principio del litisconsorzio nel processo tributario sia interpretato in modo univoco, garantendo certezza del diritto e parità di trattamento per tutti i contribuenti. La futura sentenza delle Sezioni Unite avrà un impatto significativo, stabilendo una volta per tutte le regole sulla corretta composizione delle parti nei giudizi tributari di secondo grado.
Perché la Corte di Cassazione ha sospeso il giudizio?
La Corte ha sospeso il giudizio perché la questione centrale del ricorso, relativa all’obbligatorietà del litisconsorzio nel processo tributario d’appello, è una questione di massima importanza già pendente dinanzi alle Sezioni Unite. Per garantire coerenza e certezza del diritto, ha ritenuto necessario attendere la loro decisione.
Qual è la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite?
La questione è se l’articolo 53, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, disciplini un litisconsorzio necessario processuale che impone sempre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti del primo grado di giudizio, a prescindere dalla natura scindibile o inscindibile delle cause.
Cosa significa violazione del principio del contraddittorio in questo caso?
Significa che, secondo il ricorrente, il non aver citato in appello l’ente impositore (che era parte in primo grado) ha impedito una discussione completa e corretta della causa, ledendo il diritto di tutte le parti di essere presenti e di difendersi in ogni fase del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17014/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
*RAGIONE_SOCIALE*RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 30 ottobre 2019, n. 4274/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI DILAZIONE
Rep.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 30 ottobre 2019, n. 4274/12/2019, che, in controversia su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in relazione all’inadempimento dei crediti risultanti da due cartelle di pagamento, ha rigettato l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari il 15 luglio 2013, n. 95/02/2013, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che le prodromiche cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate al contribuente, per cui il preavviso di fermo amministrativo era immune da vizi di nullità derivata;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata anche dopo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione in adempienza di ordinanza interlocutoria del collegio;
il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE:
- preliminarmente, in relazione alla censura formulata con il primo motivo del ricorso per cassazione (per violazione degli artt. 31, 102 e 331 cod. proc. civ., 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), con la quale si lamenta l’infrazione del principio del contraddittorio per l’omessa evocazione nel giudizio di appello dell’ente impositore, che pure era stato parte del giudizio di prime cure, il collegio rileva che le ordinanze interlocutorie depositate da questa Sezione l’1 marzo 2023, nn. 6204 e 6205, hanno rimesso al Primo
Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite l e questioni di massima di particolare importanza se l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile RAGIONE_SOCIALE cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei c onfronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi l e modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del d .lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
- ne consegue l’imprescindibilità, per la inevitabile incidenza sullo scrutinio del suddetto motivo, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulle questioni attinenti al litisconsorzio processuale nel processo tributario.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulle questioni specificate in motivazione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile