Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17774 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 31009/2020 R.G. proposto da:
DI COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 2107/2020 depositata il 04/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2025 dal Co: COGNOME NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il contribuente COGNOME NOME era attinto da avviso di accertamento sull’anno di imposta 1998 in conseguenza di reddito da partecipazione nella soc. RAGIONE_SOCIALE, a sua volta accertata per operazioni soggettivamente inesistenti.
Il giudice di prossimità non apprezzava le ragioni della parte contribuente, donde spiccava appello che trovava accoglimento dal collegio di secondo grado, la cui sentenza era cassata con rinvio da questa Corte, in ragione della motivazione carente.
Riassunto il giudizio, il collegio del rinvio rigettava le ragioni della parte privata, che ricorre qui per cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione, cui replica il patrono erariale con tempestivo controricorso.
In prossimità dell’adunanza, il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore Generale dott. NOME COGNOME ha depositato requisitoria in forma di memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e 4 c.p.c. in parametro all’art. 111 Cost., nonché all’art. 132 del medesimo codice di rito civile, contestando omessa motivazione della sentenza. Nello specifico, si lamenta che la sentenza in scrutinio non si confronti con le specifiche censure d’appello che vengono riprodotte del corpo del ricorso per cassazione ai fine dell’esaustività e completezza del motivo di doglianza.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. per non aver tenuto conto la pronuncia in scrutinio della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste con cui il contribuente NOME COGNOME è stato prosciolto dagli addebiti di falsa fatturazione.
In via preliminare di rito occorre rilevare la mancata integrità del contraddittorio. Ed infatti, il ricorso per cassazione è stato proposto unicamente dai due soci, in tale veste, ma non dalla società RAGIONE_SOCIALE
Al proposito, la Corte rammenta che, fin dalla sentenza delle Sezioni Unite n.14815 del 4 giugno 2008, è stato statuito come “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i
litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (conforme, tra le molte, Cass. 20 aprile 2016 n.7789). Tale principio è stato affinato ritenendo non necessario il rinvio al primo giudice, disponendo le riunione per economia processuale e rispetto della ragionevole durata del processo quando: a) vi sia identità di causa petendi dei ricorsi; b) simultanea proposizione degli stessi avverso sostanziale avviso unitario di accertamento da cui scaturiscono le rettifiche reddituali per società e soci; c) simultanea trattazione degli afferenti processi in entrambi i gradi di merito; d) identità sostanziale delle decisioni ivi adottate (cfr. Cass. V, n. 3830/2010, Cass. V, n. 3789/2018).
Essendo il presente giudizio connesso oggettivamente e, parzialmente, soggettivamente a quello allibrato con rgn. 24600/2017, rinviato per integrazione del contraddittorio, risulta opportuno il rinvio del presente giudizio per trattazione congiunta con il rgn. 24600/2017.
P.Q.M.
La Corte rinvia per trattazione congiunta con il rgn. 24600/2017. Così deciso in Roma, il 08/05/2025.