Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11328 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17014/2020 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 30 ottobre 2019, n. 4274/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO;
RILEVATO CHE:
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI DILAZIONE
Rep.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia il 30 ottobre 2019, n. 4274/12/2019, che, in controversia su impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in relazione all’inadempimento dei crediti risultanti da due cartelle di pagamento, ha rigettato l’appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Bari il 15 luglio 2013, n. 95/02/2013, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario – sul presupposto che le prodromiche cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate al contribuente, per cui il preavviso di fermo amministrativo era immune da vizi di nullità derivata;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata anche dopo la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione in adempienza di ordinanza interlocutoria del collegio;
il ricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO CHE:
1. preliminarmente, in relazione alla censura formulata con il primo motivo del ricorso per cassazione (per violazione degli artt. 31, 102 e 331 cod. proc. civ., 14 e 49 del d.lgs. 31 dicembre 1992, 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), con la quale si lamenta l’infrazione del principio del contraddittorio per l’omessa evocazione nel giudizio di appello dell’ente impositore, che pure era stato parte del giudizio di prime cure, il collegio rileva che le ordinanze interlocutorie depositate da questa Sezione l’1 marzo 2023, nn. 6204 e 6205, hanno rimesso al Primo
Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite l e questioni di massima di particolare importanza se l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplini o meno un litisconsorzio necessario processuale che imponga sempre, prescindendo dal carattere scindibile o inscindibile RAGIONE_SOCIALE cause o della loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 cod. proc. civ., l’integrazione del contraddittorio nei c onfronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, ovvero se il legislatore abbia inteso rendere la materia del litisconsorzio nel processo tributario di secondo grado autonoma rispetto a quella contenuta nel codice di procedura civile, così evidenziando gli aspetti peculiari della disciplina del processo tributario di appello e tra questi l e modalità di proposizione dell’appello tributario stabilite dall’art. 54 del d .lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
2. ne consegue l’imprescindibilità, per la inevitabile incidenza sullo scrutinio del suddetto motivo, di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulle questioni attinenti al litisconsorzio processuale nel processo tributario.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite sulle questioni specificate in motivazione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del l’11 aprile