Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31337 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31337 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti :
– ricorso iscritto al n. 23015/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio l’AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA-SEZ.ST. LECCE n. 694/24/2022 depositata il 15/03/2022,
cui è riunito il
– ricorso iscritto al n. 23179/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio l’AVV_NOTAIO GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA PUGLIA-SEZ.DIST. LECCE n. 693/24/2022 depositata il 15/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Dagli atti della causa n. 23179 del 2022 r.g. emerge quanto segue.
RAGIONE_SOCIALE , a seguito di verificale fiscale condotta dalla Guardia di Finanza, esitata in PVC notificato a mani al legale rappresentante COGNOME NOME , era attinta da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’a.i. 2011 , volto a recuperare a tassazione maggiori IRAP ed IVA, oltre interessi e sanzioni.
Nel PVC i militari evidenziavano che, da verifica fiscale a carico del consorzio RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME era stata parte in qualità di consorziata, era emersa una differenza tra quanto dal consorzio fatturato in relazione a ciascun progetto e quanto fatturato invece alle singole consorziate.
In considerazione di ciò, l’Ufficio contestava ad NOME, da un lato, l’omessa fatturazione dell’importo pari alla quota -parte del ricavo fatturato in relazione ai progetti realizzati nell’anno di interesse e, dall’altro, l’omessa autofatturazione delle prestazioni eseguite, non fatturate dal consorzio.
L’Ufficio altresì contestava ad NOME la contabilizzazione di costi per spese di pubblicità, siccome riconducibili ad operazioni oggettivamente inesistenti che il consorzio aveva sostenuto nell’anno.
Definito negativamente il procedimento di mediazione, NOME introduceva il giudizio presso la CTP di Brindisi, la quale, con sentenza n. 792/2016 del 11 ottobre 2016, accoglieva il ricorso.
Proponeva appello l’Ufficio, respinto dalla CTR con la sentenza n. 693/24/2022 del 15 marzo 2022 in epigrafe.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con due motivi. NOME resta intimata.
Dagli atti della causa n. 23015 del 2022 r.g. emerge quanto segue.
COGNOME NOME era attinto da avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’a.i. 2011 , volto a recuperare a tassazione maggiori IRPEF ed addizionali, oltre interessi e sanzioni.
‘Tale atto impositivo recepiva le risultanze di altro avviso di accertamento emesso dall’Ufficio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società della quale il Sig. COGNOME possedeva il 67% del capitale sociale. Nello specifico, con l’ avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (‘rectius’, n. NUMERO_DOCUMENTO : cfr . qualche riga oltre nella medesima pagina) emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, l’Ufficio aveva recepito le risultanze di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Brindisi, che si era conclusa con la redazione del PVC notificato il giorno 29 novembre 2013 a mani del Sig. NOME COGNOME nella sua qualità di legale rappresentante della società’ (p. 2 ric.).
Il contribuente introduceva il giudizio presso la CTP di Brindisi, la quale, con sentenza n. 791/02/2016 dell’11 ottobre 2016, accoglieva il ricorso.
Proponeva appello l’Ufficio, respinto dalla CTR con la sentenza n. 694/24/2022 del 15 marzo 2022 in epigrafe.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio con due motivi. Il contribuente resta intimato.
Considerato che:
La causa n. 23179 del 2022 r.g. deve essere riunita alla causa n. 23015 del 2022 r.g. , giacché quest’ultima attiene all’avviso notificato per trasparenza al socio COGNOME NOME in dipendenza dall’avviso, oggetto della prima, notificato ad NOME, per il medesimo anno d’imposta (2011) ; inoltre, come subito si vedrà, le due cause hanno oggetti identici, per coincidenza dei motivi di ricorso.
Invero, motivi di ricorso spiegati nelle due cause manifestano finanche sovrapponibile tenore letterale, sia nelle rubriche che negli sviluppi argomentativi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e 2697 cod. civ.
2.1.1. Le decisioni della CTR si pongono in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, riguardo agli aspetti fiscali dell’attività svolta dal consorzio. Ciò che l’Ufficio ha sempre contestato ad NOME è di non aver provato che il consorzio svolgesse esclusivamente attività esterna, avendo invece l’Ufficio dimostrato che, stando alle clausole statutarie, il consorzio era tenuto a ripartire tra le consorziate i ricavi conseguiti.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 167 tuir.
2.2.1. Erra la CTR allorquando scrive che l’Ufficio è incorso nel divieto di doppia imposizione allorquando ha effettuato il duplice recupero a tassazione, una prima volta in capo al consorzio ed una seconda volta in capo ad RAGIONE_SOCIALE. A termini del PVC, trasfuso in avviso, i ricavi contestati ad RAGIONE_SOCIALE erano riconducibili agli importi che il consorzio aveva trattenuto indebitamente, violando le clausole statutarie che imponevano il riparto dei proventi delle attività svolte dai consorziati. ‘Contrariamente a quanto affermato dai giudici regionali, la contestazione operata dall’Ufficio riguardo alla mancata fatturazione della quota -parte di ricavo inerenti i progetti realizzati nell’anno 2007 dal consorzio non poteva essere confusa con l’ulteriore contestazione avanzata dall’Ufficio nei confronti del medesimo consorzio in relazione alla mancata fatturazione delle somme versate dalle società consorziate per l’attività di coordinamento svolta secondo le clausole statutarie’.
A fronte dei suddetti motivi, si impone la questione, rilevabile d’ufficio, della verifica dell’integrità del contraddittorio, già nei gradi di merito, indi nel presente grado di legittimità, con riferimento ad NOME ed a tutti i soci della medesima, venendo in linea di conto riprese riguardanti anche le imposte dirette.
3.1. Invero, vale il principio a termini del quale, ai fini delle imposte sui redditi, la possibilità di imputazione ai soci di società di persone di maggiori redditi derivanti da quello accertato in capo alla società determina, in sede di impugnazione dell’atto impositivo,
un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli uni e l’altra. Un tanto, in effetti, costituisce il punto di approdo di una lunga elaborazione giurisprudenziale, culminata con il principio enunciato da Sez. U, n. 14815 del 04/06/2008, Rv. 603330 -01, a tenore del quale ‘l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il
giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio’.
Sotto altro profilo, ‘l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del ‘simultaneus processus’ nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 40, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Tuttavia, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, con unico atto, ad accertamenti ILOR ed IVA a carico di una società di persone, fondati su elementi in parte comuni, seppur non coincidenti, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di ‘simultaneus processus’, attesa l’inscindibilità delle due situazioni’ (Sez. 5, n. 11240 del 20/05/2011, Rv. 617227 -01; Sez. 5, n. 12236 del 19/05/2010, Rv. 613071 -01).
Nel caso che ne occupa, né dalle sentenze impugnate né dai ricorsi per cassazione, risulta evidenza della doverosa estensione del contraddittorio, già dal primo grado di giudizio, a tutti i litisconsorti necessari , tenuto conto che dagli atti emerge detenere COGNOME NOME solo il 67% delle partecipazioni in RAGIONE_SOCIALE, costituita sotto le forme di società in nome collettivo.
4.1. In particolare, dal tenore dello stralcio della sentenza di primo grado riportata nel ricorso (p. 6) di cui alla causa n. 23015 del 2016 r.g., emerge che ‘contestualmente alla discussione e delibazione del presente rso questa Commissione ha discusso il ricorso proposto avverso l’accertamento (nel quale trova fondamento) riguardante la società RAGIONE_SOCIALE (rgr 21/16) per l’anno di imposta 2011, emettendo sentenza con la quale veniva accolto il ricorso della società’.
Anche in appello le cause riguardanti NOME e COGNOME NOME risultano trattate (come da frontespizi delle sentenze impugnate) alla medesima udienza dinanzi al medesimo Collegio.
A cagione di ciò, trova ‘a fortiori’ fondamento la riunione cd. ‘sanante’ disposta da questa Suprema Corte, in forza dell’insegnamento di Sez. 5, n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522-01.
4.2. Nondimeno, né il suddetto stralcio della sentenza di primo grado nella causa n. 23015 del 2016 r.g. né le sentenze impugnate, né, per quanto di ragione, i ricorsi per cassazione accennano ad
alcun ricorso proposto dai – o quantomeno ad alcuna ‘vocatio in ius’ estesa, nei giudizi che ne occupano, ai -soci di minoranza, ulteriori rispetto a COGNOME NOME. Pertanto, il contraddittorio realizzatosi, nei gradi di merito, ‘de facto’ e, nel presente grado di giudizio, ‘de iure’ esclusivamente tra NOME e COGNOME NOME è comunque insufficiente, siccome solo parziale.
Pertanto, va dichiarata la nullità dei giudizi con rinvio al giudice di primo grado che rivaluterà la vicenda a contraddittorio integro e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce la causa n. 23179 del 2022 r.g. alla causa n. 23015 del 2022 r.g. e, pronunciando sui ricorsi, dichiara la nullità dei giudizi e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità .
Così deciso a Roma, lì 20 ottobre 2023.