Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20005 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20005 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2485/2017 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimataavverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA n. 5495/33/2016 depositata il 14 giugno 2016
Udita la relazione svolta nell ‘adunanza camerale de l 24 maggio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO la Direzione Provinciale II di Napoli dell’RAGIONE_SOCIALE imputava per trasparenza alla socia NOME COGNOME, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, il maggior reddito d’impresa determinato in capo alla RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2007, recuperandolo a tassazione ai fini dell’IRPEF.
La COGNOME impugnava il predetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che accoglieva il suo ricorso, annullando l’atto impositivo.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 5495/33/2016 del 14 giugno 2016, rigettava l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La COGNOME è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la .
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto che l’annullamento dell’atto impositivo presupposto, costituito dall’avviso di accertamento emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ancorchè disposto con sentenza non ancòra passata in giudicato, avesse determinato l’automatica caducazione dell’avviso di accertamento notificato alla socia COGNOMECOGNOME
Con il secondo motivo, proposto, in subordine, a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è dedotta .
2.1 Si sostiene che, in ragione del rapporto di pregiudizialità esistente fra l’accertamento tributario nei confronti della società e quello riguardante i singoli soci, la Commissione regionale avrebbe dovuto sospendere il presente processo in attesa della definizione
della controversia separatamente proposta dalla RAGIONE_SOCIALE
«In limine litis» va rilevato d’ufficio che il processo si è irregolarmente svolto nei due gradi di merito a contraddittorio non integro.
3.1 Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.
3.2 Per costante giurisprudenza di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario avanzato, anche avverso un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una che gli altri -salvo il caso in cui vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti-, sicché tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di loro. 3.3 Ne discende che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e , Cass. n. 3110/2024, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 12590/2023, Cass. n.
grado del procedimento, pure d’ufficio (cfr., ex multis 35187/2022).
3.4 Tanto premesso, va osservato che il presente giudizio, avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della socia COGNOME per il recupero a tassazione, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, del maggior reddito d’impresa determinato dall’Ufficio in capo alla RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2007,
si è svolto senza il coinvolgimento della società e degli altri soci (emergendo dallo stesso ricorso per cassazione che la contribuente era titolare di una quota del 50%).
3.5 Non ricorrono, peraltro, nel caso in esame, le condizioni in presenza RAGIONE_SOCIALE quali , secondo l’insegnamento ormai da tempo acquisito, è possibile ri comporre l’unicità della controversia attraverso la riunione RAGIONE_SOCIALE cause, decise nel merito con distinte sentenze, relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alla conseguente automatica imputazione dello stesso a ciascun socio (cfr., ex plurimis , Cass. n. 7763/2018, Cass. n. 29843/2017, Cass. n. 6876/2016, Cass. n. 9732/2015).
3.6 Per le ragioni illustrate, in applicazione dei surriferiti princìpi di diritto, va dichiarata la nullità dell’impugnata sentenza e dell’intero procedimento.
3.7 Essendosi al cospetto di una nullità del processo per la quale il collegio d’appello avrebbe dovuto rimettere le parti al giudice di prime cure, la causa va rinviata, ai sensi degli artt. 383, comma 3, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, perché provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi.
3.8 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma dell’art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c..
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, in diversa composizione, affinchè provveda alla rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, e pronunci anche sulle spese della presente
fase di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione