Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18196 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18196 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 8358/2022 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate , nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 4288/05/2021, depositata il 27.09.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Roma respingeva il ricorso proposto da COGNOME NOME, avverso un avviso di accertamento per IRAP, IVA e altro, in relazione all’anno di imposta 2010;
Oggetto: Tributi –
Litisconsorzio necessario
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dal contribuente, rilevando, per quanto ancora qui interessa, che:
era fondata la censura riguardante il difetto di competenza della Direzione Provinciale II di Roma dell’Agenzia delle entrate ;
-l’Ufficio aveva disconosciuto la reale esistenza della cooperativa RAGIONE_SOCIALE ritenendola una società di fatto, equiparabile ad una società di persone, e considerando il Luongo, insieme ad altri tre soggetti, titolare di fatto delle relative quote sociali;
-l’atto impositivo era stato predisposto nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in quanto persona giuridica, indicandone anche la partita IVA, ma poi notificato, stante la ritenuta inesistenza della società, alle persone fisiche, ritenute socie di fatto di una società di persone (s.n.c.), applicando, però, la disciplina delle società di capitali nel calcolo delle imposte contestate come dovute;
-una volta contestato come fittizio lo schermo sociale della cooperativa RAGIONE_SOCIALE, tuttavia, l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere emesso nei confronti della persona fisica del COGNOME, ritenuto socio di fatto di detta società di persone, sicchè l’Ufficio territorialmente competente, in relazione all’indirizzo di residenza del predetto contribuente (in INDIRIZZO a Dresano, in provincia di Milano), era la Direzione Provinciale II di Milano dell’Agenzia delle entrate;
-l’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. NOME COGNOME ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, va disattesa l’istanza di riunione avanzata dalla ricorrente, in quanto non ne sussistono i presupposti.
c on l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 31 e 58 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR confuso tra l’Ufficio impositore competente sull’accertamento del reddito della società (DPII Roma) e l’Ufficio impositore competente in relazione ai redditi da partecipazione dei soci ex art. 5 TUIR (DP Milano), posto che l’avviso di accertamento impugnato era diretto ad accertare la posizione della società cooperativa RAGIONE_SOCIALE, il cui domicilio fiscale, per l’anno d’imposta 201 0 era a Roma, e non la posizione personale del COGNOME al quale detto atto impositivo era stato notificato nella sua qualità di socio -amministratore di fatto della cooperativa e autore delle violazioni contestate; precisa che l’Ufficio, avendo riqualificato la società cooperativa in società di fatto, aveva legittimamente accertato in capo alla RAGIONE_SOCIALE, ” equiparata alle società di persone e, nel caso specifico ad una società in nome collettivo ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR ‘, un maggior reddito, che era stato imputato per trasparenza ai soci, ai fini delle imposte dirette ex art. 5 del TUIR;
sempre in via preliminare rileva il Collegio la violazione delle norme sul contraddittorio, in quanto il giudizio, che riguarda anche l’IRAP , si è svolto senza la necessaria partecipazione della società di fatto e di tutti i soci;
dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione (p. 13), infatti, si evince che la controversia involge anche la configurabilità, o meno, di una società di fatto tra l’odierno ricorrente e altri soggetti;
ne deriva, pertanto, che i due gradi del giudizio di merito avrebbero dovuto svolgersi con la partecipazione necessaria di tutti i soci, invece assenti;
costituisce, infatti, principio consolidato di questa Corte quello per cui « nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti » ( ex multis Cass. n. 23261 del 27/09/2018; Cass. n. 24025 del 03/10/2018; Cass. n. 14387 del 25/06/2014);
ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. 28/02/2018, n. 4580; Cass. 22/01/2018, n. 1472);
il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 25/06/2014, n. 14387);
da quanto detto consegue che tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamene ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi ( ex multis , Cass. n. 32412 dell’11/12/2019 e Cass. n. 22251 del 6/08/2024, in motivazione);
-anche con riferimento all’IRAP, invero, questa Corte ha affermato che, trattandosi di imposta assimilabile all’ILOR – in forza dei suo carattere reale, della sua non deducibilità dalle imposte sui redditi e della sua proporzionalità (cfr. art. 17, comma 1, e art. 44 del decreto legislativo n. 446 del 1997 -ed essendo essa imputata per trasparenza ai soci, ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, al pari delle imposte sui redditi, il litisconsorzio necessario del soci sussiste anche nel giudizio di accertamento della relativa imposta dovuta dalla società (Cass., Sez. U., 20 giugno 2012, n. 10145; Cass., Sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., 24 luglio 2018, n. 19599);
-in conclusione, quindi, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario, deve disporsi d’ufficio l’annullamento dei giudizi di merito, svoltisi a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al giudice di primo grado (Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma), ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità;
il motivo di ricorso resta assorbito;
-trattandosi di controversia decisa su rilievo d’ufficio, le spese dell’intero giudizio vanno compensate.
La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, per la