Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5267 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5267 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 339/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO del foro di Roma;
-ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE, n. 1241/28/2016, depositata in data 19.5.2016, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, già socio della società RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’avviso di accertamento n. 3431013847, emesso per l’anno di imposta 1995, con il quale, sulla base del maggior reddito accertato in capo alla società, veniva rettificato il reddito di partecipazione, ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R..
La C.T.P. di RAGIONE_SOCIALE respingeva il ricorso.
La C.T.R. della Puglia, sez. distaccata di RAGIONE_SOCIALE, adita dal contribuente, rigettava l’appello.
Per la cassazione della citata sentenza COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione della causa è stata, quindi, fissata per l’adunanza camerale dell’11.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione degli articoli 5 del d.P.R. n. 917/1986, 38, 40, comma 2, del d.P.R. n. 600/73, in relazione all’art. 2697 c.c. e all’art. 24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. », il ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui la RAGIONE_SOCIALE.T.R. ha ritenuto la sua responsabilità quale derivante dalla definitività dell’accertamento emesso nei confronti della società. Sostiene che il giudicato formatosi inter alios non era a lui opponibile, restando libero di contestare anche nel merito l’accertamento societario.
Con il secondo motivo, rubricato « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, art. 42 del d.p.r. n. 600/73 e 24 della Costituzione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», il ricorrente deduce che la pronuncia impugnata è errata nella parte in cui la C.T.R. ha respinto il motivo di appello avente ad oggetto il difetto di motivazione dell’atto impositivo, atteso che il processo verbale di constatazione della
Guardia di Finanza, prodromico agli avvisi di accertamento, era stato notificato al legale rappresentante della società in data 13.2.1997 ovvero dopo la sua uscita dalla compagine sociale.
Con il terzo motivo, rubricato « violazione del combinato disposto degli artt. 36 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché degli articoli 132, comma 2, n. 4 e 118 disp. Att. C.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c .», si denuncia motivazione apparente, in considerazione del fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto sufficiente l’allegazione dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, che a sua volta si limitava a rinviare al processo verbale di constatazione, mai giunto nella sfera di conoscenza del ricorrente.
Con il quarto motivo, rubricato « omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c .», il ricorrente lamenta che la RAGIONE_SOCIALE.T.R., nel ritenere insussistente il lamentato difetto di motivazione dell’atto impugnato, non avrebbe esaminato l’effettivo contenuto dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società. Ove lo avesse fatto, avrebbe ritenuto sussistente il difetto di motivazione.
Va rilevata d’ufficio, in via preliminare, la nullità del procedimento di primo e secondo grado e RAGIONE_SOCIALE relative pronunce.
5.1. Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone, di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) e dei loro soci alla quale consegue l’automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi – comporta che il ricorso tributario avanzato, anche contro un solo avviso di rettifica, dalla società o da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia l’una sia gli altri, salvo che vengano prospettate questioni personali ai singoli partecipanti
(vedi Cass. S.U. n. 14815/2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 28060/2024).
5.2. In virtù del richiamato indirizzo giurisprudenziale, tanto la società quanto i soci devono necessariamente partecipare allo stesso procedimento, con la conseguenza che il ricorso proposto da alcuni soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, e che il giudizio celebrato senza il coinvolgimento di tutti i litisconsorti necessari risulta affetto da nullità assoluta, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 14815/2008; conformi, ex multis, Cass. n. 35187/2022, Cass. n. 12590/2023, Cass. n. 33319/2023, Cass. n. 3110/2024).
5.3. La sentenza impugnata si è dunque posta in contrasto con l’indirizzo consolidato di questa Corte, secondo cui l’accertamento del vizio di difetto dell’integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale riveste carattere di pregiudizialità assoluta (cfr. Cass. sez. 1, 15 maggio 2001, n. 6666; Cass. sez. lav. 14 gennaio 2003, n. 432, Cass. n. 1472/2018). Il giudice di secondo grado avrebbe invero dovuto rilevare d’ufficio il difetto di contraddittorio in primo grado e rimettere la causa alla RAGIONE_SOCIALE, affinchè la controversia fosse riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari (società e soci).
Va pertanto dichiarata la nullità dei giudizi di primo e secondo grado e RAGIONE_SOCIALE relative pronunce e la controversia deve essere rimessa al giudice di primo grado, ex art. 383, comma 3, c.p.c., davanti al quale dovrà essere riassunta nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
P.Q.M.
La Corte dichiara la nullità del giudizio di primo e secondo grado; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, davanti alla quale il processo dovrà essere riassunto nei
confronti di tutti i litisconsorti necessari, cui demanda anche di liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11.12.2025.
Il Presidente
(NOME COGNOME)