Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22770 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/08/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 14690/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 1788/2019 depositata il 04/10/2019;
sul ricorso iscritto al n. 14717/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO INDIRIZZO
INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA n. 1790/2019 depositata il 04/10/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE accertava, in relazione all’anno di imposta 1993, maggiori redditi nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa società semplice RAGIONE_SOCIALE, conseguentemente rettificando il reddito da partecipazione ad entrambe le società di NOME COGNOME e di NOME COGNOME.
1.1. Gli avvisi di accertamento traevano origine dal recupero a tassazione del maggior reddito a carico di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa quale l’Erario aveva disconosciuto lo scopo mutualistico, con le connesse agevolazioni fiscali.
1.2. L’Ufficio qualificava la RAGIONE_SOCIALE come società a ristretta base societaria e, quindi, applicava la presunzione di distribuzione degli utili occulti ai suoi soci, tra i quali la RAGIONE_SOCIALE e la società semplice RAGIONE_SOCIALE, infine imputando il relativo maggiore reddito di partecipazione in capo ai soci di queste ultime.
NOME COGNOME e le società impugnavano i relativi atti impositivi innanzi alla CTP di Ferrara; quest’ultima, per quanto in questa sede di interesse, accoglieva il ricorso di NOME COGNOME con sentenza n. 125/2002.
La CTR RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, investita dall’appello RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, riformava integralmente la decisione di primo grado; sul successivo ricorso per cassazione, proposto dal contribuente, interveniva l’ordinanza n. 22796/2010 di questa Corte, che dichiarava la nullità del giudizio per la parte inerente ai
redditi di partecipazione nella società di persone, ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, poiché vi avrebbero dovuto partecipare tutti i soci RAGIONE_SOCIALEe due società.
Il giudizio era riassunto innanzi alla CTP di Ferrara dal COGNOME, il quale evidenziava che, medio tempore, la società RAGIONE_SOCIALE aveva definito il contenzioso mediante ricorso alla procedura di condono di cui all’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa l. 27 dicembre 2002, n. 289, e chiedendo l’estensione a sé dei relativi effetti, in particolare mediante la riduzione del proprio debito pro quota in misura corrispondente all’importo condonato alle società.
La CTP rigettava la domanda del contribuente, il quale proponeva appello innanzi alla CTR RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima respingeva il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse, che il contribuente non potesse estendere a proprio vantaggio gli effetti del condono operato dalla società, in quanto l’Amministrazione conservava il potere di procedere al relativo accertamento, ed anche perché difettava, nel caso di specie, il fondamentale requisito RAGIONE_SOCIALEa partecipazione di tutti i soggetti coinvolti (società e soci) al relativo giudizio, vertendosi in fattispecie di litisconsorzio necessario, che in questo caso era venuto meno proprio per effetto RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere nei confronti RAGIONE_SOCIALEe società che avevano definito la lite mediante condono.
La sentenza d’appello è impugnata dal COGNOME con ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria difensiva.
L’Amministrazione ha depositato controricorso.
L’Agenzia RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE notificava anche a NOME COGNOME due avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione maggiori redditi in relazione all’anno di imposta 1993, anch’essi traenti origine dal recupero a tassazione del maggior reddito a carico di RAGIONE_SOCIALE
Come si è già evidenziato, in conseguenza di ciò, era stato emesso un avviso nei confronti RAGIONE_SOCIALEe società RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, socie RAGIONE_SOCIALEa predetta cooperativa, ai fini del recupero degli utili distribuiti, nonché dei soci di queste ultime, in relazione ai maggiori redditi di partecipazione accertati.
La pretesa erariale avanzata nei confronti del COGNOME concerneva il fatto ch’egli era socio al 50% di RAGIONE_SOCIALE, al 33,3% di RAGIONE_SOCIALE e, al 3,75%, di RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e le predette società di persone impugnavano l’avviso innanzi alla CTP di Ferrara, che accoglieva i ricorsi.
Nelle more del successivo giudizio di appello, promosso dall’amministrazione finanziaria innanzi alla RAGIONE_SOCIALE esperiva la procedura di condono di cui all’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa l. 27 dicembre 2002, n. 289, con conseguente estinzione del processo.
L’appello proposto nei confronti del contribuente era invece accolto con sentenza che il contribuente impugnava con ricorso per cassazione, deciso con l’ordinanza n. 23139/2010 di questa Corte che dichiarava la nullità del giudizio, per la parte inerente ai redditi di partecipazione nelle società di persone, ravvisando una violazione del principio del contraddittorio, poiché vi avrebbero dovuto partecipare tutti i soci RAGIONE_SOCIALEe stesse.
Il giudizio veniva riassunto innanzi alla CTP di Ferrara da NOME COGNOME, il quale affermava che il condono esperito da RAGIONE_SOCIALE avrebbe spiegato effetto favorevole nei suoi confronti, in particolare mediante la riduzione del suo debito pro quota in misura corrispondente all’importo condonato.
La CTP rigettava la domanda del contribuente, che proponeva appello innanzi alla CTR RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima respingeva il gravame, ritenendo, per quanto qui ancora di interesse, che il contribuente non potesse estendere a proprio vantaggio gli effetti del condono.
La sentenza d’appello è impugnata dal COGNOME con ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Amministrazione ha depositato controricorso, illustrati da successiva memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere disposta la riunione del ricorso n. 14717/2020 R.G. al presente, recante il n. 14690/2020 R.G.
1.1. In via generale, questa Corte ha affermato che «l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall’art. 274 cod. proc. civ., in quanto volto a garantire l’economia ed il minor costo dei giudizi, oltre alla certezza del diritto, risulta applicabile anche in sede di legittimità, in relazione a ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi, in ossequio al precetto costituzionale RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo, cui è funzionale ogni opzione semplificatoria ed acceleratoria RAGIONE_SOCIALEe situazioni processuali che conducono alla risposta finale sulla domanda di giustizia, ed in conformità dal ruolo istituzionale RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione, che, quale organo supremo di giustizia, è preposta proprio ad assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione RAGIONE_SOCIALEa legge, nonché l’unità del diritto oggettivo nazionale» (Cass. Sez. U, n. 18125 del 13/09/2005 e successive conformi).
1.2. Con specifico riguardo alla esigenza del rispetto del principio RAGIONE_SOCIALE‘unità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, che è alla base RAGIONE_SOCIALEa rettifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALEe società di persone o RAGIONE_SOCIALEe associazioni di cui all’art. 5 DPR n. 917/86 e dei soci RAGIONE_SOCIALEe medesime, si osserva che, nel caso di specie, a seguito RAGIONE_SOCIALEe dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa nullità di entrambi i giudizi per violazione del principio del contraddittorio, i soci hanno provveduto alla
riassunzione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe parti necessarie (rispettivamente l’altro socio e la società).
1.3. Va richiamato a tale riguardo il principio di diritto secondo cui «In materia tributaria, l’unitarietà RAGIONE_SOCIALE‘accertamento che è alla base RAGIONE_SOCIALEa rettifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei redditi RAGIONE_SOCIALEe società di persone e RAGIONE_SOCIALEe associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917 e dei soci RAGIONE_SOCIALEe stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte RAGIONE_SOCIALEo stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni RAGIONE_SOCIALEa fattispecie costitutiva RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.lgs. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio».
1.4. Nel caso di specie, peraltro, si osserva che a seguito RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di annullamento i giudizi, pur riassunti separatamente, sono stati entrambi celebrati nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, e che dunque non vi è stata sostanziale violazione del contraddittorio.
1.5. Va inoltre evidenziato che «Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e del contenuto RAGIONE_SOCIALE‘atto impositivo notificato alle altre parti e RAGIONE_SOCIALEe difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento RAGIONE_SOCIALEa rettifica RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni sia RAGIONE_SOCIALEa società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale RAGIONE_SOCIALEe decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione RAGIONE_SOCIALE‘unicità RAGIONE_SOCIALEa causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo e RAGIONE_SOCIALEe libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010; Cass. n. 3789 del 15/02/2018).
Tanto rilevato ai fini del rispetto del contraddittorio nei gradi di merito, va comunque rilevato che i ricorsi per cassazione non sono stati notificati alla società RAGIONE_SOCIALE che,
come risulta dalle sentenze, era parte in entrambi i giudizi di appello.
2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso di litisconsorzio processuale, non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l’effetto di impedire il passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, ma determina solo l’esigenza RAGIONE_SOCIALE‘integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ., nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte pretermessa, anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell’atto di impugnazione. (cfr. Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364).
Deve essere, pertanto, ordinata l’integrazione del contraddittorio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cod. proc. civ., nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, a cura RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE, a cura RAGIONE_SOCIALE‘Agenzia RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza interlocutoria. Così deciso in Roma, il 22/05/2024.