Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4821 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4821 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 16/02/2023
ORDINANZA
2ott2e1/1C
sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, (in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, (cessata il 17.12.2014, con cancellazione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese il 29 dicembre 2014) e COGNOME NOME, in qualità di socio accomandatario, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, domiciliati presso il suo studio in Nocera Inferiore, in INDIRIZZO, INDIRIZZO;
– con troricorrenti –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno n. 1533/2016, depositata il 19 febbraio 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 dicembre 2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. La società contribuente propose appello avverso la sentenza della CTP di Salerno n. 12/13/14 che aveva, parzialmente, accolto il ricorso presentato dagli odierni controricorrenti avverso l’avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno, per l’anno di imposta 2008, aveva accertato minori costi per Euro 145.480.00 per fatture soggettivamente inesistenti.
La CTR di Napoli, sezione distaccata di Salerno, accolse l’appello e riconobbe il diritto alla detrazione IVA sull’assunto che fosse stata provata la buona fede del contribuente.
In particolare venne affermato “la società COGNOME ha effettivamente sostenuto dei costi che gli stessi verbalizzanti hanno determinato in euro 963, 310, 26. Gli stessi giudici di prime cure hanno correttamente riconosciuto che le merci sono pervenute nella sfera del contribuente dal momento che le vendite sono state effettuate a rinomate aziende e, pertanto, è da escludere una qualsivoglia fatturazione di comodo. Alla luce di tutto quanto precede, deve riconoscersi la buona fede del contribuente, non potendo ritenersi che questi sapeva o poteva sapere, o avrebbe dovuto sapere, che l’operazione si iscriveva in una evasione commessa dal fornitore o da un altro operatore.”
Avverso tale decisione ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi, resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di socio accomandatario.
RAGIONI DELLA DECISIONE
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1.Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, 132, n. 4. C.p.c. e 118 disp.att. c.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.
2.Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ossia la mancata valutazione della natura dei tre fornitori, come emergente dagli esiti dell’attività accertativa posta in essere. Nella sostanza l’RAGIONE_SOCIALE si duole della nullità della motivazione in quanto sprovvista della esplicitazione degli argomenti e RAGIONE_SOCIALE prove in forza dei quali è pervenuta alla decisione, in quanto avulsa dalla fattispecie concreta nonché carente in relazione alla affermata buona fede del contribuente.
Il Collegio osserva preliminarmente che il giudizio di secondo grado risulta essersi svolto tra l’RAGIONE_SOCIALE e gli odierni ricorrenti Dal contenuto del ricorso, tuttavia, emerge che nel 2008 l’Ufficio notificò alla società l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, da cui trae origine il presente giudizio, e notificò ai, due, soci gli avvis contraddistinti dai numeri nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO (oggetto quest’ultimo di mediazione e definito in CTP con sentenza n. 3746/04/14). Avverso i primi due atti impositivi, le parti produssero due distinti ricorsi chiedendone l’annullamento. Non risulta, tuttavia, che NOME COGNOME sia stata parte nei giudizi di primo e secondo grado. Questa Corte (Cass. n. 27337 del 2914) ha al riguardo affermato che nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi dell società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni ex art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei
confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone e RAGIONE_SOCIALE associazioni di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci RAGIONE_SOCIALE stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino question personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Pertanto, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogn stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. n. 27337 del 2014; Cass. S.U. n. 14815 del 2008; Conf. Cass. n. 11459 del 2009; Cass. n. 13073 del 2012; Cass. n. 17925 del 2012; Cass. n. 1047 del 2013; da ultimo Cass. n. 27603 del 2018). 4. L’intero rapporto processuale si quindi è sviluppato, nella specie, in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò determina, pertanto, la nullità Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dell’intero giudizio con conseguente necessaria rimessione del giudizi alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno, in div composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado ne confronti di tutti i litisconsorti necessari. Il giudice del rinvi disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del n. 546 del 1992 e provvederà anche sulle spese del giudizio d Cassazione. E’ ovviamente precluso l’esame dei motivi di ricorso riguardanti il merito del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara nulle la sentenza di primo e secondo grado e rimette del giudizio alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Salerno diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari nonché p quantificazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimi Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2022
Il Rfedente